Legge statutaria 27 settembre 2013, n. 22


LEGGE REGIONALE n.22 del 27 settembre 2013

Date di vigenza

17/10/2013 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013 , n. 22
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 45 del 02/10/2013

Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell' articolo 123, secondo comma della Costituzione ; Il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell'articolo 11-bis).

1. Dopo l' articolo 11 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ), è inserito il seguente:
 
" 11 bis.
 
(Risorse naturali)
 
1. La Regione tutela le risorse naturali, anche a garanzia delle generazioni future. Considera l'acqua un bene comune e primario e l'accesso ad essa un diritto universale. Riconosce il carattere esclusivamente pubblico dell'acqua e pone in essere politiche di gestione delle risorse idriche coerenti con tali principi.
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 settembre 2013

Marini