Legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17


LEGGE REGIONALE n.17 del 9 dicembre 2011

Date di vigenza

15/12/2011 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/12/2011
29/12/2012 modifica mostra documento vigente dal 29/12/2012
11/03/2021 modifica mostra documento vigente dal 11/03/2021

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2011 , n. 17
Misure urgenti in materia di tributi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57 del 14/12/2011

Il Consiglio regionale ha approvato. la Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di tributi regionali

1. Per l'anno di imposta 2012 è confermata la maggiorazione dello 0,2 per cento dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui all' articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i redditi complessivi superiori al primo scaglione di reddito di cui all' articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). L'incremento di cui al primo periodo si applica all'intero ammontare del reddito complessivo.

[ Art. 2 ] [4]
Art. 3

Norma finanziaria

[ 1. ] [8]

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 9 dicembre 2011

Marini