ARTICOLO 1
(Saldo finanziario)
1.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo dell'esercizio finanziario 2000, è accertato in lire 62.003.548.321. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
ARTICOLO 2
(Copertura finanziaria)
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'
articolo 1
, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'
articolo 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18
, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di lire 62.003.548.321, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2001 e con onere massimo di ammortamento di lire 250.000.000 per l'anno 2001 e di lire 6.300.000.000 dal 2002 in poi.
2.
All'onere conseguente dal
comma 1
, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2001 e successivi, del bilancio pluriennale 2001/2003.
3.
Per gli effetti di cui al
comma 1 dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo o prestito di cui al
comma 1
è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
(Fondi da reiscrivere)
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2001, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2000, a norma del comma 6 dell'articolo 82, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 981.573.740.088 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 4
(Fondi perenti)
1.
Per gli effetti di cui al
comma 3 dell'articolo 42, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2000 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2001 e di cui all'
articolo 3
.
ARTICOLO 6
(Variazioni alla Tabella E) allegata alla legge di bilancio -
legge regionale 27 aprile 2001, n. 14
)
1.
Alla tabella E) allegata alla
legge regionale 27 aprile 2001, n. 14
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'importo di lire "
7.620.000.000
" indicato in corrispondenza della UPB 07.2.002 è sostituito con l'importo di lire "
8.096.000.000
";
b)
l'importo di lire "
3.500.000.000
" indicato in corrispondenza della UPB 07.2.003 è sostituito con l'importo di lire "
4.000.000.000
";
c)
l'importo di lire "
10.029.000.000
" indicato in corrispondenza della UPB 07.2.006 è sostituito con l'importo di lire "
9.053.000.000
".
ARTICOLO 7
(Variazione al bilancio)
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001 e al bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'
articolo 3
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.