Legge regionale 3 agosto 2010, n. 17


Legge Regionale n.17 del 3 agosto 2010

Date di vigenza

20/08/2010 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Legge Regionale 3 agosto 2010 , n. 17
Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. ed. str. n. 36 del 05/08/2010

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'art. 18.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente:
 
" 1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate. ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 agosto 2010

Marini