Art. 1
(Proroga organi per riordino funzioni)
1.
Nell'ambito del processo di riassetto delle funzioni amministrative delle province previsto dall'
articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, e nelle more del complessivo riordino della gestione programmata dell'attività faunistico-venatoria e degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) di cui alla
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), gli organi di cui all'
articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6
(Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati, dal giorno successivo alla loro scadenza naturale, fino alla prima costituzione degli organi successiva all'entrata in vigore della legge regionale di riordino degli A.T.C. e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
2.
La Giunta regionale, in via transitoria per il periodo di proroga, ridetermina in riduzione l'indennità, il compenso ed i gettoni corrisposti agli organi degli A.T.C..