Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 163
- Anno Ricorso: 2011
- Numero sentenza: 210
- Anno sentenza: 2012
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 1 agosto 2012, n. 31
- Abstract: Sentenza 18 luglio 2012, n. 210
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente:Regione Umbria
Giudizio: legittimità costituzionale
Disposizioni impugnate: articoli 54, comma 6, 55, comma 3, 65, comma 1, 70, comma 1, 72, 73, 87, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 2, 124, comma 1, e 136, comma 1, della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)
Limiti violati: art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione; art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; artt. 2, 3, numeri 2 e 3, della direttiva CE del 27 giugno 2001, n. 42; artt. 142, commi 2 e 4, 146, commi da 1 a 5, 9, 11, e dell’art. 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 4, comma 16, lettera e), numero 6, e all’art. 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106; artt. 5, lettere p) e q); 6, commi 2 e 3, da 11 a 15, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ; direttive CE del 5 aprile 2006, n. 12 e del 19 novembre 2008, n. 98; a sentenza Corte di giustizia 22 settembre 2011, in causa C-295/10;
Decisione della Corte:
estinzione del processo in quanto la Regione Umbria, con L.R.4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), in particolare con gli artt. 10, 11, 13 e 19, ha abrogato e/o modificato nel senso indicato dal Governo le disposizioni impugnate.
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