Legge regionale 7 ottobre 2010, n. 21


Legge Regionale n.21 del 7 ottobre 2010

Date di vigenza

28/10/2010 entrata in vigore mostra documento vigente dal 28/10/2010
30/04/2015 modifica mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente

Regione Umbria
Legge Regionale 7 ottobre 2010 , n. 21
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale). (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 13/10/2010

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24.

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è sostituito dal seguente:
 
« Art. 1
 
Oggetto.
 
1. La Regione, in conformità all'articolo 45 della Costituzione e all'articolo 15 dello Statuto regionale ed ai principi riconosciuti dall'Unione europea e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.
 
2. La Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.
 
3. Per il perseguimento di tali obiettivi la Regione si ispira al principio di sussidiarietà e opera in concorso con gli enti locali, gli enti strumentali regionali, le forze sociali e le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, di seguito denominate Centrali cooperative.
».

Art. 2

Integrazione alla L.R. n. 24/1997.

1. Dopo l'articolo 1 della L.R. n. 24/1997 è inserito il seguente:
 
« Art. 1-bis
 
Finalità.
 
1. La Regione, in particolare:
 
a) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa, lo sviluppo e la responsabilità sociale dell'impresa cooperativa;
 
b) valorizza le finalità di mutualità, la democrazia interna nella conduzione delle imprese e modelli partecipativi, il principio della intergenerazionalità nel capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa;
 
c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito;
 
d) riconosce il valore rilevante della cooperazione sociale all'interno del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.
».

Art. 3

Modificazioni ed integrazioni all'art. 2 della L.R. n. 24/1997.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 24/1997 dopo la parola: " presiede " sono aggiunte le seguenti: " o da suo delegato ".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 24/1997 è sostituita dalla seguente:
 
" b) da un esponente designato da ciascuna Centrale cooperativa; ".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 24/1997 è sostituita dalla seguente:
 
" c) da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, scelti tra esperti in materia di cooperazione. " ".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 24/1997 è inserito il seguente: "2-bis. La Consulta opera con la maggioranza dei componenti. " .

Art. 4

Modificazioni ed integrazioni all'art. 3 della L.R. n. 24/1997.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 24/1997 è sostituita dalla seguente:
 
" b) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge; ".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 24/1997 è sostituita dalla seguente:
 
" c) formula proposte in ordine alla Conferenza regionale della cooperazione di cui all'articolo 3 bis; ".

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 24/1997 è sostituita dalla seguente:
 
" d) propone azioni positive per l'inserimento lavorativo in ambito cooperativo, di persone svantaggiate ed in particolare disabili; ".

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 24/1997 è inserita la seguente:
 
" d-bis) propone azioni positive per una migliore occupazione delle donne, favorendo processi per la valorizzazione delle stesse in ambito professionale e direzionale dell'impresa cooperativa; ".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 24/1997 è inserito il seguente:
 
" 1-bis. I pareri e le proposte della Consulta sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dell'Assessore o del suo delegato. ".

Art. 5

Integrazione alla L.R. n. 24/1997.

1. Dopo l'articolo 3 della L.R. n. 24/1997 è inserito il seguente:
 
« Art. 3-bis
 
Conferenza regionale della cooperazione.
 
1. La Giunta regionale promuove, d'intesa con le Centrali cooperative di cui all'articolo 4, con cadenza almeno quinquennale la Conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia regionale ed il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e le altre parti sociali.
».

Art. 6

Sostituzione dell'art. 5 della L.R. n. 24/1997.

1. L'articolo 5 della L.R. n. 24/1997 è sostituito dal seguente:
 
« Art. 5
 
Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione.
 
1. La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, nazionale e comunitaria e in riferimento alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) attua interventi finalizzati a favorire:
 
a) l'agevolazione per l'accesso al credito delle imprese cooperative e il potenziamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia;
 
b) la nascita di nuove imprese cooperative e la loro crescita dimensionale, lo sviluppo e il consolidamento di quelle esistenti;
 
c) l'acquisizione di servizi specialistici per il miglioramento della struttura organizzativa, l'accesso ai nuovi mercati e lo sviluppo di nuove forme di responsabilità sociale;
 
d) l'integrazione e la creazione di reti stabili di imprese cooperative;
 
e) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nonché il trasferimento e l'innovazione tecnologica.
 
2. La Regione assicura, altresì, la parità di accesso del sistema della cooperazione agli interventi a sostegno dello sviluppo economico, fatti salvi gli interventi specificamente previsti e/o riservati al settore della cooperazione.
».

Art. 7

Abrogazione dell'art. 6 della L.R. n. 24/1997.

1. L'articolo 6 della L.R. n. 24/1997 è abrogato.

Art. 8

Sostituzione dell'art. 8 della L.R. n. 24/1997.

1. L'articolo 8 della L.R. n. 24/1997 è sostituito dal seguente:
 
« Art. 8
 
Attività di studio e ricerca sulla cooperazione.
 
1. La Regione favorisce e sostiene con un contributo regionale le attività di studio e di ricerca sulla cooperazione, volte in particolare ai progetti di sviluppo e alla nascita di cooperative, anche tramite la collaborazione stabile tra Agenzia Umbria Ricerche, Camere di Commercio e Centrali cooperative, al fine di:
 
a) presentare annualmente i dati relativi alle imprese cooperative attive ed operanti in Umbria;
 
b) realizzare ricerche e studi che possano supportare le politiche regionali di programmazione e di intervento a favore delle imprese cooperative;
 
c) assicurare agli organismi pubblici e privati operanti nel settore la fruibilità delle informazioni e dei dati relativi alle cooperative umbre;
 
d) monitorare gli effetti degli interventi pubblici nel settore della cooperazione.
».

Art. 9

Sostituzione dell'art. 9 della L.R. n. 24/1997.

1. L'articolo 9 della L.R. n. 24/1997 è sostituito dal seguente:
 
« Art. 9
 
Capitale umano.
 
1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia di formazione e qualificazione del capitale umano e di apprendistato, può promuovere specifiche iniziative riguardanti il comparto della cooperazione.
».

Art. 10

Modificazione all'art. 10 della L.R. n. 24/1997.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. n. 24/1997 è sostituito dal seguente:
 
" 1. L'attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione è parte delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione. ".

Art. 11

Sostituzione dell'art. 13 della L.R. n. 24/1997.

1. 1. L'articolo 13 della L.R. n. 24/1997 è sostituito dal seguente:
 
« Art. 13
 
Norma finanziaria.
 
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la seguente spesa in termini di competenza e di cassa:
 
a) Euro 97.610,00 per gli interventi previsti dall'articolo 4 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5561);
 
b) Euro 51.645,00 per gli interventi previsti dall'articolo 8 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5565 n.i.);
 
c) Euro 231.793,00 per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5 con imputazione all'unità previsionale di base 8.02.013 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative" (capitolo 9454 n.i.).
 
2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 si provvede, a partire dall'anno 2011, con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5564 n.i.).
 
3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di Euro 381.048,00 con le disponibilità esistenti nell'unità previsionale di base 8.01.009.
 
4. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
 
5. Al finanziamento degli interventi previsti nella presente legge possono concorrere risorse nazionali e comunitarie. Le risorse saranno concesse nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
 
6. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per la stessa finalità.
 
7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
».

[ Art. 12 ] [3]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria

Perugia, 7 ottobre 2010

Marini

Note sulla vigenza

[3] - Abrogazione da: legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.

Note della redazione

(1) - 

L' art. 10, comma 4, L.R. 29 dicembre 2016, n. 18 ha disposto l'abrogazione della lettera hhhh) del comma 1 dell' art. 410, L.R. 9 aprile 2015, n. 11 (che prevedeva l'abrogazione della presente legge), con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 11/2015 (30 aprile 2015) e la reviviscenza del presente provvedimento, a decorrere dalla stessa data, fatta eccezione per l'articolo 12 dello stesso provvedimento, che resta abrogato.