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Legge regionale 4 dicembre 2001, n. 34


Legge regionale n.34 del 4 dicembre 2001

Date di vigenza

13/12/2001 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 4 dicembre 2001 ,n. 34
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2002".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 61 del 12/12/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'articolo 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 , sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2002, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2001, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2001.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2002 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2002, ai sensi del comma 6, dell'articolo 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 , la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1 .


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 dicembre 2001

Lorenzetti