Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
S.o. n. 1 al n. 45 del
02/10/2013
Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell'
articolo 123, secondo comma della Costituzione
; Il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
1.
I commi 2 e 3, dell'
articolo 18, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21
(Nuovo Statuto della Regione Umbria ), sono sostituiti dal seguente:
"
1-bis. La legge regionale individua gli strumenti generali della programmazione, e disciplina le procedure di formazione, aggiornamento, attuazione e verifica dei risultati degli stessi.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.