Legge statutaria 27 settembre 2013, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 27 settembre 2013

Date di vigenza

17/10/2013 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013 , n. 25
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o.n. 1 al n. 45 del 02/10/2013

Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell' articolo 123, secondo comma della Costituzione ; Il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme di modifica e integrazione della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), al fine di specificare che il Consiglio regionale è l'Assemblea legislativa dell'Umbria.

2. Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 121 e 117, comma 1, della Costituzione, sono dirette alla piena valorizzazione della potestà legislativa costituzionalmente riconosciuta alla Regione, in un piano di pari ordinazione con la potestà legislativa statale.

Art. 2

(Modifiche all' art. 41 della L.R. 21 del 2005 )

1. Al comma 1, dell'art. 41 della legge regionale n. 21/2005 , le parole " il Consiglio regionale " sono sostituite dalle parole " il Consiglio regionale Assemblea legislativa dell'Umbria ", e le parole " l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale " sono sostituite dalle parole " l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ".

Art. 3

(Modifiche al Capo I, del Titolo VII della L.R. 21 del 2005 , e alla Sezione I, del Capo I, del Titolo VII della L.R. 21 del 2005 )

1. Nella rubrica del Capo I, del Titolo VII della legge regionale n. 21/2005 , le parole " Il Consiglio regionale " sono sostituite dalle parole " Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa dell'Umbria ".

2. Nella rubrica della Sezione I, del Capo I, del Titolo VII della legge regionale n. 21/2005 , le parole " del Consiglio regionale " sono sostituite dalle parole " dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ".

Art. 4

(Modifiche all' art. 42 della L.R. 21 del 2005 )

1. Al comma 1, dell'art. 42 della legge regionale n. 21/2005 , le parole " Il Consiglio regionale è composto " sono sostituite dalle parole " L'Assemblea legislativa dell'Umbria è composta ".

Art. 5

(Modifiche generali)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, nella legge regionale n. 21/2005 le parole " Consiglio regionale " sono sostituite dalle parole " Assemblea legislativa ", e la parola " Consiglio " è sostituita dalla parola " Assemblea ".

Art. 6

(Norme finali)

1. In ogni altra legge regionale le parole " Consiglio regionale " sono da intendersi sostituite con le parole " Assemblea legislativa ".

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti interni sostituendo le parole "Consiglio regionale" con le parole "Assemblea legislativa".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 settembre 2013

Marini