Legge statutaria 27 settembre 2013, n. 21


LEGGE REGIONALE n.21 del 27 settembre 2013

Date di vigenza

17/10/2013 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013 , n. 21
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 45 del 02/10/2013

Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi dell' articolo 123, secondo comma della Costituzione ; Il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all' art. 18 della l.r. n. 21/2005 )

1. I commi 2 e 3, dell' articolo 18, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ), sono sostituiti dal seguente:
 
" 1-bis. La legge regionale individua gli strumenti generali della programmazione, e disciplina le procedure di formazione, aggiornamento, attuazione e verifica dei risultati degli stessi. ".

Art. 2

(Modifiche all' art. 32 della l.r. n. 21/2005 )

1. Al comma 1, dell'articolo 32, della l.r. n. 21/2005 , le parole " di gestione ", sono abrogate.

Art. 3

(Modifiche all' art. 70 della l.r. n. 21/2005 )

1. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 70, della l.r. n. 21/2005 , è sostituita dalla seguente:
 
" f) amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il demanio ed il patrimonio immobiliare della Regione; ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 settembre 2013

Marini