Legge statutaria 27 settembre 2013, n. 22
LEGGE REGIONALE n.22 del 27 settembre 2013
Date di vigenza
17/10/2013 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
27 settembre 2013
, n.
22
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
S.o. n. 1 al n. 45 del
02/10/2013
Art. 1
(Istituzione dell'articolo 11-bis).
1.
Dopo l'
articolo 11 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21
(Nuovo Statuto della Regione Umbria ), è inserito il seguente:
"
11 bis.
(Risorse naturali)
1. La Regione tutela le risorse naturali, anche a garanzia delle generazioni future. Considera l'acqua un bene comune e primario e l'accesso ad essa un diritto universale. Riconosce il carattere esclusivamente pubblico dell'acqua e pone in essere politiche di gestione delle risorse idriche coerenti con tali principi.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 27 settembre 2013
Marini