TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 60
Disposizioni per le zone montane
1.
La Regione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'
articolo 44 della Costituzione
e dell'
articolo 11 dello Statuto regionale
.
2.
Per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone montane si considerano territori montani quelli già classificati tali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3.
La Giunta regionale, sentite le unioni speciali di comuni, approva gli indirizzi tecnico-operativi e i criteri per l'assegnazione dei fondi per la montagna all'Agenzia forestale regionale o alle unioni speciali di comuni, in riferimento alle rispettive competenze. I criteri di cui al primo periodo garantiscono livelli di finanziamento a favore dei territori montani di cui al
comma 2
, almeno pari a quelli assegnati prima della soppressione delle comunità montane.
Art. 61
Disposizione per gli enti di uso civico
1.
La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti.
Art. 62
Aziendalizzazione del Vivaio forestale regionale
1.
La Regione, per la gestione del Vivaio forestale regionale, trasforma la società Umbraflor s.r.l. in azienda regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, denominata Azienda vivaistica regionale.
2.
L'Azienda vivaistica regionale, derivante dalla trasformazione di cui al
comma 1
, si costituisce come ente pubblico economico a cui si applicano, in quanto compatibili, le norme del
codice civile
in materia di società di capitali.
3.
I rapporti tra l'Azienda vivaistica regionale e la Regione sono definiti mediante contratto di servizio.
4.
La Giunta regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti connessi alla trasformazione della società in azienda.
Art. 63
Soppressione delle comunità montane
1.
Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a sciogliere le comunità montane con conseguente decadenza degli organi, salvo quanto previsto al
comma 2
.
2.
Il revisore legale rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all'
articolo 65, comma 6
.
3.
Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello
statuto
di ciascuna unione ai sensi dell'
articolo 11
e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'
articolo 69 comma 3
.
Art. 64
Commissari liquidatori delle comunità montane
1.
Il Presidente della Regione, contestualmente all'adozione del decreto di scioglimento delle comunità montane, nomina i commissari liquidatori con decorrenza dalla data del decreto stesso. Nel decreto del Presidente della Regione sono altresì indicate le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico e il termine di scadenza dello stesso, prorogabile per motivate esigenze.
2.
Fino alla nomina dei Commissari liquidatori rimangono in carica gli organi di amministrazione delle comunità montane.
3.
Ai Commissari spetta, per la durata dell'incarico, il compenso fissato dal Presidente della Giunta regionale, entro il massimo del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti,
con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione[34]
.
4.
I Commissari, all'atto del loro insediamento, ricevono il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e prendono in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti della comunità montana.
5.
I Commissari, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituiscono agli organi della comunità montana e garantiscono l'espletamento delle attività ordinarie e l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti,
[ ... ]
[36]
che non pregiudicano le risultanze della liquidazione[37]
. Per l'espletamento di tali attività, si avvalgono del personale alle dipendenze delle comunità montane e non assegnato all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'
articolo 69, comma 1
, assumendo la qualità di datori di lavoro.
[ ... ]
[38]
Il contingente di personale non interessato dal trasferimento delle funzioni rimane assegnato alla gestione commissariale fino al completamento delle procedure di liquidazione[39]
.
6.
I Commissari
[ ... ]
[40]
provvedono[41]
ad accertare lo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in essere e a trasferire all'Agenzia forestale regionale le pratiche risultate non definite e relative ai compiti a questa affidati dalla presente legge, unitamente alle relative dotazioni strumentali e finanziarie residue.
[ 7. ]
[42]
[ 8. ]
[43]
9.
I Commissari rispondono personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.
9-bis.
Il Presidente della Regione può nominare, diversamente da quanto disposto dal comma 1, un Commissario liquidatore unico delle Comunità montane. In tal caso, il compenso mensile previsto dal comma 3 può essere incrementato fino all'importo massimo risultante dalla moltiplicazione del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, per cinque, in coerenza con il numero delle comunità montane in liquidazione.
I relativi oneri sono a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione.[45]
[44]
[ 10 ]
[47]
Art. 65
Liquidazione delle comunità montane
1.
Il Commissario liquidatore, entro sei mesi dalla nomina, predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
2.
Il piano di liquidazione prevede, in particolare:
a)
lo stato di consistenza dei beni di proprietà della comunità montana e l'individuazione di quelli privi di valore economico ai fini delle attività di liquidazione oggetto di trasferimento a titolo gratuito alla Regione;
b)
la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
c)
la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto della soppressione;
d)
la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dalla comunità montana nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
e)
lo svolgimento delle altre attività inerenti la gestione ordinaria della comunità montana o comunque connesse alla sua liquidazione.
3.
La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione
conclusivo[48]
dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.
4.
Le cessioni e le alienazioni del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a dodici mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario, salvo proroga disposta dalla Giunta regionale. Durante tale periodo il Commissario trasmette trimestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.
[ 5. ]
[49]
5.
Al termine di ogni esercizio finanziario ed alla chiusura della liquidazione il Commissario presenta alla Giunta regionale i bilanci della gestione liquidatoria congiuntamente a una propria relazione.
[50]
[ 6. ]
[51]
6.
I bilanci e le relazioni di cui al
comma 5
sono trasmesse al Consiglio regionale.
[52]
7.
Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
[ 8. ]
[53]
9.
Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario sono trasferiti in capo
[ ... ]
[54]
ai comuni che costituivano la disciolta comunità montana[55]
e all'Agenzia forestale regionale, in ragione delle causali e delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano a carico del comune o dei comuni che hanno concorso a determinarle, in quanto componenti della disciolta comunità montana.
Art. 65-bis
(Piano di liquidazione unitario)
1.
I Commissari di cui all'
articolo 64
predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida di cui al
comma 2
, un piano di liquidazione unitario per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Contestualmente al piano i Commissari inoltrano alla Giunta regionale una proposta, formulata collegialmente, per pervenire ad una gestione unica. Il piano unitario è redatto ai soli fini ricognitori nel rispetto del principio di individualità delle specifiche gestioni liquidatorie. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.
Nel caso di cui all'articolo 64, comma 9-bis, il piano di liquidazione e la proposta di gestione sono presentati dal Commissario unico.[58]
(1)
2.
La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al
comma 1
.
2-bis.
A seguito dell'approvazione del piano unitario di liquidazione di cui al
comma 1
, i commissari liquidatori sono autorizzati a conferire i beni che risultano dal piano unitario medesimo non necessari al soddisfacimento dei rispettivi creditori in un apposito fondo patrimoniale vincolato destinato a soddisfare i creditori delle comunità montane che presentano una situazione economico finanziaria insufficiente a soddisfare integralmente i propri creditori.
[59]
2-ter.
Il fondo di cui al
comma 2-bis
è amministrato
dal Commissario unico di cui all'articolo 64, comma 9-bis, oppure in caso di più commissari[61]
da un Comitato di gestione composto dai Commissari liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, che opera con le modalità stabilite nell'atto di costituzione del fondo medesimo.
[60]
2-quater.
Al termine della liquidazione delle comunità montane, per gli eventuali beni e proventi che residuano dalla gestione del fondo di cui al
comma 2-bis
si applica l'
articolo 65, comma 3
.
[62]
[57]
Art. 66
(Relazione sulla liquidazione)
1.
Entro due mesi dalla chiusura delle operazioni di liquidazione delle comunità montane, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sulle risultanze delle operazioni medesime.
[64]
Art. 67
Riordino consorzi di bonifica
1.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi:
a)
ridefinizione degli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica che devono essere delimitati sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee ed idonei a consentire una valida dimensione gestionale;
b)
individuazione di criteri e procedure per la predisposizione ed approvazione dei piani di classifica e dei piani di contribuenza, relativa alle funzioni private e pubbliche attribuite dalla legislazione statale;
[ c) ]
[65]
c)
riordino delle funzioni pubbliche di competenza dei consorzi di bonifica e di quelle regionali finalizzate alla bonifica e alla difesa del suolo;
[66]
d)
disciplina delle funzioni regionali di vigilanza e controllo sulle attività e sul funzionamento dei consorzi di bonifica al fine di assicurare la massima efficienza degli stessi.
[ 2. ]
[67]
2.
Nelle more dell'approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di interventi di bonifica ed opere di cui alla
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30
(Norme in materia di bonifica) possono procedere, secondo un piano dei fabbisogni da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e fermo restando l'invarianza della spesa complessiva sostenuta nell'anno precedente a quello di eventuale assunzione, pena il non trasferimento agli stessi di risorse regionali.
[68]
[ 3. ]
[69]
3.
Le funzioni in materia di bonifica nei territori ove non operano i consorzi di bonifica, individuate all'allegato B, paragrafo IV, alla
legge regionale 2 aprile 2015, n. 10
(Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), sono assegnate all'Agenzia forestale regionale.
[70]
Art. 68
Soppressione degli A.T.I.
1.
Entro il 31 dicembre 2011, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di soppressione degli A.T.I. di cui all'
articolo 17, comma 1 della l.r. 23/2007
.
2.
La Giunta regionale, nel predisporre la proposta di legge di cui al
comma 1
, si attiene ai seguenti principi:
a)
sussidiarietà a livello di governo comunale, efficienza, economicità, semplificazione amministrativa;
b)
definizione di un soggetto regolatore del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti dimensionato in un unico ambito territoriale regionale;
c)
successione dei nuovi organismi nei rapporti giuridici in essere al momento della soppressione degli A.T.I..
Art. 69
Dipendenti pubblici e impiegati forestali dell'Agenzia forestale regionale
1.
In fase di prima istituzione, senza che ciò costituisca presupposto giuridico di preferenza, l'Amministratore unico dell'Agenzia si avvale di personale messo a disposizione e individuato dai commissari liquidatori, di concerto con l'Amministratore unico stesso, fra il personale delle comunità montane, di comprovata esperienza e professionalità, appartenente alle categorie dei dipendenti pubblici e degli impiegati forestali. Nel corso di tale fase l'Amministratore unico predispone il regolamento di organizzazione di cui all'
articolo 23, comma 1, lettera a)
, definisce ed adotta la dotazione organica, previa approvazione da parte della Giunta regionale e predispone successivamente gli atti propedeutici per le procedure di trasferimento del personale dalle comunità montane soppresse.
2.
L'Amministratore unico, previa approvazione da parte della Giunta regionale, adotta avvisi di mobilità volontaria rivolti ai dipendenti pubblici delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 febbraio 2011, sulla base della dimensione quali/quantitativa ottimale stabilita nell'atto di approvazione della dotazione organica, garantendo in ogni caso l'equilibrio economico ed operativo dell'Agenzia.
3.
Il personale inserito nelle graduatorie, ad esito delle procedure di mobilità volontaria di cui al
comma 2
, è trasferito nei ruoli dell'Agenzia con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento, in quanto compatibile con le disposizioni vigenti.
4.
Contestualmente al trasferimento dei dipendenti pubblici ai sensi del
comma 3
, sono trasferiti, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, gli impiegati forestali alle dipendenze delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 febbraio 2011, con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.
Art. 70
Operai dell'Agenzia forestale regionale
1.
Contestualmente al trasferimento del personale di cui all'
articolo 69
, è trasferito, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, il personale operaio alle dipendenze delle comunità montane in servizio alla data del 1 febbraio 2011, già addetto ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.
2.
L'Amministratore unico, nel corso del primo anno dal trasferimento nei ruoli dell'Agenzia del personale operaio, predispone, previa approvazione da parte della Giunta regionale e previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, nonché delle disposizioni in merito stabilite dalla Giunta regionale, forme incentivanti, su base volontaria, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per l'esonero dal servizio, rivolte al personale operaio del comparto forestale cui sia riconosciuta invalidità, inidoneità al lavoro o idoneità con limitazioni o prescrizioni certificate, che incidono negativamente sullo svolgimento delle attività operative.
Art. 71
Risorse umane dell'Agenzia forestale regionale
1.
L'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni
autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti della dotazione organica approvata ai sensi dell'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni e le assunzioni[74]
disciplinate dagli articoli 69 e 70 e quelle obbligatorie ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza. Per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria di carattere stagionale, l'Agenzia può procedere ad assunzioni esclusivamente di operai addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
[ ... ]
[75]
non superiore a 120 giornate lavorative[76]
, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori.
[73]
Art. 73
Controllo di attuazione
1.
La Giunta regionale, congiuntamente alle risultanze di cui all'
articolo 20, comma 4
, trasmette al Consiglio, dopo un anno dalla nomina dell'Amministratore unico e successivamente con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta dall'Amministratore medesimo, in particolare per quanto riguarda le procedure di mobilità del personale delle Comunità montane.
Art. 75
Norma finanziaria
1.
Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 13, 16 e 17 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali" per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della
legge regionale 24 settembre 2003, n. 18
(cap. 718 e cap. 721) e dalla
legge regionale 23 luglio 2007, n. 24
(cap. 810 e cap. 820).
2.
Agli interventi di cui al
comma 1
si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).
3.
Al finanziamento delle funzioni e compiti di cui all'
articolo 19
, conferiti all'Agenzia dalla Regione, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nelle seguenti unità previsionali di base:
- 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172) per le spese di funzionamento;
- 07.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" (cap. 8330) per la realizzazione degli interventi.
4.
Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.
5.
In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apportare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.
6.
Al finanziamento degli interventi previsti all'
articolo 61
si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4150).
7.
Al finanziamento degli interventi previsti all'
articolo 62
si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4045).
8.
L'entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
9.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.
9 bis.
La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'Agenzia Forestale regionale di cui all'
articolo 18
, sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro quattro milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'agenzia conseguenti alla realizzazione di interventi sul POR FESR 2007/2013 ovvero sul PSR 2007/2013 ammessi al cofinanziamento dell'Unione Europea e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.
[79]
9 ter.
Per l'attuazione di quanto previsto al
comma 9 bis
è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro quattro milioni ' in termini di competenza e di cassa ' nella Parte Entrata, UPB 4.02.008 (N.I.) denominata 'Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria' (cap. 2888 N.I.) e nella Parte Spesa, UPB 07.2.023 (N.I.) denominata 'Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria' (cap. 7836 N.I.) del bilancio regionale di previsione 2013.
[80]
TITOLO VI
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME
Art. 76
Modificazioni a leggi regionali
1.
Al
comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13
(Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: "
comunità montane
" sono sostituite dalle seguenti: "
unioni speciali di comuni
".
2.
Al
comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 13/2009
, le parole: "
comunità montane
" sono sostituite dalle seguenti: "
unioni speciali di comuni
".
3.
La
lettera e) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituita dalla seguente: "
e) due Presidenti delle unioni speciali di comuni eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali di comuni di cui all'articolo 7, comma 4.
".
4.
Al
comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 20/2008
, ovunque ricorrano le parole: "
comunità montane
" sono sostituite dalle seguenti: "
unioni speciali di comuni
".
5.
Al
comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 20/2008
, le parole: "
Presidente di Comunità montana,
" sono soppresse.
[ 6. ]
[81]
[ 7. ]
[82]
[ 8. ]
[83]
9.
Al
comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 27/2000
, le parole: "
Comunità montane
" sono sostituite dalle seguenti: "
unioni speciali di comuni
".
[ 10. ]
[84]
[ 11. ]
[85]
12.
Al
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29
(Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana"), le parole: "
omonima Comunità montana
" sono sostituite dalle seguenti: "
unione speciale di comuni competente
".
13.
Al
comma 1 dell'articolo 4, della l.r. 29/1999
, le parole: "
Comunità montana "Monte Peglia e Selva di Meana"
" sono sostituite dalle seguenti: "
unione speciale di comuni competente
".
14.
Ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'
articolo 4 della l.r. 29/1999
, le parole: "
Comunità montana
" sono sostituite dalle seguenti: "
unione speciale di comuni
".
15.
Al
comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28
(Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: "
, alla comunità montana competente per territorio
" sono soppresse ed al
comma 7
le parole: "
La comunità montana
" sono sostituite dalle seguenti: "
Il comune
".
16.
Al
comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 28/1997
, le parole: "
dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse
" sono sostituite dalle seguenti: "
dai comuni
".
17.
Al
comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 28/1997
, le parole: "
Le Comunità montane ed i
" sono sostituite dalla seguente: "
I
".
18.
L'
articolo 13 bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14
(Norme sull'amministrazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è abrogato.
19.
Al
comma 1 dell'articolo 15 ter della l.r. 14/1997
, le parole "
, alle comunità montane
" sono soppresse.
20.
Dal momento dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'
art. 11, comma 1, l'articolo 4
,
comma 7
, e l'
articolo 50
, commi 1, 2, 3 della
l.r. 26/2009
non sono più applicabili.
Art. 77
Norma finale
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento alle Comunità montane si intendono riferiti all'Agenzia forestale regionale o alle unioni speciali di comuni di cui all'
articolo 8
della presente legge, in base alle funzioni o ai compiti a cui le disposizioni stesse intendono riferirsi.