Art. 1
(Integrazione al r.r. 7/2002 )
1.
Dopo l'
articolo 56 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7
(Regolamento di attuazione della
legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
), è aggiunto il seguente:
"
Art. 56 bis
(Trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e impiego nel ciclo colturale)
1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui vegetali provenienti da interventi agro-silvopastorali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza a condizione che:
a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura, raccolta di castagne o da altri interventi agricoli e forestali;
b) l'abbruciamento in loco sia effettuato garantendo la sorveglianza fino all'avvenuto spegnimento;
c) il materiale triturato e le ceneri siano impiegate nel ciclo colturale, nell'ambito del medesimo terreno da cui derivano, come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i quindici centimetri nel caso di triturazione e i cinque centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni di cui all'
articolo 24 della l.r. 28/2001
e all'articolo 13, comma 3.
3. Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'
articolo 48, comma 14-ter della l.r. 28/2001
.
".