Legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 19 dicembre 2012

Date di vigenza

11/01/2013 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/01/2013
17/10/2024 modifica mostra documento vigente dal 17/10/2024

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2012 , n. 25
[ ... ] [3]
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57 del 27/12/2012
Norme per la pubblicità e trasparenza, in attuazione dell' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57 del 27/12/2012

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

[ 1. ] [5]

1. La presente legge disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza delle informazioni e documenti richiesti dall' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in attuazione del medesimo articolo e dell' articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 . [6]

Art. 2

(Adempimenti per la trasparenza patrimoniale dei consiglieri)

1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa al proprio stato patrimoniale ed in particolare concernente:

a) i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;

b) i beni immobili e i beni mobili registrati posseduti;

c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;

d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie.

2. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale e gli assessori nominati tra i componenti il Consiglio regionale, sono tenuti altresì a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della   [ ... ] [7]    legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) [8]  , secondo la tempistica in essi indicata.

3. Le dichiarazioni previste ai commi 1 e 2 sono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 3

(Adempimenti per la trasparenza patrimoniale degli assessori)

1. Ciascun assessore, entro tre mesi dalla data della nomina, è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui all' articolo 2, comma 1 , al Presidente del Consiglio regionale. L'adempimento non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua qualità di consigliere regionale. Il competente ufficio del Consiglio regionale ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

2. Ai componenti la Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applica, laddove compatibile, quanto previsto all' articolo 2, comma 2 .

Art. 4

(Aggiornamenti e variazioni)

1. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni dello stato patrimoniale di cui all' articolo 2, comma 1 , intervenute rispetto all'anno precedente.

Art. 5

(Adempimenti successivi alla cessazione della carica)

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione della carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni dello stato patrimoniale di cui all' articolo 2, comma 1 , intervenute dopo l'ultima attestazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di rielezione consecutiva o di nomina alla carica di assessore del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica o eletto alla carica di consigliere dopo la cessazione di un precedente mandato.

Art. 6

(Diffida e sanzioni amministrative)

[ 1. ] [9]

1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla relativa disciplina applicativa. [10]

[ 2. ] [11]

Art. 7

  [ ... ] [12]   (Pubblicità dei dati relativi ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali)[13] 

[ 1. ] [14]

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall' articolo 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali. [15]

1 bis. Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall' articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013 . [16]

[ Art. 8 ] [17]
Art. 9

  [ ... ] [18]    (Pubblicità dei dati relativi ad enti, istituti e società di cui all' articolo 12, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441 ) [19] 

[ 1. ] [20]

1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2 bis del d.lgs. 33/2013 , le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del medesimo d.lgs. sono pubblicati nei rispettivi portali di amministrazione trasparente dagli enti, istituti e società di cui all' articolo 12, primo comma, della l. 441/1982 . [21]

[ 2. ] [22]

2. Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall' articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013 . [23]

[ 3. ] [24]

[ 4. ] [25]

[ 5. ] [26]

Art. 10

(Norme di abrogazione)

1. La legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali) è abrogata.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) è abrogato.

Art. 11

(Norme di prima applicazione)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva la modulistica di cui all' articolo 2, comma 3 .

2. Entro 60 giorni successivi all'approvazione della modulistica ai sensi del comma 1 , i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e gli assessori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge.

3. I soggetti in carica di cui agli articoli 8 e 9 sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 dicembre 2012

Marini

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[11] - Abrogazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[16] - Integrazione da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[17] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 2 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 3 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 3 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[24] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 4 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[25] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 4 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.

[26] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 4 legge Regione Umbria 15 ottobre 2024, n. 21.