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Legge regionale 25 ottobre 2011, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 25 ottobre 2011

Date di vigenza

03/11/2011 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2011 , n. 9
Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 02/11/2011

Il Consiglio regionale ha approvato. la Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto, finalità e principi

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 31 e 47 dello Statuto regionale e dei principi contenuti nel e dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), disciplina il sistema di valutazione delle strutture e del personale del Consiglio regionale, al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi offerti, anche attraverso la valorizzazione della produttività e dell'efficienza organizzativa e individuale.

2. La misurazione e la valutazione della produttività e dell'efficienza tengono conto delle peculiarità istituzionali ed organizzative del Consiglio regionale e sono volte al miglioramento della qualità delle attività svolte, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dalle unità organizzative e dai singoli, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

3. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Organismo indipendente di valutazione di cui all' articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009 .

Art. 2

Disposizioni attuative e transitorie

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le procedure afferenti il sistema di valutazione e le modalità di costituzione e di funzionamento dell'organismo della valutazione di cui all' articolo 1 , in modo da assicurarne la piena operatività dal 1° gennaio 2012.

2. Nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 1 , la valutazione del Segretario generale e del personale del Consiglio regionale, ivi compreso quello dirigenziale, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse integrative, è effettuata in applicazione delle disposizioni vigenti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 ottobre 2011

Marini