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Legge regionale 15 novembre 2012, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 15 novembre 2012

Date di vigenza

06/12/2012 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2012 , n. 20
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51 del 21/11/2012

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Integrazioni all' articolo 3 )

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) dopo le parole: " senza applicazione di nessun ricarico, " sono inserite le seguenti: " ad eccezione della copertura dei costi di mera gestione, ", e dopo le parole: " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) " sono inserite le seguenti: " . Con atto della Giunta regionale sono individuati i costi di mera gestione ammissibili e l'entità degli stessi ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2 ".

Art. 2

(Modificazioni all' articolo 4 )

1. La rubrica dell' articolo 4 della l.r. 1/2011 è sostituita dalla seguente: " Registro regionale dei GASP e misure di sostegno ".

2. I commi 1, 2 e 3, dell' articolo 4 della l.r. 1/2011 , sono sostituiti dai seguenti:
 
" 1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei GASP nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in possesso di atto costitutivo e statuto , almeno autenticato o registrato, che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione.
 
2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.
 
3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2 i GASP devono essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, determina modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro stesso e le modalità di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri:
 
a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;
 
b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;
 
c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;
 
d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;
 
e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;
 
f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.
".

Art. 3

(Integrazioni all'articolo 5)

1. Al comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 1/2011 dopo le parole: " La Regione " sono inserite le seguenti: " , attraverso iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, dei GASP ovvero di soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento dei servizi, ".

Art. 4

(Disposizione finale)

1. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro regionale e le modalità di concessione delle erogazioni ai sensi del comma 3, dell'articolo 4 della l.r. 1/2011 , come modificato dalla presente legge;

b) dà puntuale attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 1/2011 , come modificati dalla presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 novembre 2012

Marini