Legge regionale 25 ottobre 2011, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 25 ottobre 2011

Date di vigenza

17/11/2011 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2011 , n. 10
Modificazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 02/11/2011

Il Consiglio regionale ha approvato. la Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazione alla rubrica dell'articolo 16

1. La rubrica dell' articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) è sostituita dalla seguente: " (Strutture speciali) ".

Art. 2

Integrazioni dell'articolo 16

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 2/2005 sono aggiunti i seguenti:
 
" 3 bis. Al Presidente della Giunta regionale può essere direttamente collegata la struttura dirigenziale preposta allo svolgimento delle funzioni di auditing concernenti la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle operazioni dei programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali, secondo i pertinenti regolamenti comunitari, qualora la stessa non sia riconducibile nell'ambito dell'articolazione organizzativa delle direzioni regionali.
 
3 ter. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, fermo restando quanto altro disciplinato dall'articolo 11.
 
3 quater. La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all'articolo 3, disciplina le modalità organizzative e funzionali della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis, nell'ambito dell'articolazione organizzativa.
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 ottobre 2011

Marini