Art. 1
(Integrazioni all'
articolo 3
)
1.
Alla
lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1
(Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) dopo le parole: "
senza applicazione di nessun ricarico,
" sono inserite le seguenti: "
ad eccezione della copertura dei costi di mera gestione,
", e dopo le parole: "
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008))
" sono inserite le seguenti: "
. Con atto della Giunta regionale sono individuati i costi di mera gestione ammissibili e l'entità degli stessi ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2
".
Art. 2
(Modificazioni all'
articolo 4
)
1.
La rubrica dell'
articolo 4 della l.r. 1/2011
è sostituita dalla seguente: "
Registro regionale dei GASP e misure di sostegno
".
2.
I commi 1, 2 e 3, dell'
articolo 4 della l.r. 1/2011
, sono sostituiti dai seguenti:
"
1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei GASP nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in possesso di atto costitutivo e
statuto
, almeno autenticato o registrato, che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione.
2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.
3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2 i GASP devono essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, determina modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro stesso e le modalità di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;
b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;
c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;
d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;
e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;
f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.
".
Art. 3
(Integrazioni all'articolo 5)
1.
Al
comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 1/2011
dopo le parole: "
La Regione
" sono inserite le seguenti: "
, attraverso iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, dei GASP ovvero di soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento dei servizi,
".
Art. 4
(Disposizione finale)
1.
La Giunta regionale con proprio atto deliberativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a)
stabilisce modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro regionale e le modalità di concessione delle erogazioni ai sensi del
comma 3, dell'articolo 4 della l.r. 1/2011
, come modificato dalla presente legge;
b)
dà puntuale attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della
l.r. 1/2011
, come modificati dalla presente legge.