Legge statutaria 27 settembre 2013, n. 24


LEGGE REGIONALE n.24 del 27 settembre 2013

Date di vigenza

17/10/2013 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013 , n. 24
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 45 del 02/10/2013

Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell' articolo 123, secondo comma della Costituzione ; Il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell' art. 42, comma 1 )

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Consiglio regionale è composto da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato. ".

Art. 2

(Sostituzione dell' art. 67, comma 2 )

1. Il comma 2 dell'articolo 67 della l.r. n. 21/2005 è sostituito dal seguente:
 
" 2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a cinque, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. ".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dall'inizio della X Legislatura dellaRegione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 settembre 2013

Marini