Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
[ 1. ]
[5]
1.
La presente legge disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza delle informazioni e documenti richiesti dall'
articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in attuazione del medesimo articolo e dell'
articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213
.
[6]
Art. 2
(Adempimenti per la trasparenza patrimoniale dei consiglieri)
1.
Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444
(Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa al proprio stato patrimoniale ed in particolare concernente:
a)
i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
b)
i beni immobili e i beni mobili registrati posseduti;
c)
le partecipazioni in società quotate e non quotate;
d)
la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie.
2.
Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale e gli assessori nominati tra i componenti il Consiglio regionale, sono tenuti altresì a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
[ ... ]
[7]
legge 5 luglio 1982, n. 441
(Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)
[8]
, secondo la tempistica in essi indicata.
3.
Le dichiarazioni previste ai commi 1 e 2 sono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 3
(Adempimenti per la trasparenza patrimoniale degli assessori)
1.
Ciascun assessore, entro tre mesi dalla data della nomina, è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui all'
articolo 2, comma 1
, al Presidente del Consiglio regionale. L'adempimento non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua qualità di consigliere regionale. Il competente ufficio del Consiglio regionale ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
2.
Ai componenti la Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applica, laddove compatibile, quanto previsto all'
articolo 2, comma 2
.
Art. 4
(Aggiornamenti e variazioni)
1.
Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni dello stato patrimoniale di cui all'
articolo 2, comma 1
, intervenute rispetto all'anno precedente.
Art. 5
(Adempimenti successivi alla cessazione della carica)
1.
Entro tre mesi successivi alla cessazione della carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni dello stato patrimoniale di cui all'
articolo 2, comma 1
, intervenute dopo l'ultima attestazione.
2.
La disposizione di cui al
comma 1
non si applica nel caso di rielezione consecutiva o di nomina alla carica di assessore del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica o eletto alla carica di consigliere dopo la cessazione di un precedente mandato.
Art. 6
(Diffida e sanzioni amministrative)
[ 1. ]
[9]
1.
Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal
d.lgs. 33/2013
e dalla relativa disciplina applicativa.
[10]
[ 2. ]
[11]
Art. 7
[ ... ]
[12]
(Pubblicità dei dati relativi ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali)[13]
[ 1. ]
[14]
1.
L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall'
articolo 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013
e dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali.
[15]
1 bis.
Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall'
articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013
.
[16]
Art. 9
[ ... ]
[18]
(Pubblicità dei dati relativi ad enti, istituti e società di cui all'
articolo 12, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441
)
[19]
[ 1. ]
[20]
1.
Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 2 bis del d.lgs. 33/2013
, le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del medesimo d.lgs. sono pubblicati nei rispettivi portali di amministrazione trasparente dagli enti, istituti e società di cui all'
articolo 12, primo comma, della l. 441/1982
.
[21]
[ 2. ]
[22]
2.
Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall'
articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013
.
[23]
[ 3. ]
[24]
[ 4. ]
[25]
[ 5. ]
[26]
Art. 11
(Norme di prima applicazione)
1.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva la modulistica di cui all'
articolo 2, comma 3
.
2.
Entro 60 giorni successivi all'approvazione della modulistica ai sensi del
comma 1
, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e gli assessori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge.
3.
I soggetti in carica di cui agli articoli 8 e 9 sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.