Legge regionale 28 giugno 2012, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 28 giugno 2012

Date di vigenza

30/06/2012 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/06/2012
01/08/2013 modifica mostra documento vigente dal 01/08/2013

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 giugno 2012 , n. 10
Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 29/06/2012

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge.

TITOLO I

SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA

Art. 1

(Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria)

1. L'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito denominata Agenzia, disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia soppressa ai sensi della presente legge, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.

Art. 2

(Commissario liquidatore dell'Agenzia)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il Commissario liquidatore con decorrenza dell'incarico dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto stesso. Fino a tale data rimangono in carica gli organi dell'Agenzia fatto salvo quanto previsto al comma 3 .

2. Nel decreto di nomina di cui al comma 1 è indicata la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e i casi di revoca. Nel decreto è indicato, altresì, il compenso del Commissario liquidatore fissato dal Presidente della Giunta regionale, entro il massimo del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e 30.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria dell'Agenzia in liquidazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all' articolo 4 .

Art. 3

(Funzioni e compiti del Commissario liquidatore)

1. Il Commissario liquidatore, all'atto del suo insediamento, riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e prende in consegna, sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell'Agenzia.

2. Il Commissario liquidatore provvede a predisporre il piano di liquidazione e a compiere tutti gli atti necessari ai fini della liquidazione, anche sulla base di criteri e indirizzi dettati dalla Giunta regionale.

3. Il Commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.

4. Il Commissario liquidatore risponde personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.

Art. 4

(Modalità di liquidazione dell'Agenzia)

1. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dalla data di assunzione dell'incarico, predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva il piano e contestualmente determina il termine di conclusione delle attività di liquidazione.

2. Il Piano di liquidazione prevede, in particolare:

a) la dotazione patrimoniale con tutti i beni mobili ed immobili;

b) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

c) l'individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'Autorità giudiziaria all'atto della soppressione;

d) lo svolgimento delle attività connesse alla liquidazione dell'Agenzia.

3. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio della gestione unitamente ad una relazione.

4. Le deliberazioni adottate dal Commissario liquidatore sono immediatamente esecutive. La Giunta regionale può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario liquidatore sono trasferiti in capo alla Regione.

Art. 5

(Personale)

1. Il personale inserito nel ruolo della soppressa Agenzia è trasferito nel ruolo del personale della Giunta regionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina del commissario liquidatore, mantenendo il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello previdenziale ed assistenziale.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale trasferito.

3. La Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'assegnazione del personale di cui al comma 1 , nel rispetto delle specifiche professionalità, per le necessità degli uffici regionali, nonché l'utilizzazione provvisoria per le esigenze della liquidazione dell'Agenzia.

[ TITOLO II ] [3]
TITOLO III

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2009, N. 1 (SOCIETÀ REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A.)

Art. 13

(Integrazione all' articolo 2 )

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 , è aggiunta la seguente: " e bis) attività di promozione tipiche di film commission. ".

3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 , è inserita la seguente: " d bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata; ".

Art. 14

(Integrazione all' articolo 7 )

1. Al comma unico dell' articolo 7 della l.r. 1/2009 , il secondo periodo è sostituito dal seguente: " Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione. ".

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

(Riorganizzazione di Sviluppumbria S.p.A.)

1. Sviluppumbria S.p.A., in relazione all'attribuzione delle funzioni di cui all' articolo 2 , commi 2 e 4 della l.r. 1/2009 così come modificato dalla presente legge ed alla necessità di assicurare il completamento del processo di riorganizzazione, è amministrata da un amministratore unico.

2. L'assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. Per gli adempimenti di cui al comma 1 , su designazione della Regione, nomina un amministratore unico per un periodo non superiore a sei mesi, in sostituzione del Consiglio di amministrazione di cui all' articolo 7 della l.r. 1/2009 .

3. Durante il periodo di cui al comma 2 , l'amministratore unico interviene nel Comitato di coordinamento previsto dall' articolo 7 bis della l.r. 18/2006 , come inserito dall' articolo 8 della presente legge, in vece del Presidente di Sviluppumbria S.p.A..

4. L'assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. Provvede alla nomina di cui al comma 2 , previo adeguamento del proprio statuto , entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro 45 giorni dalla conclusione del processo di cui al comma 1 , la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione in cui dà conto dei principi e criteri direttivi e dell'esito del processo di riorganizzazione.

Art. 16

(Norma finanziaria)

[ 1. ] [4]

[ 2. ] [5]

3. A seguito dell'approvazione del Bilancio di liquidazione di cui all' articolo 4 , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'iscrizione delle attività e passività residue di cui all' articolo 4, comma 5 .

Art. 17

(Norma finale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento all'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria si intendono riferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 2 della l.r. 18/2006 , come modificato dall' articolo 6 della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 giugno 2012

Marini