Art. 1
(Finalità e oggetto)
1.
La Regione garantisce la libera scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia professionale e nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
2.
La Regione, con la presente legge, tutela e promuove l'esercizio delle medicine non convenzionali nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal
titolo V della Costituzione
e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo, stipulato in data 7 febbraio 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, "concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti" (di seguito Accordo Stato-Regioni).
3.
La Regione riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle medicine non convenzionali e, in conformità alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ne promuove la cultura con particolare attenzione alla formazione dei sanitari ed all'informazione dei pazienti.
4.
La Regione favorisce l'accoglimento e l'integrazione di metodologie cliniche provenienti da altre culture e da altre esperienze conoscitive secondo le più recenti indicazioni fornite da studi di filosofia della scienza secondo il concetto di paradigma epistemologico.
Art. 2
(Medicine non convenzionali)
1.
Le disposizioni della presente legge riguardano le seguenti medicine non convenzionali:
a)
Agopuntura;
b)
Fitoterapia;
c)
Omeopatia;
d)
Omotossicologia;
e)
Medicina Antroposofica;
f)
Medicina Ayurvedica;
g)
Medicina Tradizionale Cinese.
Art. 3
(Elenchi dei medici esperti nelle medicine non convenzionali)
1.
I medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti, che hanno effettuato i percorsi formativi di cui al
comma 2
, possono iscriversi agli elenchi di professionisti esperti nelle medicine non convenzionali appositamente istituiti dagli Ordini professionali. L'iscrizione non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.
2.
Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base di un protocollo di intesa, nel rispetto della normativa comunitaria e statale nonché dell'Accordo Stato-Regioni, definiscono:
a)
i percorsi formativi tenuti dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati dalla Regione secondo i criteri di cui all'
articolo 5
, per l'ammissione agli elenchi di cui al
comma 1
;
b)
le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, il protocollo di intesa di cui al
comma 2
può prevedere altre pratiche di medicine non convenzionali oltre a quelle previste dall'
articolo 2
.
Art. 4
(Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali)
1.
È istituita, presso la competente Direzione regionale della Giunta regionale, la Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, di seguito Commissione.
2.
La Commissione è composta:
a)
dal direttore regionale della direzione regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b)
da quattro dirigenti o funzionari regionali esperti nei settori della formazione professionale, farmaceutico, della sanità umana e della sanità animale;
c)
da un medico, un odontoiatra, un medico veterinario e un farmacista, esperti nella rispettiva medicina non convenzionale, indicati dai relativi Ordini professionali per ognuna delle sette medicine non convenzionali di cui all'
articolo 2
, previa intesa con gli Ordini stessi.
3.
Nell'ipotesi in cui il protocollo d'intesa di cui all'
articolo 3, comma 2
, preveda altre pratiche di medicine non convenzionali ai sensi del medesimo
articolo 3, comma 3
, la Commissione viene integrata da un medico, un odontoiatra, un medico veterinario e un farmacista, esperti nella rispettiva medicina non convenzionale, indicati dai relativi Ordini professionali per ognuna delle medicine non convenzionali previste, previa intesa con gli Ordini stessi.
4.
La Commissione può inoltre essere integrata, su determinazione della stessa o per iniziativa del suo Presidente, in relazione agli argomenti trattati, con esperti di comprovata esperienza professionale nello specifico argomento oggetto di trattazione.
5.
La Commissione è nominata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni; la funzione di segreteria della Commissione è svolta da un funzionario della Direzione regionale competente presso la quale è istituita.
6.
La Commissione, entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto l'anno precedente; la Giunta provvede a trasmettere il rapporto annuale all'Assemblea legislativa.
7.
L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
(Compiti della Commissione)
1.
La Commissione svolge funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'adozione di provvedimenti attuativi delle finalità di cui alla presente legge e in particolare:
a)
propone, fatta salva la normativa regionale in materia e nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione pubblici e privati nelle singole discipline di medicine non convenzionali;
b)
propone le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco regionale aggiornato degli istituti di formazione accreditati nelle singole discipline di medicine non convenzionali, e ne cura il relativo monitoraggio.
Art. 6
(Norme transitorie)
1.
Gli ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri provvedono all'iscrizione negli elenchi di professionisti esperti nelle medicine non convenzionali dei soggetti che risultino in possesso dei titoli riconosciuti ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, lettera b)
, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo Stato-Regioni.
2.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista sino alla definizione dell'Accordo previsto dall'articolo 10, comma 5, dell'Accordo Stato-Regioni.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.