Art. 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento, in attuazione dell'
articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), disciplina le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi a favore delle piccole e medie imprese di cui all'
articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12
(Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi)
e delle imprese di cui all?
articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1990 n. 5
(Testo unico dell?artigianato), ovvero le imprese di cui all?
articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443
(Legge quadro per l?artigianato)
[4]
, danneggiate dalla crisi sismica del 15 dicembre 2009.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1.
Il contributo di cui al presente regolamento è concesso alle piccole e medie imprese, anche stagionali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA), esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
, nonché l?artigianato[5]
che hanno subito un danno indiretto derivante dalla sospensione e/o trasferimento della attività a seguito della crisi sismica del 15 dicembre 2009, ubicate nel territorio del Comune di Marsciano, maggiormente colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, nonché dei comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano.
2.
Possono accedere al contributo le imprese di cui al
comma 1
che a seguito degli eventi sismici del 15 dicembre 2009 hanno subito un danno indiretto di cui all'
articolo 5
a causa della sospensione e/o trasferimento della propria attività in altra sede in quanto, alla data degli eventi sismici, gli immobili adibiti all'attività di impresa risultano:
a)
totalmente o parzialmente danneggiati;
b)
inutilizzabili per accertata inagibilità viaria, per danni subiti dalle strutture attigue o sovrastanti ovvero per lavori di ristrutturazione o ricostruzione.
Art. 3
Determinazione del danno indiretto
1.
Possono accedere al contributo di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese di cui all'
articolo 2
che nel periodo tra il 15 dicembre 2009 e il 14 dicembre 2010 hanno subito, per effetto della sospensione o del trasferimento dell'attività produttiva, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto alla media annuale del biennio precedente al 15 dicembre 2009.
2.
La sospensione e/o il trasferimento dell'attività produttiva devono risultare da copia della relativa comunicazione di sospensione o di trasferimento al comune o alla CCIAA nonché da relativa ordinanza di inagibilità e/o sgombero o da scheda di rilevamento dei danni rilasciata dai soggetti competenti attestante la sussistenza e l'entità del danno.
3.
In caso di impresa costituitasi da meno di due anni e comunque in data antecedente agli eventi sismici del 15 dicembre 2009, la riduzione del fatturato dell'attività è calcolata rispetto alla media giornaliera del fatturato conseguito nel periodo intercorrente tra la data di costituzione dell'impresa e la data dell'evento sismico, rapportata al periodo tra il 15 dicembre 2009 e il 14 dicembre 2010.
4.
La riduzione di fatturato prodotto e la certificazione dell'avvenuta sospensione e/o trasferimento dell'attività devono essere rilevate dalla contabilità IVA e/o dai registri contabili obbligatori dell'impresa richiedente ed attestata mediante dichiarazione rilasciata da professionisti abilitati, iscritti agli Ordini dei dottori o ragionieri commercialisti, ovvero dalle strutture di emanazione delle Associazioni di categoria, nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente se ne avvalga per la tenuta della contabilità.
Art. 4
Determinazione del contributo
1.
Il contributo di cui al presente regolamento è concesso una tantum a fondo perduto ed è pari al venticinque per cento della differenza tra il fatturato relativo al periodo tra il 15 dicembre 2009 e il 14 dicembre 2010 e quello relativo allo stesso periodo del biennio precedente il 15 dicembre 2009, determinata ai sensi dell'
articolo 3
e sino ad un massimo di E 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna impresa interessata.
Art. 5
Priorità
1.
Ai fini della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, si tiene conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:
a)
imprese ubicate nel territorio del Comune di Marsciano in quanto maggiormente colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009;
b)
imprese ubicate nel territorio dei comuni di Collazzone, Deruta, Magione, Perugia e Piegaro;
c)
imprese ubicate nel territorio dei comuni di Corciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Panicale, San Venanzo e Torgiano.
2.
Nell'ambito di ciascuna delle priorità di cui al
comma 1
hanno precedenza, nell'ordine:
a)
le imprese con ordinanza di sgombero per inagibilità totale dei locali, costrette alla chiusura completa dell'esercizio e che non hanno delocalizzato l'attività;
b)
le imprese che hanno subito un periodo di sospensione dell'esercizio per inagibilità totale o parziale dei locali;
c)
le imprese che, per effetto dell'evento sismico, hanno subito un periodo di sospensione dell'esercizio;
d)
le imprese che, per effetto dell'evento sismico, hanno trasferito la propria ubicazione.
3.
Sull'importo del contributo riconosciuto a ciascuna impresa costituisce ulteriore titolo di priorità l'incidenza percentuale del danno economico subito rispetto al fatturato del biennio precedente, determinato nei modi previsti dall'
articolo 3
.
Art. 6
Presentazione della domanda
1.
La Giunta regionale stabilisce con apposito bando i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui al presente regolamento. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti internet della Regione e dei comuni interessati. La Giunta regionale può affidare a Gepafin, tramite apposita convenzione, la gestione amministrativa e contabile per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento.
2.
Gepafin, completata l'attività amministrativa per la concessione di contributi di cui al presente regolamento, rimette, secondo le modalità fissate nella relativa convenzione di affidamento, alla Giunta regionale e al Consiglio una relazione in ordine all'attività svolta.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.