Art. 1
Modificazione alla rubrica dell'articolo 16
1.
La rubrica dell'
articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
(Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) è sostituita dalla seguente: "
(Strutture speciali)
".
Art. 2
Integrazioni dell'articolo 16
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 2/2005
sono aggiunti i seguenti:
"
3 bis. Al Presidente della Giunta regionale può essere direttamente collegata la struttura dirigenziale preposta allo svolgimento delle funzioni di auditing concernenti la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle operazioni dei programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali, secondo i pertinenti regolamenti comunitari, qualora la stessa non sia riconducibile nell'ambito dell'articolazione organizzativa delle direzioni regionali.
3 ter. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, fermo restando quanto altro disciplinato dall'articolo 11.
3 quater. La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all'articolo 3, disciplina le modalità organizzative e funzionali della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis, nell'ambito dell'articolazione organizzativa.
".