Legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25


  • Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
    • Numero Ricorso: 23
    • Anno Ricorso: 2013
    • Numero sentenza: 4
    • Anno sentenza: 2014
    • Gazzetta ufficiale: G.U. 1 Serie Speciale - Corte Costituzionale 29 Gennaio 2014, n. 5
    • Abstract: Sentenza n. 4 del 2014
      Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
      Resistente: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
      Giudizio: legittimità costituzionale in via principale
      Disposizioni impugnate: art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale)
      Limiti violati: artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e all’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).
      Decisione della Corte: illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale).
    • Materie
      • Art. 117, comma 3
        • tutela della salute
    • Documenti