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Legge regionale 13 maggio 2002, n. 7


Regolamento regionale n.4 del 4 novembre 2013

Date di vigenza

28/11/2013 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Regolamento regionale 4 novembre 2013 ,n. 4
Ulteriore integrazione al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51 del 13/11/2013

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Integrazione al r.r. 7/2002 )

1. Dopo l' articolo 56 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ), è aggiunto il seguente:
 
" Art. 56 bis
 
(Trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e impiego nel ciclo colturale)
 
1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui vegetali provenienti da interventi agro-silvopastorali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza a condizione che:
 
a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura, raccolta di castagne o da altri interventi agricoli e forestali;
 
b) l'abbruciamento in loco sia effettuato garantendo la sorveglianza fino all'avvenuto spegnimento;
 
c) il materiale triturato e le ceneri siano impiegate nel ciclo colturale, nell'ambito del medesimo terreno da cui derivano, come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i quindici centimetri nel caso di triturazione e i cinque centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
 
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 24 della l.r. 28/2001 e all'articolo 13, comma 3.
 
3. Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all' articolo 48, comma 14-ter della l.r. 28/2001 .
".


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 4 novembre 2013

Marini