Art. 4
(Adeguamento al
d.l. n. 174/2012
. Modificazioni a leggi regionali)
1.
La Regione per il contenimento della spesa pubblica adegua il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213
.
2.
In particolare, in attuazione di quanto disposto al
comma 1
:
a)
il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), è sostituito dal seguente:
"
1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle indennità di carica e di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'
articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
.
";
b)
al
comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 8/2007
, dopo le parole: "
Nelle società costituite con legge regionale
" sono inserite le seguenti: "
e nelle società di cui al
comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012
";
c)
al
comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 8/2007
, in fine, dopo le parole: "
non può essere superiore a tre
" sono aggiunte le seguenti: "
,fermo restando il rispetto di quanto previsto dal
comma 5 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012
, nel caso in cui la società è a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta
";
d)
in materia di assunzioni e trattamento economico del personale delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione o da enti regionali, aventi i requisiti di cui al
comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012
, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge;
e)
la Regione provvede alla messa in liquidazione, privatizzazione e riorganizzazione delle società dalla stessa partecipate, secondo i tempi e le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'
articolo 4 del d.l. 95/2012
;
f)
alle acquisizioni di beni e servizi si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8bis dell'
articolo 4 del d.l. 95/2012
;
g)
a decorrere dall'anno 2013, la Regione, gli enti regionali e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il limite di cui al primo periodo può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Sono fatte salve le eccezioni previste dal
comma 2 dell'articolo 5 del d.l. 95/2012
. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011
(Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni), definiscono le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio per le rispettive amministrazioni;
h)
la Regione assicura il risparmio complessivo non inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari degli enti, agenzie ed organismi regionali comunque denominati e di qualsiasi natura, anche attraverso accorpamenti, soppressioni e razionalizzazioni dei medesimi enti soggetti, al fine di contenere la spesa e migliorare lo svolgimento delle funzioni amministrative, nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 e 5 dell'
articolo 9 del d.l. 95/2012
.
3.
La Giunta regionale, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, può adottare atti di indirizzo rivolti anche agli enti ed agenzie regionali, nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione stessa.
4.
Gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.