Art. 9
(Fondi speciali e tabelle)
1.
Gli importi da scrivere nei fondi speciali di cui all'
articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015, restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle allegate Tabelle A) e B), rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e triennio 2013-2015, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella allegata Tabella C).
3.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'
articolo 30, comma 3 della l.r. 13/2000
, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nella allegata Tabella D).
4.
A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 3
, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 10
(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1.
È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'
articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000
.
Art. 11
(Copertura finanziaria)
1.
L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2013 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2013 e per gli anni 2014 e 2015 nel bilancio pluriennale 2013/2015.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.