Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 56
- Anno Ricorso: 2011
- Numero sentenza: 50
- Anno sentenza: 2012
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 14 marzo 2012, n. 11
- Abstract: Sentenza 5 marzo 2012, n. 50
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
Resistente: Regione Umbria
Disposizioni impugnate: artt. 5 e 30 della L.R. Umbria 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese)
Limiti violati: artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione
Decisione della Corte:
Illegittimità costituzionale in parte qua dell’articolo 5 della L.R. oggetto di impugnativa;
non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30 della stessa legge, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.
- Materie
- Finanza regionale
- Imposte e tributi regionali
- Documenti
- Allegati