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Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 23 dicembre 2011

Date di vigenza

30/12/2011 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011 , n. 19
Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 61 del 29/12/2011

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all' articolo 1

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali), le parole: " dal decreto-legge ", sono sostituite dalle seguenti: " dai decreti-legge ", e dopo le parole: " 30 luglio 2010, n. 122 ", sono aggiunte le seguenti: " e 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 ".

Art. 2

Istituzione dell'articolo 2-bis

1. Dopo l' articolo 2, della l.r. n. 25/2010 , è inserito il seguente:
 
" Art. 2-bis
 
(Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali)
 
1. A decorrere dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto l'anno 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta, senza effetti a fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 13, del d.l. n. 138/2011 .
".

Art. 3

Modificazioni a leggi regionali

1. L' articolo 2 ed il comma 3, dell'articolo 4, della l.r. n. 25/2010 cessano di produrre effetti a decorrere dal mese di ottobre 2011 e sono abrogati dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2011

Marini