ARTICOLO 1
1.
Dopo il TITOLO V - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA - della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
, è aggiunto il seguente:
"
TITOLO V BIS
APPLICAZIONE DELLE DEROGHE ALLA DIRETTIVA CEE N. 409/79
Art. 34 Bis
1. Le Province, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le finalità previste dall'
articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE
, adottano il provvedimento di deroga specificando:
a) le specie oggetto del prelievo in deroga;
b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
c) i soggetti abilitati;
d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie;
f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.
Art. 34 Ter
1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al
comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
.
Art. 34 Quater
1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione, al termine della giornata, dei capi prelevati. La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.
2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla
lettera i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
. La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.
Art. 34 Quinquies
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto. La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della trasmissione alla Commissione Europea della relazione prevista dall'
art. 9 della Direttiva 79/409/CEE
.
".
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
è così modificato:
a)
al comma 2, dopo le parole "
martedì e venerdì
" sono aggiunte le parole "
Dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì.
";
b)
Il comma 5 è soppresso.