Art. 1
Oggetto, finalità e principi
1.
La Regione, nel rispetto degli articoli 31 e 47 dello
Statuto regionale
e dei principi contenuti nel e dei principi contenuti nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15
, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), disciplina il sistema di valutazione delle strutture e del personale del Consiglio regionale, al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi offerti, anche attraverso la valorizzazione della produttività e dell'efficienza organizzativa e individuale.
2.
La misurazione e la valutazione della produttività e dell'efficienza tengono conto delle peculiarità istituzionali ed organizzative del Consiglio regionale e sono volte al miglioramento della qualità delle attività svolte, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dalle unità organizzative e dai singoli, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
3.
È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'
articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009
.
Art. 2
Disposizioni attuative e transitorie
1.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le procedure afferenti il sistema di valutazione e le modalità di costituzione e di funzionamento dell'organismo della valutazione di cui all'
articolo 1
, in modo da assicurarne la piena operatività dal 1° gennaio 2012.
2.
Nelle more dell'adozione degli atti di cui al
comma 1
, la valutazione del Segretario generale e del personale del Consiglio regionale, ivi compreso quello dirigenziale, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse integrative, è effettuata in applicazione delle disposizioni vigenti.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.