Legge regionale 3 agosto 2010, n. 17
Legge Regionale n.17 del 3 agosto 2010
Date di vigenza
20/08/2010 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
Legge Regionale
3 agosto 2010
, n.
17
Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
ed. str. n. 36 del
05/08/2010
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Modificazione dell'art. 18.
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente:
"
1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 3 agosto 2010
Marini