Legge regionale 17 maggio 2013, n. 11


Legge regionale n.11 del 17 maggio 2013

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 17 maggio 2013 , n. 11
Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 24 del 22/05/2013

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1.   [ ... ] [4]   Con la presente legge, la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore. Nello specifico, la presente legge[5]  :

a) detta norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) sopprime gli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione), in attuazione dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

2. La presente legge ha la finalità di garantire e migliorare la qualità, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi a tutela dell'utenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione e gli altri soggetti pubblici, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di servizio idrico integrato dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

a) tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute umana;

b) riconoscimento dell'acqua come bene comune, essenziale e insostituibile per la vita dell'uomo e tutela del diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all'acqua potabile in funzione del diritto alla vita;

c) proprietà pubblica di tutte le acque superficiali e sotterranee e appartenenza al demanio pubblico delle infrastrutture idriche di proprietà pubblica;

d) garanzia della disponibilità e accesso individuale e collettivo all'acqua in quanto diritto universale, fondamentale e inviolabile della persona;

e) utilizzo delle risorse idriche salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future e riduzione degli sprechi;

f) rispetto dei criteri di equità sociale, solidarietà, efficienza ed efficacia.

4. La Regione e gli altri soggetti pubblici, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

a) tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute umana;

[ b) ] [6]

b) gestione dei rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità, cooperazione e prossimità; [7]

c) gestione dei rifiuti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all' articolo 179 del d.lgs. 152/2006 ;

d) rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Art. 2

(Ambito territoriale ottimale)

1. L'intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, 196, comma 1, lettera g) e 200 del d.lgs. 152/2006 , nonché dell' articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 .

Art. 3

(Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico - AURI)

1. E' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.  Le strutture e sedi dei disciolti ATI costituiscono le strutture operative territoriali decentrate dell'AURI.[8]  L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile.

1-bis. L'AURI informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza, e assicura il pareggio di bilancio. [9]

2. Il decreto di istituzione dell'AURI di cui al comma 1 individua anche le modalità e i termini per avviare le procedure per l'insediamento degli organi dell'AURI, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 , già esercitate, ai sensi della l.r. 23/2007 e dell' articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I. soppressi ai sensi dell' articolo 16 .

[ 4. ] [10]

4. L'AURI esercita le proprie funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'intero ambito territoriale ottimale di cui all' articolo 2 . L'AURI, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal proprio Statuto . Le deliberazioni dell'AURI sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. [11]

5. L'AURI ha un proprio Statuto e un regolamento di organizzazione.

6. All'AURI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali.

6-bis. I costi di funzionamento dell'AURI sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella misura stabilita dalle delibere degli organi competenti, nel rispetto della normativa nazionale vigente. [12]

Art. 4

(Organi dell'AURI)

1. Sono organi dell'AURI:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) l'Assemblea;

d) il Revisore unico dei conti   [ ... ] [13]   ;[14] 

d-bis) il Direttore. [15]

2. Al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo e dell'Assemblea non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.   Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta, in conformità con quanto previsto dall' articolo 84 del d.lgs. 267/2000 . [16] 

Art. 5

(Presidente)

1. Il Presidente dell'AURI ha la rappresentanza legale dell'AURI stessa, ne promuove e coordina l'attività, convoca e presiede il Consiglio direttivo  e l'Assemblea[17]  dell'AURI, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sull'andamento complessivo degli uffici, esercita tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuiti allo stesso dalla presente legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione, e in particolare:

a) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l'AURI e il gestore del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 151 del d.lgs. 152/2006 , dall' articolo 10, comma 14 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , e dall' articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

b) sottoscrive il contratto di servizio diretto a regolare i rapporti tra l'AURI e il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 203 del d.lgs. 152/2006 e dall' articolo 18 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate);

c) presenta annualmente all'Assemblea di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c) una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Consiglio direttivo di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b) .

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c) tra i Sindaci, secondo le modalità stabilite nello Statuto dell'AURI.

Art. 6

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo dell'AURI è composto dal Presidente e dai Sindaci eletti dall'Assemblea di cui all' articolo 7 , secondo le modalità previste dallo Statuto .

2. Il Consiglio direttivo, in particolare, provvede:

a)   [ ... ] [18]   all'adozione[19]  del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;

b)   [ ... ] [20]   all'adozione[21]  e alla approvazione del Programma annuale delle attività e degli interventi;

[ c) ] [22]

c) all'adozione del Piano d'ambito per il servizio idrico di cui all' articolo 13 e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 13-bis ; [23]

d) alla definizione delle procedure per l'individuazione del soggetto gestore, nonché della durata dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto dei principi e della disciplina dell'Unione europea in materia di servizi pubblici locali e della normativa statale come derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell' articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 , e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);

d-bis) a proporre all'Assemblea la predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato e l'aggiornamento del piano economico-finanziario dei gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell' articolo 149, comma 4, del d.lgs. 152/2006 ; [24]

[ e) ] [25]

e) alla verifica della correttezza dei Piani finanziari elaborati dai gestori  del servizio di gestione integrata dei rifiuti[27]  nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini della loro validazione da parte dell'Assemblea e successiva trasmissione all'Autorità; [26]

e-bis) alla ricognizione delle infrastrutture presenti nel territorio regionale; [28]

[ f) ] [29]

f) all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale; [30]

g) alla predisposizione del regolamento dei servizi, nonchè della carta dei servizi;

[ h) ] [31]

h) all'approvazione dell'attività di controllo da parte delle strutture competenti dell'AURI sull'osservanza della convenzione e del contratto di servizio da parte dei gestori; [32]

[ i) ] [33]

i) all'approvazione dell'attività di controllo da parte delle strutture competenti dell'AURI sull'attività dei soggetti gestori, in ordine all'attuazione del programma delle attività e degli interventi e alle modalità di applicazione della tariffa; [34]

j) a deliberare il conferimento dell'incarico al Direttore, ai sensi dell' articolo 8-bis ; [35]

k) all'adozione dell'atto di individuazione del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente previa estrazione a sorte ai sensi dell' articolo 8 ; [36]

l) a stabilire i flussi e le quantità massime di rifiuti conferibili dai gestori del servizio integrato rifiuti urbani su ciascuno degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani previsti a servizio del Piano Regionale di gestione Rifiuti. [37]

3. Qualora, anche a seguito dell'attività di cui al comma 2 , lettere h) e i), risultino inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla normativa vigente, dalla convenzione o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nei Piani d'ambito, il Consiglio direttivo interviene per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri conferiti dalla normativa vigente, dalla convenzione o dal contratto di servizio. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, il Consiglio direttivo, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo anche a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

4. Al Consiglio direttivo compete l'adozione di ogni decisione che non rientri nelle funzioni degli altri organi dell'AURI e nelle attribuzioni della dirigenza, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea dell'AURI è composta dai sindaci di tutti i comuni della Regione o assessori o consiglieri comunali da essi delegati  ed è presieduta dal Presidente dell'AURI[38]  .

[ 2. ] [39]

2. Il Presidente dell'AURI convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'AURI, convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche. [40]

3. L'Assemblea, in particolare, provvede a:

[ a) ] [41]

a) adottare, su proposta del Consiglio direttivo, lo Statuto e il regolamento di organizzazione da sottoporre all'approvazione definitiva della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 9, comma 2 . Allo stesso modo si procede per le modifiche ai suddetti atti; [42]

b) eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;

c) nominare il Revisore unico dei conti  e il Revisore supplente in seguito all'adozione dell'atto di individuazione da parte del Consiglio direttivo[43]  ;

d) formulare obiettivi al Consiglio direttivo per l'amministrazione dell'AURI e a verificare i risultati conseguiti;

e) approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;

f) approvare il Piano d'ambito del servizio idrico di cui all' articolo 13 e il Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti   [ ... ] [44]    di cui all' articolo 13-bis [45]  ;

[ g) ] [46]

g) validare i   [ ... ] [48]   Piani finanziari elaborati dai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti[49]  nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito da ARERA, previa verifica della loro correttezza da parte del Consiglio direttivo; [47]

g-bis) predisporre la tariffa del servizio idrico integrato e l'aggiornamento del piano economico-finanziario dei gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell' articolo 149, comma 4 del d.lgs. 152/2006 ; [50]

h) approvare la carta dei servizi  e il regolamento dei servizi predisposti dal Consiglio direttivo[51]  ;

i) formulare proposte circa le modalità specifiche di gestione e organizzazione dei servizi, nonché segnalare al Consiglio direttivo elementi specifici attinenti le modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori   [ ... ] [52]   ;[53] 

i-bis) approva l'entità dell'indennità dovuta ai Comuni sedi di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e la quota da ripartire fra i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti medesimi, tenendo conto: 1. della tipologia degli impianti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità; 2. delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati; 3. della quantità e qualità dei rifiuti movimentati; 4. del traffico dei mezzi pesanti. [54]

4.   [ ... ] [55]   In prima convocazione, le deliberazioni[56]  dell'Assemblea sono valide purché sia presente almeno un terzo dei comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione della Regione.

4-bis. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide purché sia presente almeno un quarto dei Comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione della Regione. [57]

5. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti che rappresenti anche la maggioranza della popolazione degli stessi comuni.

5-bis. L'Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. [58]

[ Art. 8 ] [59]
Art. 8

(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti dell'AURI esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'AURI.

2. Il Revisore unico viene individuato con atto del Consiglio direttivo a seguito dell'estrazione a sorte dall'elenco istituito ai sensi del decreto del Ministro degli Interni 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell' articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»). L'estrazione avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, le quali garantiscono in ogni caso la casualità della scelta del nominativo. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea che ne stabilisce il compenso nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 241 del d.lgs. 267/2000 , facendo riferimento, rispetto alla classe demografica, al Comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti. Il Revisore unico resta in carica tre anni. Con le medesime modalità il Consiglio direttivo individua altresì un Revisore supplente.

3. Laddove il Revisore unico riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'AURI, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'AURI e al Presidente della Giunta regionale.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni del d.lgs. 267/2000 .

[60]
Art. 8-bis

(Direttore)

1. L'AURI ha un Direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio direttivo ed individuato, nell'ambito di una procedura comparativa, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dal Consiglio direttivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Alla nomina del Direttore si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

4. Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica e amministrativa ed in particolare:

a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio direttivo e all'Assemblea;

b) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adotta gli atti generali di organizzazione del personale;

d) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

e) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;

f) provvede alla predisposizione degli atti di cui all' articolo 6, comma 2, lettera a) ed alla loro sottoposizione al Consiglio direttivo, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell' articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e dei principi ivi previsti;

g) provvede alla gestione dei rapporti con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituite presso l'AURI; h) provvede alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;

i) predispone il Piano d'ambito.

[61]
Art. 9

( Statuto e regolamento di organizzazione)

1. Il funzionamento e l'organizzazione dell'AURI sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione.

[ 2. ] [62]

2. Lo Statuto e il regolamento di organizzazione dell'AURI, predisposti dal Consiglio direttivo e adottati dall'Assemblea, nonché le modificazioni, sono approvati dalla Giunta regionale. [64]

3. Lo Statuto disciplina le modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'AURI  nonché la loro durata[65]  , nel rispetto delle disposizioni della presente legge. In particolare, lo Statuto deve:

[ a) ] [66]

a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente; [67]

b) prevedere che i Sindaci dei due comuni di maggiori dimensioni demografiche della Regione sono componenti di diritto del Consiglio direttivo;

c) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

[ d) ] [68]

d) garantire la presenza, nel Consiglio direttivo, di almeno un Sindaco eletto tra quelli nel cui territorio sono localizzati gli impianti di smaltimento e di recupero energetico di rifiuti urbani previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di un Sindaco eletto tra quelli il cui territorio è interessato da attingimenti da corpi idrici; [69]

d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso. [70]

4. Lo Statuto   [ ... ] [71]    , fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, comma 1 , secondo periodo, [72]  può prevedere che l'Assemblea organizzi i propri lavori, in particolare ai fini di cui all' articolo 19 , anche mediante proprie articolazioni interne territoriali di dimensioni non inferiori a quelle degli ambiti di cui all'Allegato A, lettera A) della deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2008, n. 274.

5. Lo Statuto prevede, inoltre, le forme di informazione e consultazione della popolazione, nonché di concertazione in ordine agli atti fondamentali   [ ... ] [73]   con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituite presso l'AURI[74]  .

[ Art. 10 ] [75]
Art. 11

(Articolazione organizzativa, risorse umane e strumentali dell'AURI)

[ 1. ] [76]

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'AURI è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. [78]

[ 2. ] [79]

3. Il regolamento di organizzazione   [ ... ] [81]    di cui all' articolo 9 [82]  individua la dotazione organica e definisce modalità e condizioni per la copertura della stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, nonché per l'organizzazione interna dell'AURI.

[ 3 bis. ] [83]

Art. 12

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge.

2. In particolare, la Giunta regionale:

a) elabora piani e programmi di settore;

b) stipula accordi o intese con amministrazioni statali o regionali;

c) formula indirizzi e linee guida ai fini della attività dell'AURI;

d) stabilisce criteri ed indirizzi per l'elaborazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell' articolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006 ;

e) verifica la conformità dei piani e programmi dell'AURI alla normativa e agli atti di programmazione regionali;

f) svolge attività specifiche di monitoraggio, vigilanza e controllo volte alla tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

g) promuove iniziative per la riduzione dei consumi, per la riduzione dei rifiuti prodotti, per incentivare la filiera del riciclo, per il risparmio idrico e per la costituzione di riserve idriche;

h) promuove iniziative volte alla riduzione ed all'omogeneizzazione delle tariffe;

i) favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere;

l) esercita la vigilanza e il controllo sull'attività dell'AURI;

m) definisce con apposito atto le modalità per l'acquisizione dall'AURI e dal soggetto gestore di tutti gli atti, i dati e le informazioni relativi ai servizi di cui alla presente legge   [ ... ] [84]   .[85] 

[ n) ] [86]

[ o) ] [87]

Art. 13

(Piano d'ambito per il servizio idrico)

[ 1. ] [88]

1. Il Piano d'ambito per il servizio idrico è predisposto dal Direttore dell'AURI; è adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI stessa, nel rispetto dell' articolo 149 del d.lgs. 152/2006 , dell' articolo 10 del d.l. 70/2011 e dell' articolo 21 del d.l. 201/2011 . [89]

2. Il Piano d'ambito di cui al comma 1 specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione all'evoluzione demografica ed economica dei territori.

3. Il Piano d'ambito prevede in particolare:

a) la ricognizione delle infrastrutture;

b) il programma degli interventi;

c) il modello gestionale ed organizzativo;

d) il piano economico finanziario.

4. Il Piano d'ambito   [ ... ] [90]   può essere aggiornato[91]  in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.

Art. 13-bis

(Piano d'ambito e disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti è predisposto dal Direttore, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI nel rispetto dell' articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006 .

2. Prima dell'approvazione, il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine. Trascorso il suddetto termine, senza che siano state formulate osservazioni, il Piano d'ambito è approvato definitivamente dall'Assemblea dell'AURI.

3. L'approvazione del Piano è soggetta alla procedura di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

4. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al comma 1 contiene un programma di interventi necessari a rendere operativi gli obiettivi fissati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente. Il Piano d'ambito tiene conto della situazione esistente nonché dell'evoluzione demografica, tecnologica ed economica del territorio. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d'ambito:

a) il modello di raccolta dei rifiuti valido per l'intero ambito e le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero ambito territoriale regionale. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;

b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione nel rispetto del regolamento di cui all' articolo 238, comma 6, del d.lgs. 152/2006 ;

c) la ricognizione degli impianti presenti sul territorio e la programmazione annuale dei flussi;

d) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

e) il Piano finanziario, che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato;

f) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.

5. Il Piano d'ambito può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.

[92]
[ Art. 14 ] [93]
TITOLO II-BIS

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 14-bis

(Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, è istituita presso l'AURI la Consulta degli utenti per il servizio idrico e il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti,  delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità,[96]  delle associazioni ambientaliste riconosciute, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l'acqua.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 , l'AURI promuove, in collaborazione con la Consulta, forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. La Consulta degli utenti svolge le seguenti funzioni:

a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli   [ ... ] [97]   utenti con disabilità[98]  , agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con AURI e/o con i gestori;

e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

g) segnala all'AURI la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;

h) trasmette all'AURI e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;

i) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.

[95]
Art. 14-ter

(Consulta dei gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. In rappresentanza degli interessi dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale, è istituita presso l'AURI la Consulta dei gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione di tutti i gestori operanti nel territorio regionale.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

4. La Consulta dei gestori svolge le seguenti funzioni:

a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;

b) rappresenta all'AURI e alla Regione le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio;

c) partecipa alla sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati promossa dalla Consulta degli utenti;

d) elabora proposte per il miglioramento del servizio e della qualità impiantistica.

[99]
[94]
TITOLO II-TER

VIGILANZA, SANZIONI E POTERI SOSTITUTIVI

Art. 14-quater

(Vigilanza e sanzioni)

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 3, comma 4 , ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali ovvero di specifiche convenzioni con enti di controllo e forze di polizia provinciali e locali.

[101]
Art. 14-quinquies

(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. La Regione esercita poteri sostitutivi in caso di accertata inerzia e grave inadempimento da parte dell'AURI, con specifico riferimento alle competenze ad essa attribuite in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentita l'AURI, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentita l'AURI, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un Commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI.

3. Il Commissario nominato si avvale delle strutture dell'AURI, la quale è tenuta a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. L'AURI conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il Commissario ad acta non sia insediato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AURI non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.

[102]
[100]
TITOLO III

SOPPRESSIONE DEGLI A.T.I.

Art. 15

(Conferimento delle funzioni degli A.T.I.)

1. Sono conferite all'AURI, ai sensi dell' articolo 3, comma 3 , le funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti.

[ 2. ] [103]

2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della l.r. 26/2009 , e le funzioni in materia di turismo di cui all' articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente. [104]

Art. 16

(Soppressione degli A.T.I.)

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 68 della l.r. 18/2011 , sopprime gli Ambiti territoriali integrati di cui al Capo III del Titolo II della l.r. 23/2007 , con le modalità di cui al presente articolo.

[ 2. ] [105]

[ 3. ] [106]

4. Gli A.T.I. continuano a esercitare le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all' articolo 17 della l.r. 23/2007 sino alla data di effettivo insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

5. Il conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 23/2007 in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti avviene dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

6. Ciascun A.T.I. è soppresso dal momento della realizzazione di tutte le seguenti condizioni:

[ a) ] [107]

[ a) ] [108]

b) conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti;

c) trasferimento del personale di ruolo degli A.T.I. all'AURI   [ ... ] [109]   o ai comuni[110]  .

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte delle Unioni speciali di comuni)

[ 1. ] [111]

1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata. [112]

[ 2. ] [113]

[ 3. ] [114]

Art. 18

(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte dell'AURI)

[ 1. ] [115]

[ 2. ] [116]

[ 3. ] [117]

[ 4. ] [118]

4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all' articolo 3, comma 1 , il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI. [119]

5. In caso di mancata convocazione entro il termine di cui al comma 4 , l'Assemblea dell'AURI è convocata dal Presidente della Giunta regionale.

5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all' articolo 3, comma 1 , ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti. [120]

[ 6. ] [121]

6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto , il regolamento di organizzazione  , il bilancio di previsione[123]  e la ricognizione di cui al comma 5-bis . [122]

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6 , la Regione si sostituisce con le modalità di cui all' articolo 16 della l.r. 23/2007 .

[ 8. ] [124]

9. Dalla data di insediamento   [ ... ] [125]      [ ... ] [127]   di tutti gli organi dell'AURI[128]  [126]  sono conferite all'AURI le funzioni già esercitate dagli A.T.I in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti e l'AURI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli A.T.I. relativi alle medesime funzioni.

10. Dal primo giorno del mese successivo all'approvazione dello Statuto e del regolamento di organizzazione di cui al comma 6 :

a) il personale a tempo indeterminato individuato nella ricognizione di cui al comma 1, lettera e) , approvata dall'Assemblea ai sensi del comma 6 , è trasferito all'AURI, con mantenimento del trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibile con le disposizioni normative e contrattuali vigenti;

b) l'AURI subentra in tutti i rapporti di lavoro individuati nella ricognizione di cui al comma   [ ... ] [129]   5-bis[130]  e diversi da quelli di cui alla lettera a) in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro naturale scadenza.

11. Fino al termine di cui al comma 10 l'AURI, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale messo provvisoriamente a disposizione dagli A.T.I..

Art. 19

(Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. I Piani d'ambito relativi agli A.T.I. di cui alla l.r. 23/2007 adottati alla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI di cui all' articolo 4 sono approvati dall'Assemblea di cui all' articolo 7 .

2. Le previsioni dei Piani di ambito già approvati definitivamente dagli A.T.I. alla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI di cui all' articolo 4 o approvati dall'Assemblea ai sensi del comma 1 si applicano sino alla approvazione del Piano di ambito dell'intero territorio regionale da parte dell'Assemblea dell'AURI.

3. Dalla data di insediamento di tutti gli organi di cui all' articolo 4 l'AURI subentra agli A.T.I. nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio eventualmente già avviate alla medesima data, fermo il bacino territoriale di riferimento.

4. L'AURI provvede, entro il   [ ... ] [131]   31 dicembre 2016[132]  , all'adozione e approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti relativi all'intero territorio regionale, previa ricognizione dell'impiantistica esistente e individuando le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l'efficienza dei servizi, nonché procedendo al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi in modo da allineare le scadenze delle gestioni stesse.

5. Ai fini di cui al comma 4 , dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'effettivo allineamento delle scadenze delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, gli A.T.I. e l'AURI affidano la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti per un periodo non superiore alla durata massima dei contratti in essere nel territorio regionale al momento dell'affidamento stesso.

Art. 20

(Norme di abrogazione)

1. Gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) sono abrogati.

Art. 21

(Norma finale)

[ 1. ] [133]

1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata. [134]

2. In materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti, dal momento del conferimento all'AURI delle funzioni ai sensi dell' articolo 16, comma 5 , le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti all'AURI.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 17 maggio 2013

Marini

Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[8] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[9] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[12] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 4 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[15] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[16] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[17] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[24] - Integrazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[27] - Integrazione da: Articolo 18 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[28] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 5 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 6 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 6 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[35] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[36] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[37] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 7 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[38] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[43] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 5 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 5 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 6 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 6 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[50] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[51] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 7 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 8 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 8 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[54] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 9 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10. - Integrazione da: Articolo 6 Comma 9 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[55] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 10 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 10 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[57] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 11 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[58] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 12 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[61] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[63] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[65] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[68] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[70] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 4 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[73] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 5 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 5 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[75] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[76] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[77] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 3 agosto 2017, n. 12.

[78] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[79] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[80] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 3 agosto 2017, n. 12.

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[83] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 3 agosto 2017, n. 12. - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[86] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[87] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[88] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[90] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[91] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[92] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10. - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[93] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[94] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[95] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10. - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[96] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[97] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[99] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[100] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[101] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[102] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 3 legge Regione Umbria 31 luglio 2024, n. 10.

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 4 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 4 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[105] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 5 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[106] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 5 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[107] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 6 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 6 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10. - Abrogazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6.

[109] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 7 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[110] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 7 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[111] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 8 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[112] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 8 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[113] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 9 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[114] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 9 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[115] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 10 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[116] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 10 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[117] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 10 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 11 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[119] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 11 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[120] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 12 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[121] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 13 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[122] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 13 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[123] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 Lettera a legge Regione Abruzzo 26 novembre 2015, n. 17.

[124] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 14 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[125] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 15 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 15 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[127] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 Lettera b legge Regione Abruzzo 26 novembre 2015, n. 17.

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 Lettera b legge Regione Abruzzo 26 novembre 2015, n. 17.

[129] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 16 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[130] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 16 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[131] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 17 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[132] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 17 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[133] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 18 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[134] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 18 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.