PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 6
(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)
1.
Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 a titolo di incremento del fondo consortile della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l. con imputazione in termini di competenza e di cassa alla UPB di nuova istituzione (07.1.015) (cap. 3566).
2.
Al finanziamento di cui al
comma 1
si fa fronte mediante utilizzo di pari disponibilità della UPB 07.2.011 (cap. 7819/2480) del bilancio regionale.
3.
Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'
articolo 27, comma 3, lettera c) della l.r. 13/2000
.
Art. 9
(Modificazione alla
legge regionale 4 aprile 2012, n. 7
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è inserito il seguente:
"
1 bis. In coerenza con quanto stabilito dal comma 1 e dall'
articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto
ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo e liquidazione delle dichiarazioni, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente nella tesoreria regionale.
".
Art. 10
(Modificazioni alla
legge regionale 4 aprile 2012, n. 8
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 8
(Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), è aggiunto il seguente:
"
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell'esercizio.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 8/2012
, è aggiunto il seguente:
"
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell'esercizio.
".
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 8/2012
, è aggiunto il seguente:
"
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'adeguamento degli stanziamenti, in entrata e in uscita, alle maggiori somme accertate nell'esercizio.
".
4.
Al
comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 8/2012
l'importo: "
5.000.000,00
" è sostituito con il seguente: "
7.500.000,00
".
5.
La Tabella 'C' della
l.r. 8/2012
, relativa alla verifica della prescrizione di cui all'
articolo 36, comma 2 della l.r. 13/2000
, è sostituita dalla Tabella "3 " allegata alla presente legge.
6.
La Tabella 'D' della
l.r. 8/2012
, relativa all'equilibrio del bilancio di cassa di cui all'
articolo 36, comma 4 della l.r. 13/2000
, è sostituita dalla Tabella "4 " allegata alla presente legge.
7.
La Tabella 'H' della
l.r. 8/2012
, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2011, è sostituita dalla Tabella "
8
" allegata alla presente legge.
8.
La Tabella 'F' della
l.r. 8/2012
relativa alla situazione mutui e prestiti è sostituita dalla Tabella "9 " allegata alla presente legge.
9.
La Tabella 'L' della
l.r. 8/2012
, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella "10 " allegata alla presente legge.
10.
La Tabella 'M' della
l.r. 8/2012
, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2012, è sostituita dalla Tabella "10-bis " allegata alla presente legge.
11
La Tabella 'Q' della
l.r. 8/2012
, relativa alle UPB del Bilancio regionale 2012 rilevanti ai fini I.V.A., è sostituita dalla Tabella "11 " allegata alla presente legge.
12.
La Tabella 'V' della
l.r. 8/2012
, relativa alla suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli, ai sensi dell'
articolo 39 della l.r. 13/2000
, è sostituita dalla Tabella "12" allegata alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.