Art. 1
(Istituzione dell'articolo 11-bis).
1.
Dopo l'
articolo 11 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21
(Nuovo Statuto della Regione Umbria ), è inserito il seguente:
"
11 bis.
(Risorse naturali)
1. La Regione tutela le risorse naturali, anche a garanzia delle generazioni future. Considera l'acqua un bene comune e primario e l'accesso ad essa un diritto universale. Riconosce il carattere esclusivamente pubblico dell'acqua e pone in essere politiche di gestione delle risorse idriche coerenti con tali principi.
".