Art. 1.
Modificazioni all'
articolo 1
1.
Al
comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25
(Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali), le parole: "
dal decreto-legge
", sono sostituite dalle seguenti: "
dai decreti-legge
", e dopo le parole: "
30 luglio 2010, n. 122
", sono aggiunte le seguenti: "
e 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in
legge 14 settembre 2011, n. 148
".
Art. 2
Istituzione dell'articolo 2-bis
1.
Dopo l'
articolo 2, della l.r. n. 25/2010
, è inserito il seguente:
"
Art. 2-bis
(Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali)
1. A decorrere dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto l'anno 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge regionale 16 maggio 2007, n. 17
(Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta, senza effetti a fini previdenziali, ai sensi di quanto previsto dal
comma 1, dell'articolo 13, del d.l. n. 138/2011
.
".