TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
Art. 10
Ulteriori modificazioni alla
legge regionale 24 marzo 2000, n. 27
1.
Il
comma 5, dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27
(Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), è sostituito dal seguente:
"
5. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'
articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
(Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui al
Titolo III, Capo II, della l.r. 11/2005
, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.
".
2.
Il
comma 5 dell'articolo 22-bis della l.r. 27/2000
, come sostituito dall'
articolo 120 della l.r. 8/2011
, successivamente modificato dall'
articolo 76, comma 8 della l.r. 18/2011
, è sostituito dal seguente:
"
5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al
Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18
(Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).
"
3.
L'
articolo 71-bis della l.r. 27/2000
, come aggiunto dall'
articolo 124 della l.r. 8/2011
, è abrogato.
Art. 11
Ulteriori modificazioni alla
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
1.
Al
comma 4, dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(Norme per l'attività edilizia), così come modificato dall'
articolo 54, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: "
i documenti di cui al comma 10-bis
" sono soppresse.
2.
I commi 10-bis e 10-ter, dell'
articolo 5 della l.r. 1/2004
, così come aggiunti dall'
articolo 54, comma 6 della l.r. 8/2011
sono abrogati.
3.
Il
comma 7-octies, dell'articolo 6 della l.r. 1/2004
, così come aggiunto dall'
articolo 55, comma 3 della l.r. 8/2011
è abrogato.
4.
All'
articolo 8, della legge regionale 1/2004
dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"
2-ter. Le disposizioni della presente legge in materia di certificazioni sostitutive di autorizzazioni, atti di assenso e pareri di organi o enti si applicano anche per l'approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da concessionari di servizi pubblici.
".
5.
Al
comma 12, dell'articolo 17 della l.r. 1/2004
, così come sostituito dall'
articolo 65, comma 1 della l.r. 8/2011
, le parole: "
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8
" sono sostituite dalle seguenti "
Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 8
" e le parole "
decorsi i termini per l'efficacia
"sono sostituite "
comunque dopo il rilascio
".
6.
Al
comma 8, dell'articolo 21 della l.r. 1/2004
, così come sostituito dall'
articolo 70, comma 1 della l.r. 8/2011
, le parole: "
di efficacia
" sono sostituite dalle seguenti: "
del rilascio
".
7.
I commi 2 e 3, dell'
articolo 22 della l.r. 1/2004
, così come sostituito dall'
articolo 72, comma 1 della l.r. 8/2011
sono abrogati.
8.
L'
articolo 22-ter della l.r. 1/2004
, così come aggiunto dall'
articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011
è sostituito dal seguente:
"
Art. 22-ter
Adempimenti in materia di assetto idraulico
1. Il parere dell'Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali e sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, è espresso entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente senza che l'Autorità idraulica abbia reso il parere prescritto, il comune indice una conferenza di servizi, alla quale l'Autorità idraulica partecipa o fa pervenire un parere scritto; qualora l'Autorità idraulica non si esprime definitivamente si applica l'
articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990
.
"
.
9.
L'
articolo 22-quater della l.r. 1/2004
, così come aggiunto dall'
articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011
è abrogato.
10.
L'
articolo 22-quinquies della l.r. 1/2004
, così come aggiunto dall'
articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011
è sostituito dal seguente:
"
Art. 22-quinquies
Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura
1. I pareri preventivi degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e della agibilità degli edifici, sono rilasciati entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall'interessato, completa di tutti gli elementi necessari, sulla base della documentazione, sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla domanda. Decorso inutilmente tale termine senza che gli organi stessi abbiano reso i pareri prescritti, il comune indice una conferenza di servizi alla quale gli organi partecipano o fanno pervenire un parere scritto e qualora non si esprimono definitivamente si applica l'
articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990
".
Art. 13
Ulteriori modificazioni alla
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
1.
Al
comma 2, dell'articolo 8-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
(Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), così come aggiunto dall'
articolo 87, comma 1 della l.r. 8/2011
, dopo la parola: "
affidate
" sono aggiunte le seguenti: "
, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale
" e le parole: "
ad un soggetto indipendente scelto mediante idonea procedura ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione
".
2.
Al
comma 11, dell'articolo 24 della l.r. 11/2005
, così come sostituito dall'
articolo 89, comma 3 della l.r. 8/2011
, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "
Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al
comma 3, dell'articolo 146, del d.lgs. 42/2004
relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all'
articolo 146 del d.lgs. 42/2004
sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'articolo 26, comma 7, fermo restando il parere di cui allo stesso
articolo 146 del d.lgs. 42/2004
da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi.
".
3.
Al
comma 9-bis, dell'articolo 28 della l.r. 11/2005
, così come aggiunto dall'
articolo 91, comma 2 della l.r. 8/2011
, dopo le parole: "
urbane esistenti.
" è aggiunto il seguente periodo: "
Per gli interventi di cui sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all'
articolo 3, comma 4-bis della l.r. 12/2010
.
"
Art. 14
Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 24 luglio 2007, n. 25
[ 1. ]
[10]
2.
Il
comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 25/2007
, è sostituito dal seguente:
"
3. La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l'importo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti e l'importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione da stipulare con la Regione.
".
3.
Al
comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007
, dopo le parole: "
l'abbattimento totale
" sono aggiunte le seguenti: "
e per la garanzia
".
Art. 18
Integrazione alla
legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26
1.
Dopo l'
articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26
(Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), è aggiunto il seguente:
"
Art. 41-bis
(Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con
legge 3 marzo 2009, n. 18
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006) per la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.
3. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;
b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;
c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.
4. L'Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è di riferimento per l'Assessorato competente in materia di servizi sociali. L'Osservatorio è composto da:
a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;
b) Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;
c) Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato;
d) cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Umbria;
f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.
5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.
6. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.
7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 4, lettera d).
8. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.
9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto dello stesso.
".
Art. 19
Ulteriori modificazioni alla
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12
1.
Il
comma 4-bis dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12
(Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'
articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), così come aggiunto dall'
articolo 136, comma 1 della l.r. 8/2011
, è sostituito dal seguente:
"
4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della
l.r. 11/2005
, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della
l.r. 31/1997
e della
l.r. 11/2005
. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'
articolo 8-bis, comma 2 della l.r. 11/2005
.
".
Art. 21
Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: "
e industria
" sono soppresse.
2.
L'Allegato A) della
l.r. 8/2011
è sostituito dal seguente:
"
Allegato A)
Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).
Testo unico
|
Termine iniziale per la redazione
|
Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale
|
Artigianato
|
01/03/12
|
30/09/12
|
Turismo
|
01/06/12
|
31/12/12
|
Commercio
|
01/01/13
|
30/06/13
|
Governo del territorio
|
01/01/13
|
30/09/13
|
Agricoltura
|
01/03/13
|
31/12/13
|
Sanità e servizi sociali
|
01/07/13
|
31/12/13
|
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE
Art. 27
Termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate
1.
Dall'entrata in vigore della presente legge, il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'
articolo 66, comma 11 della l.r. 11/2005
, già prorogato, è stabilito nuovamente al 30 giugno 2012.
Art. 29
Riduzione indennità organi
l.r. 6/2009
1.
Sino all'anno 2013, l'indennità spettante al Revisore dei conti, come prevista dal
comma 2-bis dell'articolo 13 della l.r. 6/2009
, come introdotto dall'
articolo 16
della presente legge, è ridotta del dieci per cento.
2.
Sino all'anno 2013 ai componenti dell'Assemblea e al Presidente, di cui all'
articolo 15
, commi 1 e 3 della
l.r. 6/2009
, spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).
3.
Sino all'anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari di cui all'
articolo 15, comma 2 della l.r. 6/2009
spetta la maggiorazione del trenta per cento sull'importo dell'indennità ridotta ai sensi del
comma 2
del presente articolo.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.