CAPO III
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1
(NORME PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA)
Art. 52
Modificazioni ed integrazioni all'
articolo 3
1.
La
lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(Norme per l'attività edilizia) è sostituita dalla seguente:
"
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;
".
2.
La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2004
è sostituita dalla seguente:
"
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché l'aumento del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, sagoma e area di sedime preesistenti, senza incremento della superficie utile coperta medesima, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici;
".
3.
Alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2004
, dopo la parola: "
urbanistici,
" sono aggiunte le seguenti: "
nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici,
".
4.
Al
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2004
, dopo la lettera "
g-bis)
" sono aggiunte le seguenti:
"
g-ter)
"istanza di titolo abilitativo"
si intende la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) ed il Permesso di costruire;
g-quater)
"attività di servizi"
si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali;
".
Art. 53
Modificazioni ed integrazioni all'
articolo 4
1.
All'alinea del
comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004
, le parole: "
relativamente agli
" sono sostituite dalle seguenti: "
esclusivamente per gli
".
2.
La
lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004
è sostituita dalla seguente:
"
d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole, compresi quelli censiti dai comuni, ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
(Prime norme di politica urbanistica), nonché ai sensi dell'
articolo 33, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
(Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale.
".
3.
Il
comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004
, è sostituito dal seguente:
"
3. La Commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale e paesaggistica ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi.
".
4.
L'alinea del
comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004
è sostituita dalla seguente: "
Il comune, con il regolamento per l'attività edilizia, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la composizione e le modalità di nomina della commissione, nell'osservanza dei seguenti criteri:
".
5.
La
lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004
è sostituita dalla seguente: "
c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all'
articolo 37, comma 3 della l.r. 11/2005
, e dei pareri in materia idraulica e idrogeologica;
".
6.
Dopo il
comma 4-bis dell'articolo 4 della l.r. 1/2004
è inserito il seguente:
"
4-ter. Il responsabile del procedimento, in base al regolamento per l'attività edilizia, può richiedere alla commissione di esprimere parere anche per interventi diversi da quelli obbligatoriamente previsti ai commi 2 e 3, senza comportare aggravio dei tempi massimi previsti per i procedimenti dei titoli abilitativi.
".
7.
Al
comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004
, il numero: "
3
" è sostituito dalle seguenti parole: "
2, relativamente alla relazione paesaggistica semplificata
".
Art. 54
Modificazioni ed integrazioni all'
articolo 5
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004
, le parole: "
di cui all'articolo 7, comma 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all'articolo 7, commi 2 e 3
".
2.
Alla
lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004
, le parole: "
17, comma 1
" sono sostituite dalle seguenti: "
6, comma 7 bis
".
3.
Al
comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004
, le parole: "
il permesso di costruire
" sono sostituite dalle seguenti: "
i documenti di cui al comma 10 bis
".
4.
La
lettera e) del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004
è sostituita dalla seguente: "
e) il parere dell'autorità competente in materia idraulica;
".
5.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004
è inserito il seguente:
"
5-bis. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una superficie utile coperta superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. I responsabili dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE, di seguito Sportello unico SUAPE, concordano con i Soprintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
".
6.
Dopo il
comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004
sono aggiunti i seguenti:
"
10-bis. Nei casi in cui la presente legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.
10-ter. All'istanza di titolo abilitativo è obbligatoriamente allegata copia della ricevuta di trasmissione dei documenti di cui al comma 10 bis alle amministrazioni e agli organi preposti alle verifiche. Le verifiche sono effettuate entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento e gli esiti sono comunicati all'interessato e al comune entro e non oltre lo stesso termine.
".
(2)
Art. 55
Modificazioni ed integrazioni all'
articolo 6
1.
Al
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004
la parola: "
denuncia
" è sostituita dalle seguenti: "
segnalazione certificata
".
2.
Al
comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004
il numero: "
18
" è sostituito dal seguente: "
17
".
3.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004
sono aggiunti i seguenti:
"
7-bis. La conformità alle norme igienico - sanitarie per gli edifici destinati ad attività residenziali, commerciali, direzionali, turistico-produttive, per servizi, compreso l'artigianato di servizio, nonché all'attività agricola che non riguardi le attività zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli, è certificata dal progettista, sulla base delle normative di settore.
7-ter. Nell'ambito del procedimento per l'attività edilizia, la documentazione di cui all'articolo 22 bis relativa agli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali, è trasmessa da parte del comune alla provincia per le attività previste all'
articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della
l. 15 marzo 1997, n. 59
e
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
).
7-quater. I progetti degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e di cui alla
Parte II Capo V del d.p.r. 380/2001
, sono presentati al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo o prima dell'inizio dei lavori.
7-quinquies. All'istanza di titolo abilitativo è allegata l'eventuale documentazione relativa all'asservimento dei terreni necessari per la realizzazione degli edifici in base alla densità edilizia prevista, nonché quella relativa alla destinazione d'uso degli edifici. Fino alla presentazione di tali documenti, registrati e trascritti, ove previsto, i titoli abilitativi non sono rilasciabili né efficaci.
7-sexies. L'autorizzazione sismica di cui all'
articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5
(Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), è presentata al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'autorizzazione può essere acquisita anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 5 bis, condizionatamente alla sussistenza degli elementi prescritti dalla stessa
l.r. 5/2010
.
7-secties. In materia di controlli relativi ai titoli abilitativi, alle comunicazioni di inizio lavori, alle opere libere, nonché alle opere eseguite, il comune applica le disposizioni di cui all'articolo 39, anche avvalendosi degli organi ed enti preposti alla vigilanza, convocando, eventualmente, la conferenza di servizi.
7-octies. I materiali inerti derivanti dalle attività di smontaggio e costruzione di manufatti possono essere riutilizzati nella stessa area di intervento, a condizione che l'utilizzo avvenga senza ulteriori trattamenti e comunque senza comportare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Il direttore dei lavori comunica preventivamente al comune, la quantità e qualità dei materiali e le modalità del loro utilizzo.
(3)
7-nonies. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad edifici che prevedono l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricomprende anche il titolo per la realizzazione di tali impianti.
".
Art. 56
Modificazione dell'
articolo 7
1.
L'
articolo 7 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
Art. 7
Attività edilizia senza titolo abilitativo
1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, i seguenti interventi:
a) la manutenzione ordinaria;
b) l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, non riguarda elementi strutturali e non comporta la realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;
d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b) del
regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9
(Disciplina di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) con esclusione delle opere di cui alla lettera b) numeri 3 e 9;
e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);
f) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale;
g) le pratiche agro silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, relative alla realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende per le attività zootecniche, cisterne interrate, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;
h) le serre mobili e i tunnel stagionali, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui alla specifica deliberazione della Giunta regionale con altezza massima al colmo di ml. 4,50.
2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell'inizio dei lavori o delle attività:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, tranne quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e);
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purchè non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;
c) la realizzazione, nel rispetto della normativa antisismica, di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili, raggiungibili dall'interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'
articolo 18 del r.r. 7/2010
e del sottosuolo pubblico;
d) gli interventi di cui all'articolo 33, comma 6.
3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:
a) le autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore, con le modalità previste all'articolo 5, comma 10-bis;
b) le necessarie certificazioni rese da tecnici abilitati a termini di legge;
c) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l'eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese, nonché la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, con la esclusione delle opere di cui al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l'attività edilizia vigenti;
d) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 22-bis.
4. Sono esclusi dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta salva la manutenzione ordinaria, quelli riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera b).
5. Negli interventi di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 7 bis devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel
d.lgs. 42/2004
e nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.
6. Il direttore dei lavori, se previsto, o l'interessato può autocertificare gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti.
".
Art. 57
Modificazioni e integrazione all'articolo 7-bis
1.
Alla rubrica dell'
articolo 7-bis della l.r. 1/2004
, la parola: "
Prima
" è soppressa.
2.
Il
comma 1 dell'articolo 7-bis della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
1. Gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo, da realizzare al di fuori delle zone di cui all'
articolo 18 del r.r. 7/2010
, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7, comma 1.
".
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 7-bis della l.r. 1/2004
è inserito il seguente:
"
1 bis. La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché le strutture siano realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00.
".
Art. 58
Modificazioni all'
articolo 8
1.
La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2004
è sostituita dalla seguente:
"
c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);
".
2.
Il
comma 2-bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
2-bis. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005
, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l'accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.
".
Art. 61
Sostituzione dell'
articolo 13
1.
L'
articolo 13 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
Art. 13
Interventi subordinati a permesso di costruire
1. Sono subordinati a permesso di costruire, salvo quanto previsto all'articolo 20, gli interventi di:
a) nuova costruzione;
b) ristrutturazione urbanistica;
c) ristrutturazione edilizia di edifici ricompresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del
r.r. 7/2010
;
d) interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole di cui all'
articolo 35, comma 9 della l.r. 11/2005
con le modalità ivi previste.
".
Art. 64
Integrazione della
l.r. 1/2004
)
1.
Dopo l'
articolo 16 della l.r. 1/2004
è inserito il seguente:
"
Art. 16-bis
Istruttoria preliminare
1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare la comunicazione di inizio lavori o l'istanza di titolo abilitativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto edilizio da allegare per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché per acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, se richiesta. La richiesta può riguardare anche la convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'
articolo 14 bis della l. 241/1990
, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.
2. Le modalità e i tempi per l'istruttoria preliminare sono regolamentati dal comune e comunque l'istruttoria avviene entro il termine di trenta giorni dalla richiesta anche con l'eventuale rilascio della certificazione di cui all'articolo 10, se richiesta.
3. I documenti relativi al progetto edilizio oggetto dell'istruttoria preliminare riportano in calce l'attestazione dell'avvenuto esame con l'indicazione sommaria delle risultanze, e possono essere utilizzati ai fini dell'ulteriore procedimento senza pregiudizio per lo stesso.
".
Art. 65
Sostituzione dell'
articolo 17
1.
L'
articolo 17 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
Art. 17
Procedimento per il permesso di costruire
1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 bis, è presentata allo Sportello unico SUAPE corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2 o negli altri ambiti territoriali previsti dalla pianificazione comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera
b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7 bis o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.
2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, comma 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli eventuali assensi di cui all'articolo 5, comma 5 e l'eventuale copia della ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22 ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri.
3. Qualora lo Sportello unico SUAPE o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale o accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12
(Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'
articolo 35 del d.lgs. 152/2006
), oppure la valutazione di incidenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dichiara, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, con apposito atto l'irricevibilità della medesima e consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica qualora ne sussistano le condizioni.
4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della
l. 241/1990
.
5. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della istanza il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello Sportello unico SUAPE, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati all'istanza dal richiedente ovvero non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge. Il responsabile del procedimento entro i successivi cinque giorni formula la proposta finalizzata all'adozione del provvedimento finale, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è trasmessa al dirigente o responsabile della competente struttura comunale corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
6. Il responsabile del procedimento acquisisce, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il parere di cui all'articolo 4, comma 6 in merito al progetto presentato e, nel caso di interventi su edifici esistenti, conferma la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b).
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al comma 6, che ai fini el rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare la quantificazione del contributo di costruzione, può, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni, nonché provvedere agli adempimenti in materia di contributo di costruzione. Qualora l'interessato non provveda all'integrazione nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l'istruttoria ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 5, comunque non oltre i venti giorni assegnati all'interessato.
8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale o dal responsabile dello Sportello unico SUAPE entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento di cui al comma 5.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, lo stesso parere è acquisito in applicazione del comma 5 e il termine di cui al comma 8 decorre dall'acquisizione del parere medesimo. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-diniego.
10. Qualora il provvedimento sia negativo, anche a seguito di provvedimento di altra amministrazione, lo Sportello unico SUAPE lo comunica direttamente all'interessato, previa applicazione dell'
articolo 10 bis della l. 241/1990
. La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine previsto.
11. L'interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare al permesso di costruire e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione eventualmente versato.
12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 per l'adozione del provvedimento finale e decorsi i termini per l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2. È fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della
l. 241/1990
.
13. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 16 e 11, l'inizio dei lavori è condizionato all'avvenuta presentazione al comune dei progetti degli impianti e della documentazione di cui all'articolo 6, commi 7 quater, 7 quinquies e 7 sexies.
14. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 12, l'esistenza del titolo è provata dalla copia dell'istanza e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle autocertificazioni, attestazioni, assevera18 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 41 del 21 settembre 2011 zioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.
15. Gli estremi del permesso di costruire, ovvero dell'istanza, sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
16. Qualora l'interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla comunicazione del rilascio del permesso, esso decade.
".
Art. 69
Sostituzione dell'
articolo 20
1.
L'
articolo 20 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
Art. 20
Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7, 7-bis e 13, ed inoltre:
a) gli interventi sottoposti a permesso di costruire di cui all'articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d'uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata nella dichiarazione del progettista di cui all'articolo 21, comma 1;
b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla superficie utile coperta, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;
c) le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), n. 3 e lettera c) del
r.r. 9/2008
;
d) gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, con esclusione della manutenzione ordinaria, riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera b).
2. Le opere sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle disposizioni del Titolo III.
3. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti per l'attività edilizia, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente, attestata dal tecnico progettista o da altri tecnici abilitati, con le modalità di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.
".
Art. 70
Sostituzione dell'
articolo 21
1.
L'
articolo 21 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
Art. 21
Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività)
1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l'attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all'articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22 ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2, o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b).
2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento edilizio comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7 bis, o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.
3. Lo Sportello unico SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta consegnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora lo Sportello unico SUAPE accerti l'incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara l'irricevibilità.
4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della
l. 241/1990
, nonché la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della
l.r. 12/2010
o della valutazione di incidenza ai sensi del
d.p.r. 357/1997
e in tali casi la segnalazione è priva di effetti.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10 l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa e comunque dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 7 quater, ove necessaria. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, la segnalazione è priva di effetti.
6. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. La data di effettivo inizio dei lavori, con l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all'
articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga successivamente agli adempimenti e decorsi i termini di cui ai commi 5, 7, 8 e 9.
L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune a cura dell'interessato.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello unico SUAPE la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, il termine per l'inizio dei lavori decorre dal relativo provvedimento rilasciato dal responsabile dell'ufficio preposto, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove tale provvedimento non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
8. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire l'assenso o l'autorizzazione in materia di beni culturali o di beni paesaggistici ai sensi del
d.lgs. 42/2004
e dell'articolo 22, il responsabile del procedimento o lo Sportello unico SUAPE acquisiscono il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 e il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla data di efficacia delle relative autorizzazioni e pareri in materia paesaggistica e di beni culturali. Ove tali provvedimenti non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla segnalazione, ovvero gli assensi stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge, spetta allo Sportello unico SUAPE, entro dieci giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, richiederne all'autorità preposta il rilascio. Lo Sportello unico SUAPE può convocare, ai fini dell'acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14- quater della
l. 241/1990
. In tali casi il termine per l'inizio dei lavori decorre dal rilascio dell'atto richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso previsto all'articolo 5, comma 5-bis o su richiesta dell'interessato da effettuare al momento della presentazione della segnalazione. Ove tali provvedimenti ovvero l'esito della conferenza non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.
10. In caso di esito non favorevole degli assensi e provvedimenti richiesti di cui ai commi 7, 8 e 9, il responsabile del procedimento effettua l'immediata comunicazione all'interessato che la segnalazione è priva di effetti.
11. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività e dalla relativa ricevuta rilasciata dallo Sportello unico SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui al commi 1 e 2, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.
12. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento, l'assenza di una o più delle condizioni stabilite ai commi 1 e 2, previa applicazione dell'
articolo 10-bis della l. 241/1990
, adotta e comunica all'interessato, tramite lo Sportello unico SUAPE, un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e dell'eventuale rimozione degli effetti dannosi prodotti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale. La proposta del responsabile del procedimento comprende anche la conferma della classificazione degli edifici stessi in attuazione della delibera della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b). È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se l'attività di controllo sulla SCIA non dà esito favorevole con il provvedimento di divieto si dispone altresì la restituzione del contributo di costruzione versato.
13. Decorso il termine di cui al primo periodo del comma 12, il comune può disporre la cessazione dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della
l. 241/1990
e successive modifiche e integrazioni. In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il dirigente o responsabile della competente struttura comunale informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3 ultimo periodo e comma 6 della
l. 241/1990
. L'attività viene immediatamente cessata e viene fatto obbligo al proprietario dell'immobile di ripristinare a suo carico lo status ante l'inizio dell'attività.
14. Il titolo abilitativo acquisito con la segnalazione certificata di inizio attività, decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 6.
15. Gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
16. L'interessato può in ogni momento del procedimento rinunciare alla segnalazione certificata di inizio attività e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.
".
Art. 72
Modificazione dell'
articolo 22
1.
L'
articolo 22 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
Art. 22
Autorizzazione paesaggistica
1. Le funzioni concernenti l'autorizzazione e l'autorizzazione semplificata in materia paesaggistica di cui al
d.lgs. 42/2004
, conferite ai comuni ai sensi dell'
articolo 37 della l.r. 11/2005
, sono esercitate dal comune rispettivamente ai sensi e con le procedure previste dall'
articolo 146 dello stesso d.lgs. 42/2004
e dal
d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139
, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4.
2. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica è allegata all'istanza la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata in base alle relative normative.
(4)
3. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa senza indugio alla Soprintendenza competente, alla Regione e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
(5)
4. L'inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio e le opere di cui agli articoli 7 e 7 bis possono essere effettuati successivamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
5. Il comune determina la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'
articolo 167, comma 5 del d.lgs. 42/2004
, anche avvalendosi di organi tecnici statali, regionali e provinciali.
6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitati dal comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare per quanto previsto all'
articolo 167, comma 6 del d.lgs. 42/2004
.
".
Art. 73
Integrazione alla
l.r. 1/2004
1.
Dopo l'
articolo 22 della l.r. 1/2004
sono inseriti i seguenti:
"
Art. 22-bis
Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi
1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del
Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267
, la compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.
2. Le verifiche sulle certificazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al comma 1 sono di competenza del comune.
Art. 22-ter
Adempimenti in materia di assetto idraulico
1. Il parere dell'Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali, è espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso in senso favorevole sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, allegata all'istanza medesima.
Art. 22-quater
Certificazione dell'impresa agricola
1. Il riconoscimento di impresa agricola ai sensi dell'
articolo 2135 del codice civile
, per quanto previsto all'
articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004
e all'
articolo 32, comma 2, lettera a) della l.r. 11/2005
, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, è certificato dai centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell'
articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
(Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38
).
(6)
Art. 22-quinquies
Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura
1. I pareri preventivi degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e dell'agibilità degli edifici, sono rilasciati entro trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall'interessato, completa di tutti gli elementi necessari, decorsi i quali si intendono resi in senso favorevole, sulla base della documentazione, sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla domanda.
".
Art. 74
Integrazione all'
articolo 23
1.
Ai commi 2 e 4 dell'
articolo 23 della l.r. 1/2004
rispettivamente le parole: "
18 e 18 comma 1
" sono sostituite dalla seguente: "
17
".
2.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 1/2004
è aggiunto il seguente:
"
5-bis. Il contributo di costruzione e gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti per l'attuazione del P.R.G. con modalità indiretta attraverso piani attuativi possono essere destinati o scomputati previo assenso del comune, per il reperimento di aree pubbliche, e la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali o servizi, anche esterne all'area oggetto dell'intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all'ambito territoriale interessato dagli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) può ulteriormente modulare tale possibilità.
".
Art. 79
Modificazioni ed integrazione all'
articolo 33
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004
è inserito il seguente:
"
2-bis. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi del comma 2 ne convalida l'uso, fermo restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti necessari e funzionali all'edificio.
".
2.
Alla
lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004
, la parola: "
denuncia
" è sostituita dalle seguenti: "
segnalazione certificata
".
3.
Alla
lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004
, la parola: "
denuncia
" è sostituita dalle seguenti: "
segnalazione certificata
".
4.
Il
comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
6. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall'edificio adibito ad abitazione.
".
Art. 81
Modificazione e integrazione all'
articolo 35
1.
Al
primo periodo del comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 1/2004
le parole: "
al comma 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai commi 1 e 2
" e il secondo periodo è soppresso.
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 1/2004
è aggiunto il seguente:
"
3-bis. Gli interventi di cui al comma 2 e quelli di cui all'articolo 41 che prevedono l'incremento dell'altezza dell'edificio limitato alla dimensione di ml. 0,40, finalizzato alla realizzazione del cordolo armato per il miglioramento sismico o per opere di prevenzione sismica della struttura, non costituiscono sopraelevazioni ai fini dell'applicazione della normativa per le costruzioni in zona sismica.
".
Art. 82
Modificazione all'
articolo 38
1.
All'
articolo 38, comma 1 della l.r. 1/2004
, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"
a) verande e serre solari non riscaldate disposte preferibilmente nei fronti da sud-est a sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle verande e serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell'intero edificio;
".
Art. 83
Introduzione dell'articolo 38-bis
1.
Dopo l'
articolo 38 della l.r. 1/2004
è inserito il seguente:
"
Art. 38-bis
Impianti al servizio delle attività produttive
1. Le superfici strettamente necessarie dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici, nonché di quelli per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui o dei residui delle lavorazioni, finalizzate al miglioramento dei processi produttivi ed al rispetto delle norme in materia ambientale, strettamente connessi ed indispensabili alle attività produttive, comprese quelle agricole, non si computano nella superficie utile coperta.
".
Art. 84
Modificazioni ed integrazioni all'
articolo 39
1.
Il
comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 7, commi 2 e 3, 17 e 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio dei lavori.
".
2.
Il
comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004
è sostituito dal seguente:
"
2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 7, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, nonché alle istanze di cui agli articoli 29 e 30.
".
3.
Al
comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004
, la parola: "
comune
" è sostituita dalle seguenti: "
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
" e la parola: "
dieci
" è sostituita dalla seguente: "
venti
".
4.
Al
comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004
le parole: "
al comma 1
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai commi 1 e 2
" e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "
Il dirigente o responsabile della competente struttura comunale ne informa, inoltre, l'autorità giudiziaria.
".
5.
Al
comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004
, le parole: "
comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1
" sono sostituite dalle seguenti: "
comma 3 e 17
".
6.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004
, è inserito il seguente: "
6-bis. Per gli interventi effettuati mediante segnalazione certificata di inizio attività si applica anche quanto previsto dall'articolo 21, commi 12 e 13.
".
7.
Al
comma 7 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004
, le parole: "
presentata ai sensi del comma 3, dell'articolo 16 e del comma 2, dell'articolo 21
" sono soppresse.
8.
Dopo il
comma 10 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004
sono aggiunti i seguenti:
"
10-bis. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro duecentocinquantotto anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
10-ter. Oltre alla sanzione di cui al comma 10 bis, nel caso in cui sia accertato che l'intervento realizzato non si configuri come tipologia di attività edilizia consentita senza titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e normative di settore nei casi prescritti dallo stesso articolo 7, trovano applicazione le procedure sanzionatorie previste dalla
l.r. 21/2004
, con riferimento al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione.
".
Art. 86
Modificazione all'
articolo 45
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 1/2004
la locuzione: "
18, comma 1 e all'articolo 21, comma 1
" è sostituita dalla seguente: "
17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all'articolo 7 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste dalla presente legge
".
2.
Alla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 1/2004
, il segno di punteggiatura "
.
" è sostituito dal seguente: "
;
".
3.
All'
articolo 45 comma 1 della l.r. 1/2004
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"
h bis) definire sistemi informativi e servizi on line per la presentazione con modalità telematiche delle istanze relative ai titoli abilitativi, ai piani attuativi, ed alle comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere, comprese le modalità di gestione informatizzata delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti per assicurare quanto previsto alla lettera h).
".
CAPO IV
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11
(NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)
Art. 87
Integrazione della
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
1.
Dopo l'
articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
(Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) è inserito il seguente:
"
Art. 8-bis
Integrazione del procedimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica
1. Il Comune svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dagli stessi strumenti urbanistici.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'
articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito con
l. 122/2010
, o alla Provincia o ad un soggetto indipendente scelto mediante idonea procedura ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
".
Art. 88
Modificazioni ed integrazioni all'
articolo 18
1.
Il
comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005
è sostituito dal seguente:
"
1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 10, purché, salvi i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all'articolo 10, comma 7.
".
2.
Al
comma 3, primo periodo dell'articolo 18 della l.r. 11/2005
dopo le parole: "
necessarie per
" sono aggiunte le seguenti: "
localizzare o
", e dopo le parole: "
articoli 13
" sono aggiunte le seguenti: "
, commi 2 e seguenti
" e, in fondo, è aggiunto il seguente periodo: "
La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente.
".
3.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005
è inserito il seguente:
"
3-bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:
a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;
b) varianti alle destinazioni d'uso di zone o insediamenti, purché compatibili;
c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;
d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative;
e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;
f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;
g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;
h) varianti di cui all'articolo 67, comma 4;
i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all'
articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7
(Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
"Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale"
) e all'articolo 28 bis;
j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del
r.r. 7/2010
;
k) varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici.
".
4.
Al
comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005
, le parole: "
2 e 3
" sono sostituite dalle seguenti: "
2, 3 e 3 bis
".
5.
Al
comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005
dopo la parola: "
3
" sono aggiunte le parole: "
3bis
".
6.
Dopo il
comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005
è aggiunto il seguente:
"
9-bis. L'approvazione di un'opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell'apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto previsto all'
articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
".
Art. 89
Modificazioni ed integrazione all'
articolo 24
1.
Il
comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005
è sostituito dal seguente:
"
1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l'istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché al fine dell'eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'
articolo 14 bis della l. 241/1990
, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.
".
2.
Il
comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005
è sostituito dal seguente:
"
8. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale sono adottati e approvati dalla Giunta comunale.
".
3.
Il
comma 11 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005
è sostituito dal seguente:
"
11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al
d.lgs. 42/2004
e nelle aree o immobili di cui all'
articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(Norme per l'attività edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.
Il parere della commissione è trasmesso alla Soprintendenza competente unitamente alla documentazione del piano attuativo e una relazione tecnico - illustrativa, per il parere di cui all'
articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004
, limitatamente alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste.
".
4.
Al
comma 13 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005
, nel primo periodo dopo le parole: "
entro il termine
" è aggiunta la seguente: "
perentorio
" e, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "
La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento uguale o superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del piano attuativo.
".
Art. 91
Integrazioni all'
articolo 28
1.
All'
articolo 28 della l.r. 11/2005
dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
"
7-quater. In attuazione, dell'
articolo 5 comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70
, convertito in
legge 12 luglio 2011, n. 106
, il Consiglio comunale può individuare, con propria deliberazione, le aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, i detrattori ambientali, nonché gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, su cui promuovere o agevolare programmi di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche per migliorare l'efficienza energetica e sviluppare l'impiego di fonti rinnovabili. La deliberazione del Consiglio comunale fissa gli obiettivi di interesse pubblico da perseguire con gli interventi di riqualificazione promossi da soggetti privati e stabilisce, al di fuori dei centri storici, la superficie utile coperta aggiuntiva che può essere riconosciuta come misura premiale entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).
".
2.
All'
articolo 28 della l.r. 11/2005
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"
9-bis. Gli interventi promossi da soggetti privati sono attuati mediante il programma urbanistico di cui al comma 7bis e, qualora comporti variante allo strumento urbanistico, lo stesso è approvato in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui all'
articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000
e dell'
articolo 67 comma 3 della l.r. 11/2005
con le modalità di cui all'
articolo 15 della stessa l.r. 11/2005
e nel rispetto degli articoli 25 comma 2, 27 commi 1, 2 e 6, 29 e 30, commi 4 e 5 della
l.r. 27/2000
, in continuità con le aree urbane esistenti.
".
Art. 92
Modificazioni e integrazioni all'
articolo 32
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005
, le parole: "
con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
".
2.
Alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005
le parole: "
siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture
" sono sostituite dalle seguenti: "
sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori
".
3.
Al primo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 32, dopo la parola: "
edifici
" è aggiunta la seguente: "
residenziali
", e in fondo sono aggiunti i seguenti periodi: "
Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione temporanea, da parte dell'impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l'alimentazione degli animali. Non costituiscono altresì superficie utile coperta le opere pertinenziali realizzate fuori terra per le attività agrituristiche di cui all'
articolo 21, comma 2, lettera c), numero 9 del regolamento regionale 9/2008
.
".
4.
La
lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005
è sostituita dalla seguente:
"
h) piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d'obbligo;
".
5.
Alla
lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005
, le parole: "
piano attuativo
" sono sostituite dalla seguente: "
progetto
".
Art. 93
Modificazione all'
articolo 33
1.
La
lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 11/2005
è sostituita dalla seguente:
"
a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 34, comma 2 bis, ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la in edificabilità di determinati ambiti territoriali;
".
Art. 94
Integrazione all'
articolo 34
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 11/2005
è inserito il seguente:
"
2-bis. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4 se sprovviste di struttura in muratura, o strettamente necessaria a fini statici, e comunque deve essere ancorata al terreno permettendo la permeabilità del suolo.
".
2.
Al
comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 11/2005
dopo le parole: "
dal comune,
" le parole: "
secondo le procedure previste dall'articolo 24,
" sono soppresse.
Art. 95
Modificazioni e integrazioni all'
articolo 35
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005
è inserito il seguente:
"
4-bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli articoli 18, commi 3, 3 bis e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d'uso per attività di servizi di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale n. 1/2004
, con esclusione di quelle commerciali.
".
2.
Al
primo periodo del comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005
, dopo la parola: "
residenza
" sono aggiunte le seguenti: "
ancorché utilizzati per uso diverso dall'attività agricola,
" e al secondo periodo, dopo la parola; "
vicino
" sono aggiunte le seguenti: "
o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante
".
3.
Al
comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005
, dopo le parole: "
dell'intero edificio,
" sono aggiunte le seguenti: "
comprese le parti non residenziali,
".
4.
Il
comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005
è sostituito dal seguente:
"
8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, entro cinquanta metri da questi o dal relativo ampliamento e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.
".
5.
Dopo il
comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005
sono inseriti i seguenti:
"
8-bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti.
8-ter. Il comune, al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 8, entro cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 (mille) e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del
d.lgs. 42/2004
, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell'edificio oggetto di trasferimento.
8-quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 5, 8 e 8 bis, è consentito il trasferimento della destinazione d'uso dall'edificio residenziale all'edificio rurale non adibito a residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.
".
6.
Al
comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005
, le parole: "
all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento
".
7.
Al
primo periodo del comma 10 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005
le parole: "
Il comune, in sede di adozione del piano attuativo
" sono sostituite dalle seguenti: "
Il progetto relativo al titolo abilitativo
" e al secondo periodo le parole: "
Il piano attuativo
" sono sostituite dalle seguenti: "
Il progetto
".
Art. 97
Integrazioni all'
articolo 37
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 11/2005
sono inseriti i seguenti:
"
1-bis. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'
articolo 146 del d.lgs. 42/2004
sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 146. Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate dalla provincia competente per territorio.
1-ter. La Giunta regionale individua con deliberazione i comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis.
".
Art. 98
Integrazione all'
articolo 63
1.
All'
articolo 63 della l.r. 11/2005
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"
2-bis. Gli elaborati allegati alla delibera di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, nonché le loro varianti, sono pubblicati nei siti istituzionali dei comuni.
".
Art. 99
Modificazione all'
articolo 65
1.
Il
comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 11/2005
è sostituito dal seguente:
"
3. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla Giunta regionale. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia del comune, la Giunta regionale provvede alla nomina del commissario ad acta entro i venti giorni successivi, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali e al Consiglio regionale. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempienti.
".