Art. 1
(Integrazione alla
l.r. 30/2005
)
1.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30
(Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti commi:
"
7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.
7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza.
".