TITOLO II
Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali
Art. 17
Ulteriori integrazioni alla
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
.
1.
Dopo l'
articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono inseriti i seguenti:
«
Art. 38-bis
Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di seguito denominato "Fondo incidenti stradali".
2. Sono risarcibili, con le risorse destinate al Fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall'investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada).
3. La richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all'
articolo 12 del D.Lgs. 285/1992
, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro. Nel verbale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l'animale.
4. Sono esclusi dal risarcimento, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall'uscita di strada senza scontro con l'animale.
5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.
Art. 38-ter
Risorse finanziarie.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 38-bis è autorizzata per l'anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4186 n. i.).
2. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.
».
Art. 19
Ulteriore modificazione ed integrazioni alla
legge regionale 6 marzo 1998, n. 9
.
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9
: Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) sono aggiunti i seguenti:
"
2-bis. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sei per cento dell'indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente.
2-ter. Dall'anno 2011 e sino all'anno 2013, l'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento.
".
2.
La
lettera c), del comma 3 dell'articolo 17 della L.R. n. 9/1998
è abrogata.
Art. 20
Ulteriori integrazioni alla
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
.
1.
Alla
lettera c), del comma 3, dell'articolo 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), dopo la parola: "
oggettivi
" sono aggiunte le seguenti: "
e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione
".
2.
Dopo il
secondo periodo del comma 2 dell'articolo 99 della L.R. n. 13/2000
è aggiunto il seguente:
"
L'organismo svolge anche le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'
articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15
, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) secondo quanto previsto da apposita deliberazione della Giunta regionale.
".
Art. 22
Ulteriore integrazione alla
legge regionale 17 aprile 2001, n. 11
.
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
: Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e modificazioni della
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30
: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è aggiunto il seguente:
"
1-bis. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'
articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'
articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
).
".
Art. 24
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 5 marzo 2009, n. 4
.
1.
Dopo il
comma 6, dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) è inserito il seguente:
"
6-bis. I lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 6 nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Umbria che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1° gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, possono beneficiare dell'anticipazione parziale del trattamento retributivo o di integrazione salariale ovvero di mobilità, maturato e non percepito, per un importo massimo non superiore ad euro 2.000,00 da parte di banche appositamente convenzionate con Gepafin S.p.A.
".
2.
Dopo il
comma 7, dell'articolo 6 della L.R. n. 4/2009
è inserito il seguente:
"
7-bis. L'anticipazione delle mensilità di cui al comma 6-bis, può essere richiesta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi consecutivi, con beneficio di garanzia a valere sul Fondo istituito presso Gepafin S.p.A. di cui al comma 7. La garanzia del Fondo è riferita all'importo in linea capitale dell'anticipazione. Gli interessi, gli oneri accessori e le spese di qualunque natura sull'anticipazione sono a carico dei beneficiari.
".
3.
Al
comma 8 dell'articolo 6 della L.R. n. 4/2009
la locuzione: "
31 dicembre 2012
" è sostituita dalla seguente: "
31 dicembre 2013
".
4.
Al
comma 9 dell'articolo 6 della L.R. n. 4/2009
dopo il numero: "
6,
" sono aggiunte le seguenti parole: "
6-bis,
" e dopo il numero: "
7
" sono aggiunte le seguenti parole: "
, 7-bis
".
Art. 26
Integrazioni alla
legge regionale 15 aprile 2009, n. 7
.
1.
Dopo l'
articolo 24 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 7
(Sistema Formativo Integrato Regionale) sono inseriti i seguenti:
«
Art. 24-bis
Sistema informativo regionale.
1. La Regione supporta il sistema formativo ed educativo di cui alla presente legge sviluppando un apposito Sistema informativo regionale attraverso:
a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;
b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.
2. Il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo lavoro di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41
(Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.
3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.
Art. 24-ter
Anagrafe regionale degli studenti.
1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
(Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'
articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53
).
2. L'anagrafe regionale degli studenti garantisce, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione quali:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) l'educazione degli adulti;
c) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
d) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
e) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
f) la promozione di interventi perequativi;
g) la realizzazione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, nonché di programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.
3. L'anagrafe regionale degli studenti supporta, altresì, la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla scheda anagrafico - professionale del sistema informativo lavoro contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'articolo 20.
4. L'anagrafe regionale degli studenti contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale a partire dal primo anno della scuola primaria, individuati attraverso le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici;
b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
c) indirizzo di studi prescelto;
d) frequenza scolastica;
e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;
f) dati anagrafici del o dei tutori.
5. L'organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.
6. L'anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; l'anagrafe regionale provvede, altresì, al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
7. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.
Art. 24-quater
Forme di collaborazione.
1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 24-bis e 24-ter, può stipulare accordi ed intese con le Province, le Istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l'organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal
D.Lgs. 196/2003
e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione e insuccesso formativo.
».
Art. 28
Ulteriori modificazioni a leggi regionali.
1.
Le modifiche apportate dall'
articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 20
: Ulteriori modificazioni della
legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
(Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), all'
articolo 5, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
(Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), non si applicano ai consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della presente legge che nelle legislature regionali VII o VIII si trovavano nelle condizioni di cui al
comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26
(Norme di prima applicazione della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
- Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni).
2.
Al
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25
(Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali) le parole: "
, rispetto a quella percepita nel 2010
" sono abrogate. L'abrogazione di cui al primo periodo produce effetti a decorrere dal 2012.
3.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9
(Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali) è aggiunto il seguente:
"
2-bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con proprio atto il regime delle assenze di cui alla lettera a) del comma 1.1.
".