Legge regionale 9 aprile 2013, n. 8
Date di vigenza
11/04/2013 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 11/04/2013 |
24/10/2013 | modifica | mostra documento vigente dal 24/10/2013 |
06/04/2014 | modifica | mostra documento vigente dal 06/04/2014 |
28/08/2014 | modifica | mostra documento vigente dal 28/08/2014 |
09/10/2014 | modifica | mostra documento vigente dal 09/10/2014 |
30/04/2015 | modifica | mostra documento vigente dal 30/04/2015 |
14/04/2016 | modifica | mostra documento vigente dal 14/04/2016 |
10/08/2017 | modifica | mostra documento vigente dal 10/08/2017 |
22/02/2018 | modifica | mostra documento vigente dal 22/02/2018 |
Documento vigente
Testo unico |
Termine iniziale
per la redazione |
Termine finale per la presentazione
al Consiglio regionale |
Artigianato | 01/03/2012 | 30/09/2012 |
Turismo | 01/06/2012 | 31/12/2012 |
Commercio | 01/01/2013 | 30/06/2013 |
Governo del territorio | 01/06/2013 | 31/10/2013 |
Agricoltura | 01/06/13 | 31/12/2013 |
Sanità e servizi sociali | 01/07/2013 | 31/12/2013 |
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 )
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente periodo: " Il CAL esercita, altresì, con riferimento alle aziende ospedaliere, le funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettera h-bis) ".
2.
Dopo la
lettera h) del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 18/2012
è aggiunta la seguente:
"
h-bis) designa un componente del Collegio sindacale dell'Azienda unità sanitaria locale di cui all'articolo 22.
"
3. Alla rubrica dell' articolo 17 della l.r. 18/2012 le parole: " sanitarie regionali " sono sostituite dalle seguenti: " e degli enti del Servizio sanitario regionale ".
4. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 18/2012 dopo le parole: " presente legge " sono inserite le seguenti: " , ridenominandolo Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale ".
5. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 18/2012 , dopo la parola: " medesima " sono inserite le seguenti: " di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ".
6.
Il
comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 18/2012
è sostituito dal seguente:
"
3. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale si applica quanto previsto dal
comma 6 dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992
.".
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 18/2012 è aggiunto il seguente: " 3-bis) La Giunta regionale in caso di decadenza e di revoca del Direttore generale procede alla sua sostituzione ai sensi dei commi 6 e 7 dell' articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 . ".
8.
L'
articolo 20 della l.r. 18/2012
è sostituito dal seguente:
"
Art. 20 (Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria: ulteriori disposizioni)
1. La nomina del Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria avviene d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, attingendo all'elenco regionale di cui all'articolo 17, nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992
e dall'
articolo 4, comma 2 del d.lgs. 517/1999
.
2. Le procedure di verifica dei risultati, di conferma, di decadenza e di revoca del Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria sono disciplinate dai protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università degli Studi di Perugia, sulla base dei principi di cui all'
articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992
.
".
9. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 18/2012 le parole: " tre membri di cui due designati dalla Regione ed uno designato dallo Stato " sono sostituite dalle seguenti: " cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute e uno dalla Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 13; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dal CAL ai sensi dell'articolo 12 ".
10.
Il
secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 18/2012
è sostituito dal seguente:
"
Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, designati uno dalla Regione, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno dall'Università degli Studi di Perugia
".
11. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 18/2012 dopo la parola: "organizzazione" sono aggiunte le seguenti: "oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell' articolo 8, comma 1 del d.lgs 502/1992 , da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria".
12. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 18/2012 la parola: " dirigenti " è sostituita dalle seguenti: " direttori di struttura complessa del dipartimento ".
13.
Il
comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 18/2012
, è sostituito dal seguente:
"
2. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie regionali stipulano appositi accordi per la programmazione e per la gestione in forma aggregata delle seguenti attività di interesse comune:
a) acquisizione di beni e servizi;
b) magazzini e logistica;
c) valorizzazione e sviluppo del patrimonio sanitario;
d) ulteriori attività di interesse comune individuate dalla Giunta regionale.
".
14.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 41 della l.r.18/2012
, è inserito il seguente:
"
2-bis. La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante, l'assetto organizzativo ottimale per lo svolgimento delle attività di interesse comune previste al comma 2. Con la medesima direttiva la Giunta regionale definisce, altresì, i contenuti minimi degli accordi previsti al comma 2 ed individua la struttura alla quale sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'
articolo 33 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
"
.
15. Alla rubrica del Titolo VII della l.r. 18/2012 le parole: " registri di patologia e mortalità " sono sostituite dalle seguenti: " registri di popolazione e di patologia ".
16. La rubrica dell' articolo 57 della l.r. 18/2012 è sostituita dalla seguente: " Istituzione dei registri regionali di popolazione e di patologia ".
17. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 18/2012 le parole: " registri di patologia " sono sostituite dalle seguenti: " registri di popolazione e di patologia ".
18. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 18/2012 le parole: " registri di patologia " sono sostituite dalle seguenti: " registri di popolazione e di patologia ".
19. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 18/2012 dopo le parole: " livelli essenziali di assistenza " sono inserite le seguenti: " , con necessità di assistenza ".
(Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2011 n. 6 )
[ 1. ] [19]
2. Gli articoli 4, 5, 6 e 12 della l.r. 6/2011 sono abrogati.
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 )
1. L' articolo 32 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è abrogato.
(Modificazione ed integrazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; " .
2.
Dopo la
lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 28/2001
sono aggiunte le seguenti:
"
c bis) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi;
c ter) le tartufaie coltivate ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6
(Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).
".
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 )
1. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la parola: " trentadue " è sostituita dalla seguente: " ventinove ".
2. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".
3.
Dopo la
lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 14/1994
, è aggiunta la seguente:
"
d-ter) il tre per cento all'Agenzia Forestale regionale per la gestione dei centri di produzione artificiale di selvaggina.
".
4. Al comma 1-bis dell'articolo 40 della l.r. 14/94 le parole " e d-bis " sono sostituite dalle seguenti: " , d-bis e d-ter ".
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 )
1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: " 31 dicembre 2014 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2015 ".
(Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 )
1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) è abrogato.
(Modificazioni alla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 )
1.
Dopo l'
articolo 38 della l.r. 5/2012
è inserito il seguente:
"
Art. 38 bis (Ulteriori disposizioni transitorie)
1. Gli enti locali titolari di contratti per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma prorogati ai sensi dell'articolo 38, comma 5, provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'
articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 (CEE) n. 1107/70, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati, fino all'affidamento dei servizi ai sensi della
l.r. 37/1998
e comunque per una durata non superiore a due anni.
2. La Regione, previa partecipazione degli enti locali interessati, adotta uno schema di convenzione tipo per la prosecuzione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma da sottoscrivere con gli stessi enti locali. A seguito della stipula della convenzione gli enti locali provvedono ad adottare gli atti per l'imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico locale.
3. La Regione è autorizzata ad erogare direttamente agli operatori economici di cui al comma 1 la quota parte dei corrispettivi, dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi, derivante dalla ripartizione del Fondo Trasporti. La convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti tra le parti pubbliche e i conseguenti adempimenti.
4. Per il periodo di proroga dei contratti di cui al comma 1, intercorrente tra la data di scadenza contrattuale e la data di adozione degli atti per l'imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico locale e fino all'aggiudicazione al nuovo gestore, restano ferme le competenze regionali provinciali e comunali di gestione, vigilanza e controllo sui servizi espletati.
5. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'azienda pubblica che svolge i servizi di trasporto nel territorio regionale ed è affidataria del servizio ferroviario regionale (Umbria TPL e Mobilità S.p.A), sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro 20 milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'azienda e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.
[ ... ]
[22]
.
6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 5 è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro 20.000.000,00 " in termini di competenza e di cassa " nella Parte entrata, U.P.B. 4.02.006 (n.i.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a società pubbliche partecipate dalla Regione" (cap. 2882 n.i.) e nella parte spesa, U.P.B. 06.2.010 (n.i.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive a società pubbliche partecipate dalla Regione" (cap. 7364 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2013.
".
(Integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 )
1.
Dopo il
comma 9 dell'articolo 75 della legge regionale n. 18/2011
sono aggiunti i seguenti:
"9 bis. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'Agenzia Forestale regionale di cui all'
articolo 18
, sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro quattro milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'agenzia conseguenti alla realizzazione di interventi sul POR FESR 2007/2013 ovvero sul PSR 2007/2013 ammessi al cofinanziamento dell'Unione Europea e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.
9 ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9 bis è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro quattro milioni ' in termini di competenza e di cassa ' nella Parte Entrata, UPB 4.02.008 (N.I.) denominata 'Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria' (cap. 2888 N.I.) e nella Parte Spesa, UPB 07.2.023 (N.I.) denominata 'Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria' (cap. 7836 N.I.) del bilancio regionale di previsione 2013."
ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
(Elenco regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile)
1. La Regione, al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attività del Volontariato di Protezione Civile aderisce agli "Indirizzi Operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 27 del 1° febbraio 2013.
2. Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, l'Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1 :
a) le organizzazioni di volontariato, che svolgono attività di protezione civile, iscritte nel registro regionale di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato);
b) le organizzazioni di altra natura purchè a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
c) i gruppi comunali e intercomunali; d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.
4. Possono inoltre iscriversi all'Elenco i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle tipologie indicate al comma 3 ove esistenti e costituiti nel rispetto di apposita disciplina regionale. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte le categorie indicate al comma 3 .
5. L'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 costituisce anche requisito per:
a) l'accesso a contributi, sovvenzioni o rimborsi regionali;
b) la stipula di convenzioni con la Regione;
c) il riconoscimento dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).
6. La Regione, per gli eventi di rilievo locale di cui alle lettera a) e b) dell' articolo 2, comma 1, della legge 28 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) provvede, a seguito dell'attivazione disposta dall'autorità locale di protezione civile dei soggetti iscritti all'Elenco regionale, all'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 , con oneri a carico del proprio bilancio.
7. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 , entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprie norme regolamentari, definisce i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi per l'iscrizione nonché le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale. Con le medesime norme regolamentari sono definite altresì:
a) le modalità di coordinamento e gestione delle articolazioni locali delle organizzazioni di cui alla lettera d) del comma 3;
b) le modalità di coordinamento nell'attivazione e autorizzazione delle organizzazioni negli eventi di rilievo locale qualora l'attivazione sia disposta dall'autorità locale di protezione civile, anche ai fini del riconoscimento dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 ;
c) ogni altra norma attuativa delle disposizioni di cui alla Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 , con particolare riferimento agli aspetti connessi all'attivazione dei soggetti iscritti all'elenco regionale e all'autorizzazione alla concessione dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2011 , soprattutto per quanto attiene ai risvolti di carattere finanziario ricadenti sul bilancio regionale.
8. Nelle more dell'adozione delle norme regolamentari di cui al comma 7 , al fine di garantire la continuità dell'operatività del sistema di volontariato regionale, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 , le norme di cui alla Deliberazione di Giunta Ordinaria del 28 novembre 2011, n. 1444.
9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 20.000,00 - in termini di competenza e di cassa - da imputare nella U.P.B. 05.1.014 denominata "Protezione civile e prevenzione dai rischi" (cap. 2862 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2013.
10. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità, 13/2000.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 9 aprile 2013.
Marini
[10] - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 7 agosto 2014, n. 16.
[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 ottobre 2013, n. 27.
[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 18 ottobre 2013, n. 27.
[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.
[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 2 ottobre 2014, n. 18.
[15] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.
[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.
[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.
[18] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 3 agosto 2017, n. 12.
[19] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera oooo legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.
[20] - Abrogazione da: Articolo 410 Comma 1 Lettera oooo legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11.
[21] - Abrogazione da: Articolo 50 Comma 1 Lettera n legge Regione Umbria 14 febbraio 2018, n. 1.
[22] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 18 ottobre 2013, n. 27.
[23] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 18 ottobre 2013, n. 27.
Il fondo di cui al presente comma, come modificato dall'articolo 19 della L.R.4 aprile 2014, n. 5, produce effetti a partire dal 27 ottobre 2013 (Vedi art. 23, comma 1 L.R. 5/2014).