Art. 1.
Modifiche all'
articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13
1.
Il
comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13
(Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituito dal seguente:
"
1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del
Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17
(Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nei centri storici, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 13/ 2009
sono inseriti i seguenti:
"
1 bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l'edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all'articolo 34, commi 3 bis e 3 ter.
1 ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1 bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.
".
3.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 13/ 2009
è aggiunto il seguente:
"
3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.
".
Art. 3
Modifiche all'
articolo 33 della l.r. 13/2009
1.
La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 13/2009
è sostituita dalla seguente:
"
a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui agli articoli 18 e 19 del
regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7
(Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
(Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'
art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765
) e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;
".
2.
La
lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 13/2009
è sostituita dalla seguente:
"
b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell'
articolo 33, comma 5 della l.r. 11/2005
e della normativa regionale previgente sulla stessa materia;
".
3.
Alla
lettera h) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 13/2009
dopo le parole: "
comma 2
" sono aggiunte le seguenti: "
, lettere a), b) e c)
".
4.
Alla
lettera i) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 13/2009
dopo le parole: "
di conformità
" sopprimere la parola: "
o
"
.
5.
Il
comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 13/2009
è abrogato.
6.
Il
comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 13/2009
è sostituito dal seguente:
"
5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del
codice civile
o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cu mulano con quelli consentiti dall'articolo 35, commi 1 e 2 della
l.r. 11/2005
, o previsti da altre norme regionali.
".
7.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 13/2009
è aggiunto il seguente:
"
5 bis. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono cumulabili con la premialità prevista all'articolo 32 comma 1 bis per una quota di un ulteriore dieci per cento nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio in classe A.
".
Art. 5
Modifiche all'
articolo 35 della l.r. 13/2009
1.
Al
comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 13/2009
le parole: "
almeno per il cinquanta per cento
" sono sostituite dalle seguenti: "
almeno per un terzo
".
2.
Al
comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 13/2009
dopo le parole: "
11/2005,
" sono inserite le seguenti: "
finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell'ambito urbano,
".
3.
Al
comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 13/2009
la parola: "
venticinque
" è sostituita dalla seguente: "
trentacinque
".
4.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 13/2009
sono aggiunti i seguenti:
"
5 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 4 prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per cento.
5 ter. Le modalità e i vincoli temporali di utilizzo degli spazi per le attività e funzioni di cui al comma 5 bis sono stabiliti con apposita convenzione o atto d'obbligo tra il comune ed il soggetto proponente l'intervento.
".
Art. 6
Modifiche all'
articolo 36 della l.r. 13/2009
1.
Il
comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 13/2009
è sostituito dal seguente:
"
1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del
r.r. 7/2010
, ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del d.m. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall'intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 13/2009
è inserito il seguente:
"
1 bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.
".
3.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 13/2009
sono aggiunti i seguenti:
"
2 bis. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la istallazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al
comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 17/2008
, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.
2 ter. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.
2 quater. Qualora si intervenga su aree di cui all'
articolo 23 del r.r. 7/2010
e l'area sia classificata come sito da bonificare ai sensi della
Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006
, la SUC è incrementata di un ulteriore dieci per cento.
".
Art. 9
Norme transitorie e finali
1.
I comuni, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto non sottoposto a procedure di variante urbanistica, possono escludere, in alcune aree, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 della
l.r. 13/2009
come modificate e integrate dalla presente legge e stabilire limiti inferiori di ampliamento, o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.