TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto, finalità e principi)
1.
La presente legge disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario regionale costituito dal complesso di funzioni, attività e strutture che, in coerenza con quanto previsto dall'
articolo 32 della Costituzione
e con i principi contenuti nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
), nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'
articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419
) ed in attuazione dell'
articolo 13 dello Statuto regionale
, è volto a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e della comunità.
2.
Costituiscono obiettivi del Servizio sanitario regionale la promozione della salute, la prevenzione, la cura e la riabilitazione, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi ed essenziali di tutela della salute e assistenza sanitaria indicati dalla programmazione nazionale, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria indicati dalla programmazione regionale anche in rapporto alle risorse messe a disposizione.
3.
Nell'organizzazione e nel funzionamento, il Servizio sanitario regionale si informa al principio della centralità della persona, della comunità e della valorizzazione del ruolo e responsabilità degli operatori sanitari per la promozione della qualità. A tal fine privilegia:
a)
i modelli organizzativi che, favorendo la costituzione e lo sviluppo di reti interstrutturali e interaziendali anche con altre istituzioni, contribuiscono allo sviluppo dei livelli di salute mediante il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
b)
l'adozione di percorsi assistenziali integrati come metodologia di lavoro corrente per la gestione delle patologie prevalenti, a garanzia della continuità della presa in carico del bisogno di cura individuale, dalla fase di acuzie e sub-acuzie a quella riabilitativa e di gestione della cronicità.
4.
Il Servizio sanitario regionale opera al fine di garantire agli assistiti la piena eguaglianza nel godimento delle prestazioni che realizzano il diritto alla salute.
5.
Il Servizio sanitario regionale appartiene alla comunità e le strutture che ne fanno parte operano garantendo forme di partecipazione degli utenti e delle loro organizzazioni, in particolare, nelle fasi di programmazione e valutazione dei servizi.
Art. 2
(Assetto istituzionale)
1.
Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale la Regione e i comuni.
2.
I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle aziende sanitarie regionali distinte in aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliero-universitarie.
3.
Alla determinazione ed al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario regionale concorrono l'Università degli Studi di Perugia e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di cui alla
legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5
(Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche), nonché gli enti sanitari e assistenziali pubblici e organismi privati accreditati operanti nel territorio regionale.
Art. 3
(Competenze della Regione)
1.
Spettano alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo, verifica e valutazione delle attività svolte nell'ambito del Servizio sanitario regionale, nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla normativa statale.
2.
La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per regolare la produzione e l'erogazione dei servizi sanitari da parte degli operatori pubblici e privati nel territorio regionale.
3.
La Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione e garantire omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, nonché l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie, adotta direttive vincolanti per le aziende sanitarie regionali, informandone contestualmente il Consiglio regionale.
4.
La Giunta regionale, anche attraverso il sistema integrato in rete delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, fornisce alle aziende sanitarie regionali supporti tecnico-scientifici sotto forma di linee-guida, protocolli e altre norme di buona pratica professionale finalizzate anche al perseguimento della appropriatezza.
5.
La Giunta regionale svolge attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie regionali, anche in relazione al controllo di gestione, ai controlli interni ed alla valutazione di qualità, quantità e costi delle prestazioni sanitarie.
6.
La Giunta regionale acquisisce le informazioni epidemiologiche necessarie al processo di programmazione, indirizzo, valutazione e verifica dell'efficacia degli interventi, mediante l'osservatorio epidemiologico regionale di cui all'
articolo 56
.
7.
La Giunta regionale verifica annualmente lo stato di realizzazione dei piani attuativi delle aziende sanitarie regionali di cui all'
articolo 37
anche in base alla relazione di cui all'
articolo 40
trasmessa dai direttori generali.
8.
La Giunta regionale, a completamento di ogni ciclo di programmazione sanitaria regionale, predispone la relazione di cui all'
articolo 39, comma 1
, finalizzata alla valutazione del Servizio sanitario regionale.
9.
Il Consiglio regionale approva il Piano sanitario regionale di cui all'
articolo 36
.
Art. 4
(Competenze del comune)
1.
Il comune partecipa alla realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario regionale concorrendo alla programmazione sanitaria regionale.
2.
Il comune in particolare tutela i cittadini nel loro diritto alla promozione ed alla difesa della salute e svolge le funzioni relative alla tutela dell'ambiente di vita avvalendosi dei servizi dei dipartimenti di prevenzione di cui all'
articolo 31
e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla
legge regionale 6 marzo 1998, n. 9
(Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)).
3.
Il comune può, altresì, presentare alle unità sanitarie locali osservazioni e proposte per la salvaguardia dei diritti e della dignità dei propri cittadini, nonché per il miglioramento delle condizioni di erogazione delle prestazioni sanitarie e contribuisce al perseguimento di obiettivi di integrazione tra i servizi socioassistenziali e quelli sanitari.
4.
Il comune, previa verifica di compatibilità con la programmazione regionale da parte della Giunta regionale, può concordare con l'azienda unità sanitaria locale particolari forme di assistenza sanitaria che integrino i livelli stabiliti dalla Regione, purché i relativi costi siano sostenuti interamente dal comune stesso.
Art. 5
(Principi generali per la gestione dei servizi sanitari da parte delle aziende sanitarie regionali)
1.
Le aziende sanitarie regionali pianificano le attività ed i servizi sulla base di percorsi assistenziali in grado di assicurare la continuità delle cure attraverso un modello integrato tra servizi territoriali e servizi ospedalieri.
2.
Le aziende sanitarie regionali devono garantire il coordinamento delle prestazioni correlate alle condizioni di salute del singolo attraverso l'integrazione degli operatori, con l'obiettivo di dare una risposta appropriata sia in termini di qualità che di compatibilità con le risorse disponibili.
3.
La Giunta regionale definisce, con proprio atto, un sistema di indicatori per verificare gli standard organizzativi, l'appropriatezza, la qualità ed i risultati conseguiti dal percorso assistenziale.
4.
La Giunta regionale con regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del nucleo tecnico per il controllo di gestione ed il controllo di qualità al fine di monitorare la spesa e valutare i servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche e private.
5.
Le aziende sanitarie regionali definiscono gli standard di responsabilità sociale, intesi come gli impegni che l'azienda sanitaria stessa intende garantire nella propria organizzazione dei servizi e delle attività, in relazione agli aspetti organizzativi, strutturali e comportamentali con l'obiettivo dell'umanizzazione delle cure e del perseguimento dei valori sottesi.
6.
Le aziende sanitarie regionali sviluppano un processo di valutazione circa la conformità dell'insieme delle proprie strutture ed attività agli standard di responsabilità sociale definiti al
comma 5
. In tale processo valutativo deve essere garantita la partecipazione attiva degli operatori e dei responsabili aziendali unitamente a quella degli utenti e delle loro associazioni di rappresentanza. Al termine del processo di valutazione l'azienda definisce un piano di miglioramento aziendale rispetto alle criticità rilevate che va assunto quale elemento strategico della propria pianificazione generale.
Art. 6
(Istituzione delle unità sanitarie locali)
1.
In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente legge, è istituita una unità sanitaria locale.
2.
La sede legale delle aziende unità sanitarie locali è stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto, acquisito il parere della competente Conferenza dei sindaci di cui all'
articolo 13
, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte della Conferenza stessa, della proposta della Giunta regionale. In caso di inerzia provvede comunque la Giunta regionale.
3.
Le unità sanitarie locali di cui al
comma 1
sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed imprenditoriale.
4.
L'organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato di cui all'
articolo 10
.
Art. 7
(Organizzazione delle unità sanitarie locali)
1.
Le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, organizzano i propri servizi e l'attività di competenza attenendosi ai seguenti criteri:
a)
autonomia organizzativa dei livelli decisionali, al fine della efficienza operativa;
b)
articolazione dei servizi idonea a garantire l'erogazione e l'acquisizione delle prestazioni individuate nel Piano sanitario regionale di cui all'
articolo 36
, sulla base dei livelli essenziali di assistenza, attraverso la definizione di percorsi assistenziali integrati;
c)
strutturazione in forma dipartimentale anche a valenza interaziendale, per aree omogenee, sulla base delle disposizioni della presente legge e della programmazione regionale;
d)
istituzione, in attuazione della
legge 10 agosto 2000, n. 251
(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), del Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo, ostetrico e della prevenzione (SITRO) come struttura di staff della direzione aziendale dotato di autonomia tecnico organizzativa e gestionale, che può essere articolato anche su base dipartimentale per la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di modelli di organizzazione ed innovazione dei processi assistenziali;
e)
decentramento decisionale verso i dipartimenti, i distretti e le strutture al fine di favorire la più ampia partecipazione e l'apporto delle professionalità del Servizio sanitario regionale ai processi organizzativi e operativi;
f)
coordinamento tra attività sanitarie ed attività sociali;
g)
coordinamento tra servizi ospedalieri e servizi territoriali distrettuali, sia domiciliari che semiresidenziali e riabilitativi;
h)
garanzia della presa in carico del cittadino-utente al momento dell'accesso ai servizi con procedure semplificate;
i)
pieno coinvolgimento e responsabilizzazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nella programmazione del percorso assistenziale e nella sua attivazione e monitoraggio.
2.
Ciascuna unità sanitaria locale esercita la propria autonomia organizzativa mediante l'atto aziendale di diritto privato di cui all'
articolo 10
.
Art. 8
(Aziende ospedaliere)
1.
Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e imprenditoriale.
2.
Sono aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale di rilievo nazionale di alta specialità: l'Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia e l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.
3.
Le aziende ospedaliere, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, organizzano i propri servizi e l'attività di competenza, attenendosi ai seguenti criteri:
a)
autonomia organizzativa dei livelli decisionali, al fine dell'efficienza operativa;
b)
strutturazione in forma dipartimentale anche a valenza interaziendale, per aree omogenee, sulla base delle disposizioni della presente legge e della programmazione regionale;
c)
istituzione, in attuazione della
l. 251/2000
, del Servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo, ostetrico (SITRO), come struttura di staff della direzione aziendale dotata di autonomia tecnico organizzativa e gestionale, che può essere articolato anche su base dipartimentale, per la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di modelli di organizzazione ed innovazione dei processi assistenziali;
d)
decentramento decisionale verso i dipartimenti e le strutture al fine di favorire la più ampia partecipazione e l'apporto delle professionalità del Servizio sanitario regionale ai processi organizzativi e operativi.
4.
Ciascuna azienda ospedaliera esercita la propria autonomia organizzativa mediante l'atto aziendale di diritto privato di cui all'
articolo 10
.
Art. 9
(Aziende ospedaliero-universitarie)
1.
In attuazione del
d.lgs. 517/1999
possono essere costituite le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) dello stesso decreto legislativo.
2.
Le modalità di costituzione della Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e della Azienda ospedaliero-universitaria di Terni sono disciplinate dal
comma 3
.
3.
La costituzione, l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al
comma 2
sono disciplinate dal protocollo d'intesa previsto dal
d.lgs. 517/1999
e dall'
articolo 11, comma 2
della presente legge; in particolare, le aziende ospedaliero-universitarie sono costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attutivi, stipulati rispettivamente dai direttori generali o soggetti ad essi equiparati delle aziende ospedaliere di cui all'
articolo 8
e dal Rettore dell'Università degli Studi di Perugia.
4.
I protocolli attutivi di cui al
comma 3
disciplinano in particolare l'atto aziendale ed il regolamento di organizzazione e funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al
comma 2
nonché la ripartizione paritetica dei risultati economici della gestione, come risultante da bilancio consuntivo annuale.
5.
Le aziende ospedaliero-universitarie di cui al
comma 2
sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono formalmente costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che prende atto della avvenuta sottoscrizione dei protocolli attuativi di cui al
comma 3
. La formale costituzione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale.
6.
La concreta attivazione dell'Azienda ospedalierouniversitaria di Perugia e dell'Azienda ospedalierouniversitaria di Terni avviene con la costituzione degli organi, al termine dell'espletamento delle relative procedure.
7.
A far data dalla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è soppressa l'Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia. A far data dalla costituzione dell'Azienda ospedalierouniversitaria di Terni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è soppressa l'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni.
Art. 10
(Atto aziendale)
1.
L'organizzazione e il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono disciplinate dall'atto aziendale di cui all'
articolo 3, comma 1-bis del d.lgs. 502/1992
. L'atto aziendale contiene, in particolare:
a)
l'individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica e le competenze dei relativi responsabili. L'atto aziendale attribuisce ai responsabili delle diverse strutture in cui si articola l'azienda poteri gestionali e competenze decisionali comprese quelle che impegnano l'azienda verso l'esterno. L'incarico di direzione di struttura vale anche come delega per il relativo esercizio;
b)
l'individuazione dei distretti quale articolazione territoriale e organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale;
c)
le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture secondo quanto previsto all'
articolo 26, comma 5
;
d)
le modalità ed i criteri per l'attribuzione ai dirigenti dei compiti e degli incarichi e per la verifica dei risultati degli stessi;
e)
le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alla gestione e programmazione aziendale dei servizi sanitari;
f)
la disciplina dell'attribuzione ai dirigenti di cui all'
articolo 15-bis, comma 1 del d.lgs. 502/1992
dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla programmazione aziendale, entro i limiti economici e secondo le modalità operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi stessi;
g)
il numero degli incarichi e delle strutture, nonché le modalità ed i criteri per l'attribuzione degli stessi e la verifica di risultato, secondo quanto previsto all'
articolo 15-ter del d.lgs. 502/1992
;
h)
la previsione dell'adozione di un Codice etico cui devono uniformarsi sia il personale dell'azienda che le associazioni che intendono svolgere le loro attività nelle strutture organizzative aziendali.
2.
L'atto aziendale e le sue modifiche ed integrazioni sono adottati dal Direttore generale sulla base degli indirizzi della programmazione regionale ed in conformità con i principi ed i criteri di cui alla presente legge, sentito il Collegio di direzione di cui all'
articolo 21
e acquisito il parere del Consiglio dei sanitari di cui all'
articolo 24
.
3.
L'atto aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 47
, è trasmesso alla Giunta regionale.
4.
A seguito dell'adozione dell'atto aziendale i direttori generali provvedono ad adeguare allo stesso i contenuti del regolamento aziendale, previsto all'
articolo 15, comma 2, lettera f)
.
Art. 11
(Università)
1.
Il rapporto tra le università e la Regione è regolato, in particolare, da protocolli di intesa ai sensi della normativa vigente.
2.
La Giunta regionale stipula protocolli d'intesa con l'Università degli Studi di Perugia per la partecipazione della stessa al processo di programmazione sanitaria e, in particolare, per la regolamentazione dell'apporto universitario delle attività di didattica e ricerca alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali.
3.
I protocolli d'intesa vincolano l'atto aziendale delle aziende ospedaliero-universitarie ed i conseguenti accordi attuativi aziendali, definendo, nel rispetto del
d.lgs. 517/1999
, in particolare:
a)
per le attività assistenziali, i criteri per la costituzione delle strutture organizzative;
b)
in relazione alle attività didattiche, i criteri per definire gli apporti reciproci rispetto ai fabbisogni formativi del Servizio sanitario regionale, per l'individuazione delle scuole e dei corsi di formazione nonché per la ripartizione degli oneri;
c)
le tipologie di ricerche da assegnare ai dipartimenti assistenziali integrati ed i criteri di ripartizione dei relativi oneri e di utilizzo dei risultati conseguiti;
d)
i livelli di compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione.
4.
Per la predisposizione dei protocolli di intesa tra Regione e Università degli Studi di Perugia è costituita, su designazione degli enti stessi, un'apposita commissione paritetica con funzione di supporto tecnico. La commissione è disciplinata e nominata dalla Giunta regionale con proprio atto. I componenti della stessa non percepiscono alcun compenso.
Art. 12
(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali nell'ordinamento sanitario regionale)
1.
Le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria regionale, di seguito Conferenza permanente, già istituita con
legge regionale 27 marzo 2000, n. 29
(Prime disposizioni di recepimento del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'
art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419
», d'integrazione e modificazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
) sono attribuite al Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).
2.
La composizione del CAL è integrata, qualora non presenti tra i componenti del Consiglio medesimo, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci delle aziende unità sanitarie locali regionali.
3.
Il CAL, come eventualmente integrato ai sensi del
comma 2
, esprime pareri nei confronti della Giunta regionale:
a)
sul progetto di Piano sanitario regionale, di cui all'
articolo 36
, sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento in materia sanitaria;
b)
sugli schemi di atti relativi all'integrazione socio - sanitaria;
c)
sugli indirizzi emanati dalla Giunta regionale per l'elaborazione dei piani attuativi di cui all'
articolo 37
.
4.
Sono attribuite al CAL, limitatamente alle aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliere universitarie le funzioni di cui all'
articolo 13, comma 6
, lettere a), b), c) ed e).
Art. 13
(Conferenza dei sindaci)
1.
In ciascuna delle aziende unità sanitarie locali di cui all'
articolo 6
è costituita la Conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei comuni per l'espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza.
2.
La Conferenza dei sindaci svolge le sue funzioni tramite il Consiglio di rappresentanza composto da quattro membri e dal presidente della Conferenza stessa. Nel Consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i sindaci dei due comuni con maggior numero di abitanti.
3.
La Conferenza dei sindaci approva, entro sessanta giorni dall'insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento recante anche la disciplina per la nomina del presidente e del Consiglio di rappresentanza di cui al
comma 2
. Il regolamento stabilisce i criteri di rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza demografica.
4.
La Conferenza dei sindaci, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, contribuisce a delineare le linee di indirizzo e di attività delle unità sanitarie locali nonché a definire la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.
5.
La Conferenza dei sindaci garantisce la concertazione e la cooperazione tra le unità sanitarie locali e gli enti locali, anche attraverso la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associati, ai processi di formazione degli atti regionali di programmazione in materia di assistenza sanitaria e alla verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi realizzati.
6.
La Conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:
a)
formula, nell'ambito della programmazione regionale, indirizzi per l'impostazione programmatica del Piano attuativo di cui all'
articolo 37
e delle attività delle unità sanitarie locali;
b)
esprime parere sul piano attuativo della unità sanitaria locale definito ai sensi dell'
articolo 37
;
c)
esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, parere sui progetti relativi al documento di programmazione, al bilancio pluriennale e i relativi aggiornamenti e al bilancio preventivo economico dell'unità sanitaria locale di riferimento ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51
(Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività contrattuale e di controllo delle Aziende sanitarie regionali);
d)
esercita l'intesa prevista all'
articolo 27, comma 3
, sulla definizione dell'articolazione del territorio afferente all'unità sanitaria locale, in distretti sanitari;
e)
verifica l'andamento generale dell'attività dell'unità sanitaria locale ed esprime il parere alla Giunta regionale, sull'efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi sanitari e socio-sanitari al fine della valutazione annuale dei direttori generali da parte della stessa Giunta;
f)
esprime parere sul progetto di Piano sanitario regionale di cui all'
articolo 36
;
g)
esprime alla Giunta regionale parere sulla proposta in ordine alla localizzazione della sede legale dell'unità sanitaria locale;
h)
esercita l'intesa con il Direttore generale della unità sanitaria locale per la nomina del coordinatore dei servizi sociali di cui all'
articolo 25
.
TITOLO IV
ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Art. 26
(Dipartimento)
1.
L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie regionali.
2.
Il dipartimento è un'organizzazione integrata di più strutture operative omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti pur mantenendo autonomia e responsabilità professionale.
3.
Il Direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale di cui all'
articolo 15
, ai sensi dell'
articolo 17-bis del d.lgs. 502/1992
.
4.
Per l'azienda ospedaliero-universitaria la nomina del Direttore di dipartimento è effettuata dal Direttore generale dell'azienda medesima d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia ai sensi del
d.lgs. 517/1999
.
5.
Le strutture operative che costituiscono i dipartimenti sanitari sono aggregate al fine di garantire risposte assistenziali integrate, tempestive ed efficaci sulla base di regole condivise di comportamento assistenziale, etico e medico-legale.
6.
I dipartimenti sanitari, in collaborazione con i distretti sanitari di cui all'
articolo 27
, per quanto concerne le attività territoriali, perseguono la gestione integrata e complessiva dei percorsi di cura, garantendo la presa in carico e la continuità assistenziale, lo sviluppo di comportamenti clinico-assistenziali basati sull'evidenza, la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l'adozione di linee-guida e protocolli diagnostico-terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento e l'informazione del paziente, nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività amministrative.
7.
L'organizzazione dei dipartimenti è caratterizzata da:
a)
attribuzione di risorse e conseguente responsabilità di gestione del Direttore di dipartimento connessa con il loro utilizzo;
b)
attribuzione al Direttore di dipartimento di poteri e responsabilità di gestione in ordine alla razionale e corretta programmazione delle attività;
c)
condivisione di spazi, professionalità, risorse e tecnologie;
d)
appartenenza delle strutture operative ad un unico dipartimento.
8.
La Giunta regionale approva direttive vincolanti per fissare i requisiti minimi, i criteri operativi e organizzativi per l'istituzione ed il funzionamento dei dipartimenti.
9.
La Giunta regionale può istituire su propria iniziativa Dipartimenti interaziendali, regolandone il funzionamento sulla base del presente articolo.
Art. 27
(Distretto)
1.
Il distretto è l'articolazione territoriale ed organizzativa della unità sanitaria locale per lo svolgimento delle attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse della unità sanitaria locale e degli enti locali.
2.
Il distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un'ampia presenza di servizi territoriali e di operatori, in modo da caratterizzarsi come soggetto di negoziazione con la direzione dell'unità sanitaria locale e di interlocuzione con il sistema del governo locale. Il distretto si articola in centri di salute che rappresentano il punto di contatto e di accesso unico del cittadino per tutte le prestazioni sanitarie e sociali che afferiscono al sistema primario delle cure.
3.
L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito dal Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, d'intesa con la conferenza dei sindaci di cui all'
articolo 13
, in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e nel rispetto dell'
articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26
(Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali). Ciascun distretto, di norma, comprende una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti, salvo deroga disposta con provvedimento del Direttore generale, d'intesa con la conferenza dei sindaci ed approvata dalla Giunta regionale.
4.
La Giunta regionale adotta, con proprio atto, linee di indirizzo per la massima integrazione dei servizi sanitari erogati dal distretto e il loro coordinamento e integrazione con gli interventi sociali e promuove l'istituzione di case della salute in cui i diversi servizi trovano una sede comune e un luogo di coordinamento funzionale.
5.
Il distretto:
a)
gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza, destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, assicura l'integrazione degli accessi, dei luoghi e delle attività chiamati a soddisfare i bisogni di salute che richiedono unitariamente l'erogazione di prestazioni sanitarie e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria se delegate dai comuni;
b)
organizza l'accesso dei cittadini alle prestazioni e servizi erogati dalle strutture operative a gestione diretta del distretto, nonché dagli ambulatori e dalle strutture ospedaliere e territoriali accreditate;
c)
assicura, anche attraverso i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, un efficace orientamento e controllo della domanda socio-sanitaria attraverso la realizzazione di percorsi sanitari integrati, promuovendo la continuità terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento indirizzando e coordinando il ricorso all'assistenza ospedaliera;
d)
favorisce e promuove soluzioni organizzative finalizzate al potenziamento delle cure primarie, anche mediante la valorizzazione delle forme di aggregazioni funzionali e territoriali dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale, che assicurano la presa in carico della persona e la continuità assistenziale.
6.
Il distretto assicura, inoltre:
a)
le attività ed i servizi per la tutela della salute mentale;
b)
l'attività ed i servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
c)
l'attività ed i servizi per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia, comprensivi dei servizi consultoriali;
d)
le attività di cure primarie, comprensive dell'attività specialistica ambulatoriale;
e)
le attività di riabilitazione territoriale;
f)
le attività socio-sanitarie e socio-assistenziali;
g)
le attività ed i servizi rivolti a disabili e anziani;
h)
le attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata;
i)
l'attività e i servizi per le patologie da HIV;
l)
le attività ed i servizi di cure palliative per le patologie in fase terminale;
m)
le attività e servizi di cure intermedie.
7.
Nel distretto trovano collocazione funzionale le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale, del dipartimento dipendenze e del dipartimento di prevenzione, con riferimento ai servizi alla persona.
8.
Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento; il distretto, nell'ambito delle risorse assegnate, è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale.
Art. 28
(Direttore di distretto)
1.
L'incarico di Direttore di distretto è attribuito dal Direttore generale di cui all'
articolo 15
a un dirigente dell'azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione
.
2.
Il rapporto di lavoro del Direttore di distretto è esclusivo. L'atto aziendale di cui all'
articolo 10
definisce le caratteristiche dell'incarico, la durata e i motivi di revoca.
3.
Il Direttore di distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il Direttore del distretto, propone il programma delle attività territoriali di cui all'
articolo 38
, supporta la direzione generale nei rapporti con il Comitato dei sindaci di distretto di cui all'
articolo 29
.
4.
Il Direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto dai responsabili dei servizi distrettuali, dai Direttori dei dipartimenti territoriali e da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi stessi. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.
5.
Il Direttore di distretto si avvale inoltre di un responsabile per le attività amministrative, di un responsabile del servizio infermieristico e di un responsabile del servizio sociale distrettuale.
6.
Il Direttore di distretto convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi, aperta ai cittadini ed alle loro associazioni, per verificare l'andamento degli interventi attuati e per proporre azioni di miglioramento tese al raggiungimento degli obiettivi di salute definiti dalla programmazione distrettuale.
Art. 29
(Comitato dei sindaci di distretto)
1.
A livello distrettuale è istituito il Comitato dei sindaci di distretto composto da tutti i sindaci dei comuni facenti parte del distretto.
2.
Il Comitato dei sindaci di distretto concorre al processo di programmazione e verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal PAT di cui all'
articolo 38
, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e dei soggetti impegnati in ambito socio-sanitario.
Art. 30
(Presidi ospedalieri)
1.
Gli ospedali non costituiti in aziende ospedaliere, dislocati in una unica unità sanitaria locale, sono accorpati in un unico presidio.
2.
Sono comunque costituiti in presidio ospedaliero autonomo gli ospedali sede di dipartimento per l'emergenza ed urgenza.
3.
Ai presidi ospedalieri è attribuita autonomia economico finanziaria, con contabilità analitica separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale.
4.
Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un dirigente amministrativo come previsto all'
articolo 4, comma 9 del d.lgs. 502/1992
, tra i quali il Direttore generale dell'aziende della unità sanitaria locale individua il Direttore del presidio ospedaliero responsabile della gestione complessiva.
5.
Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale le unità sanitarie locali procedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri secondo una logica di rete e di integrazione con le attività territoriali di distretto. La definizione della suddetta rete dei presidi ospedalieri e dei distretti deve garantire il percorso assistenziale dell'utente preso in carico.
Art. 31
(Dipartimento di prevenzione)
1.
Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che trova collocazione funzionale nel distretto quale macrostruttura organizzativa, eroga le prestazioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita dei singoli e della collettività, attraverso interventi che possono superare i confini del settore sanitario e coinvolgere l'intera società civile.
2.
Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del piano attuativo di cui all'
articolo 37
ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
3.
Il dipartimento di prevenzione è costituito dalle seguenti macroaree intese come aree di aggregazione funzionale dei servizi afferenti a ciascuna di esse quali:
a)
macroarea di sanità pubblica;
b)
macroarea della prevenzione nei luoghi di lavoro;
c)
macroarea della sanità pubblica veterinaria;
d)
macroarea della sicurezza alimentare.
4.
L'articolazione in macroaree è integrata dalla presenza di un'area professionale della prevenzione, in seno alla quale confluiscono tecnici della prevenzione e assistenti sanitari.
5.
Costituiscono obiettivi dell'area professionale della prevenzione di cui al
comma 4
:
a)
lo sviluppo di autonomia professionale e organizzativa, con piena assunzione di responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi negoziati in seno alla programmazione di budget con i responsabili delle quattro macroaree;
b)
il potenziamento dell'integrazione operativa nella attuazione degli obiettivi condivisi;
c)
la responsabilizzazione nella fase di valutazione degli esiti dei processi di prevenzione attivati nel corso dell'anno.
6.
Le macroaree di cui al
comma 3
hanno il compito di:
a)
recuperare risorse attraverso il potenziamento del livello di aggregazione tra servizi affini mediante la definizione di obiettivi comuni e integrati;
b)
favorire l'azione di governo nei confronti del sistema delle diverse istituzioni e forze sociali, che svolgono la funzione di portatori di interesse rispetto ai principali determinanti di salute, attraverso una evoluzione del mandato dei servizi che vi confluiscono.
7.
Alla macroarea sanità pubblica afferiscono i seguenti servizi:
a)
il Servizio igiene e sanità pubblica;
b)
il Servizio epidemiologia;
c)
il Centro screening.
8.
Alla macroarea della prevenzione nei luoghi di lavoro, afferisce il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
9.
Alla macroarea sanità pubblica veterinaria afferiscono i seguenti servizi:
a)
il Servizio veterinario di sanità animale;
b)
il Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
10.
Alla macroarea sicurezza alimentare afferiscono i seguenti servizi:
a)
il Servizio di igiene degli alimenti di origine animale;
b)
il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.
11.
La Giunta regionale con direttive vincolanti individua le procedure tecniche ed amministrative per l'accreditamento dei servizi del Dipartimento di prevenzione da parte di un ente certificatore riconosciuto in ambito comunitario.
12.
Ai sensi dell'
articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'
art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183
), la Regione Umbria, d'intesa con la Regione Marche, provvede a definire le modalità di raccordo funzionale tra i Dipartimenti di prevenzione e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
13.
Il raccordo funzionale tra i Dipartimenti di prevenzione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Umbria è disciplinato dall'
articolo 4 della l.r. 9/1998
.
Art. 32
(Direttore del dipartimento di prevenzione)
1.
Il Direttore del dipartimento di prevenzione è nominato dal Direttore generale di cui all'
articolo 15
tra i
dirigenti[23]
con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate ai sensi dell'
articolo 7-quater del d.lgs. 502/1992
.
2.
Spettano al Direttore del dipartimento di prevenzione le seguenti funzioni:
a)
stabilire con la direzione aziendale, nell'ambito della programmazione di budget, le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi di salute da raggiungere e/o consolidare, con particolare attenzione allo sviluppo di processi integrati;
b)
garantire la corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, anche attraverso i piani di attività integrati, negoziati con i coordinatori delle quattro macroaree di cui all'
articolo 33
;
c)
rappresentare il dipartimento nei rapporti con la direzione aziendale;
d)
promuovere l'attuazione di percorsi di qualità, sia in seno ai singoli servizi che nelle macroaree anche attraverso lo sviluppo e il mantenimento di adeguati percorsi formativi;
e)
assicurare il monitoraggio delle attività negoziate anche attraverso la manutenzione costante dei sistemi informativi attivi su scala regionale;
f)
garantire l'integrazione del dipartimento con le altre macrostrutture aziendali nonché con i portatori d'interesse, anche attraverso la lettura per la direzione aziendale del contesto epidemiologico;
g)
valutare dal punto di vista quantitativo e qualitativo l'attività delle macroaree.
Art. 33
(Coordinamento delle macroaree del dipartimento di prevenzione)
1.
Per ciascuna delle quattro macroaree il Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, sentito il Direttore del dipartimento di cui all'
articolo 32
, nomina un coordinatore scelto tra i dirigenti dei servizi che afferiscono alle stesse.
2.
Al coordinatore spettano i seguenti compiti:
a)
la definizione di piani di attività integrati in occasione della predisposizione della proposta di budget per il dipartimento di prevenzione;
b)
la negoziazione dei piani di cui alla
lettera a)
con l'area professionale della prevenzione;
c)
la valutazione dei risultati dei processi integrati al fine di garantire una programmazione inserita in un percorso virtuoso di qualità.
TITOLO VII
ANAGRAFE SANITARIA, OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO,
REGISTRI DI PATOLOGIA E MORTALITÀ[30]
Art. 55
(Istituzione dell'Anagrafe sanitaria regionale)
1.
È istituita l'Anagrafe sanitaria regionale quale anagrafica di riferimento del Servizio sanitario regionale, al fine di permettere l'identificazione univoca all'interno della Regione, degli assistiti, degli assistibili e dei soggetti che abbiano avuto almeno un accesso ad una struttura sanitaria regionale.
2.
L'Anagrafe di cui al
comma 1
ha la finalità di:
a)
gestire in maniera corretta il processo di erogazione delle prestazioni ai cittadini attraverso la condivisione dei dati individuali tra le aziende sanitarie regionali;
b)
garantire la funzionalità di servizi avanzati;
c)
assicurare un efficace controllo della spesa.
3.
La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari dei soggetti di cui al
comma 1
nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 56
(Osservatorio epidemiologico regionale)
1.
Nell'ambito della competente direzione della Giunta regionale è costituito l'Osservatorio epidemiologico regionale, di seguito denominato Osservatorio, con funzione di osservazione epidemiologica.
2.
L'Osservatorio rappresenta una componente fondamentale per orientare l'azione di governo della Giunta regionale e l'attività di pianificazione delle aziende sanitarie regionali, sia nella scelta delle modalità assistenziali, che per effettuare una adeguata valutazione del soddisfacimento dei bisogni di salute emergenti nella popolazione.
3.
L'Osservatorio epidemiologico regionale opera nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione di dati personali) ed ha il compito di:
a)
promuovere l'istituzione, ai vari livelli del Servizio sanitario regionale, di strumenti di osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevazione programmata finalizzata a produrre statistiche sanitarie omogenee;
b)
raccogliere dai vari livelli del Servizio sanitario regionale dati che riguardano lo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione;
c)
elaborare i dati provenienti dalle aziende sanitarie regionali finalizzati a produrre statistiche sanitarie correnti;
d)
fornire le informazioni alle direzioni generali delle aziende sanitarie regionali, finalizzate alla valutazione e al controllo di qualità delle prestazioni sanitarie;
e)
acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali, finalizzate anche ad individuare i fattori responsabili della patogenesi delle malattie e le condizioni individuali e ambientali che predispongono all'insorgenza delle stesse;
f)
programmare e attuare indagini volte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario per il miglioramento degli interventi sanitari;
g)
partecipare al Consiglio regionale, alla conferenza dei sindaci, alla struttura di valutazione di cui all'
articolo 18
nonché ai cittadini ed alle loro associazioni i risultati delle informazioni raccolte.
4.
L'Osservatorio, di cui al
comma 1
, attiva collaborazioni e collegamenti funzionali con i servizi epidemiologici delle aziende sanitarie regionali, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni, con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità e con altri enti e istituzioni interessate.
Art. 57
(
Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità[32]
)
1.
In applicazione del
d.lgs. 196/2003
, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) sono istituiti a livello regionale i seguenti
registri di patologia[34]
:
a)
Registro tumori;
b)
Registro mesoteliomi;
c)
Registro dialisi e trapianto;
d)
Registro trapianti d'organo;
e)
Registro malattie rare;
f)
Registro malformazioni congenite;
g)
Registro screening oncologici;
h)
Registro diagnosi anatomo-patologiche;
i)
Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
l)
Registro mortalità.
2.
I
registri di patologia[36]
di cui al
comma 1
raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie ivi individuate a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3.
Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del
d.lgs. 196/2003
sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al
comma 1
, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
4.
Le previsioni del regolamento di cui al
comma 3
devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all'
articolo 3 del d.lgs. 196/2003
.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI ABROGAZIONE
Art. 59
(Soppressione Agenzia Umbria Sanità)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Umbria Sanità istituita con
legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17
(Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità) è soppressa.
2.
Gli organi dell'Agenzia Umbria Sanità in carica al 31 dicembre 2012 continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del bilancio di esercizio anno 2012 e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Dall'adozione del bilancio il Direttore e il Comitato di direzione decadono.
3.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina il Commissario liquidatore dell'Agenzia Umbria Sanità e ne definisce compiti, poteri, durata e compenso. Nel decreto di nomina sono altresì indicate le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico.
4.
Il Commissario liquidatore esercita le proprie funzioni dal giorno successivo alla decadenza degli organi di cui al
comma 2
.
5.
Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Umbra Sanità continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla chiusura della liquidazione di cui al
comma 7
.
6.
I procedimenti amministrativi in carico all'Agenzia Umbria Sanità, non conclusi alla data del 1° gennaio 2013, sono portati a compimento del singolo responsabile del procedimento e l'Azienda sanitaria regionale di appartenenza subentra all'Agenzia Umbria Sanità nei rapporti giuridici connessi al procedimento.
7.
Il Commissario liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.
8.
Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine alla successione nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione.
Art. 60
(Norme finali e transitorie)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende Unità sanitarie locali istituite ai sensi dell'
articolo 6
subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende Unità sanitarie locali istituite ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
(Ordinamento del sistema sanitario regionale), ivi compresi quelli inerenti i rapporti di lavoro, assumendone i relativi diritti ed obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, preesistenti.
2.
Nelle more della costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Terni, i rapporti tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Perugia sono regolati da apposito atto convenzionale.
3.
La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità per il subentro di cui al
comma 1
, con particolare riguardo:
a)
alla gestione delle attività e passività pregresse e tutela dei rapporti contrattuali in essere;
b)
al patrimonio disponibile e indisponibile;
c)
alla gestione del personale;
d)
alla gestione delle attività contrattuali in essere;
e)
alla gestione transitoria dei servizi di tesoreria;
f)
alla contabilità economico-finanziaria e patrimoniale relativa agli anni precedenti.
4.
Con atto della Giunta regionale, i beni patrimoniali immobili, ivi compresi quelli da reddito, nonché i beni mobili registrati, delle aziende unità sanitarie locali di cui all'
articolo 8 della l.r. 3/1998
, previa ricognizione dei medesimi, sono trasferiti al patrimonio della subentrante azienda unità sanitaria locale, istituita ai sensi dell'
articolo 6
. I provvedimenti regionali di trasferimento costituiscono titolo, ai sensi dell'
articolo 5, comma 3 del d.lgs. 502/1992
, per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento con esenzione di ogni onere relativo a imposte e tasse.
5.
L'incarico dei Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, nominati ai sensi dell'
articolo 16
, decorre dal 1 gennaio 2013.
6.
I Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'
articolo 6
e delle aziende ospedaliere di cui all'
articolo 8
, entro centottanta giorni dalla data di decorrenza dell'incarico, adottano:
a)
il piano attuativo;
b)
il piano degli investimenti e dei finanziamenti;
c)
l'atto aziendale.
7.
I Direttori generali, entro centottanta giorni dalla data di costituzione delle aziende unità sanitarie locali di cui all'
articolo 6
, redigono una situazione patrimoniale di apertura, con riferimento agli elementi dell'attivo e del passivo relativi alla nuova azienda, nonché apposito prospetto di riconciliazione tra le attività e passività recepite e la nuova situazione patrimoniale.
8.
Fino alla costituzione del nuovo Collegio sindacale, le relative funzioni sono svolte dal Collegio sindacale dell'azienda Unità sanitaria locale che, tra quelle confluite nella nuova azienda, ha presentato, nell'anno precedente, la maggiore entità di risorse gestite desumibili dal totale del valore della produzione riportato nel bilancio dell'ultimo esercizio approvato.
9.
I collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali istituite ai sensi dell'
articolo 8 della l.r. 3/1998
svolgono le residue funzioni di competenza per l'espressione del parere sul bilancio di esercizio anno 2012.
10.
In sede di prima applicazione la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano sanitario regionale ai sensi dell'
articolo 36, comma 9
.
11.
In sede di prima applicazione le due Conferenze dei Sindaci di cui all'
articolo 13
esprimono alla Giunta regionale il parere di cui all'
articolo 6, comma 2
, in seduta plenaria, in deroga a quanto previsto dal
comma 2 del medesimo articolo 13
. Le Conferenze sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente e sono presiedute dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti. Il parere è reso entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inerzia provvede comunque la Giunta regionale.
12.
La Giunta regionale approva il regolamento regionale di cui all'
articolo 58, comma 6
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 61
(Norma di abrogazione)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
la
legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
(Ordinamento del sistema sanitario regionale);
b)
la
legge regionale 27 marzo 2000, n. 29
(Prime disposizioni di recepimento del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'
art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419
», d'integrazione e modificazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
);
c)
la
legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16
(Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale delle Aziende sanitarie regionali);
d)
la
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 17
(Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità);
e)
la
legge regionale 16 maggio 2007, n. 16
(Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17
(Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della
legge regionale 9 agosto 1995, n. 33
(Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'
art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4
);
f)
la
legge regionale 24 novembre 2009, n. 23
(Requisiti del direttore amministrativo di Azienda sanitaria regionale).
2.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono e restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a)
l'
articolo 15 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15
(Disciplina del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Umbria);
b)
l'
articolo 11 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 23
(Tutela sanitaria delle attività sportive);
c)
gli articoli 30 e 31 della
legge regionale 30 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese);
d)
gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della
legge regionale 20 luglio 2011, n. 6
(Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
(Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della
legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15
);
e)
l'
articolo 46 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali).
Art. 62
(Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20
)
1.
L'
articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:
"
Art. 5 (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)
1. Al CAL sono attribuite, ai sensi della legge regionale in materia di ordinamento del Servizio sanitario regionale, le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, già istituita con
legge regionale 27 marzo 2000, n. 29
(Prime disposizioni di recepimento del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'
art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419
», d'integrazione e modificazione del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
).
".
Art. 63
(Decorrenza dell'efficacia e delle abrogazioni delle disposizioni)
1.
Al fine di assicurare continuità amministrativa tra l'attuale servizio sanitario regionale e quello che si realizza con l'entrata in vigore della presente legge, si opera una selezione dell'efficacia delle disposizioni in essa contenute.
2.
Gli articoli 1, 2, 3, 6, 13, commi 1 e 6, lettera h), 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 60 commi 3 e 4 producono effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
I restanti articoli della presente legge producono effetti dal 1 gennaio 2013.
4.
Gli articoli di cui al
comma 2
producono effetti limitatamente agli aspetti afferenti l'immediata attuazione della presente legge, in ordine alla nomina dei direttori generali e alla individuazione delle sedi legali delle aziende unità sanitarie locali.
5.
Le abrogazioni disposte dall'
articolo 61
producono effetti con decorrenza dal 1 gennaio 2013, salvo gli effetti abrogativi immediati derivanti dal contrasto con le disposizioni di cui al
comma 2
.