Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 87
- Anno Ricorso: 2013
- Numero sentenza: 178
- Anno sentenza: 2014
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1 Serie Speciale - Corte Costituzionale 25 Giugno 2014, n. 27
- Abstract: Sentenza : 11 Giugno 2014, n. 178
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Umbria
Oggetto: artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 L.R. Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo)
Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale
Disposizioni impugnate: artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo),
Limiti violati: all’art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione
Decisione della Corte:
- illegittimità costituzionale dell’art. 62, comma 1, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);
- illegittimità costituzionale dell’art. 63, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;
- illegittimità costituzionale dell’art. 68 della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;
- illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 4, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri .
- Materie
- Art. 117, comma 3
- Sviluppo economico e attività produttive
- Documenti
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 87
- Anno Ricorso: 2013
- Numero sentenza: 178
- Anno sentenza: 2014
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 25 giugno 2014, n. 27
- Abstract: Sentenza 11 giugno 2014, n. 178
Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Resistente: Regione Umbria
Disposizioni impugnate: artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge della Regione Umbria
12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo)
Limiti violati: art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione
Decisione della Corte:
- illegittimità costituzionale art. 62, comma 1, art. 63, comma 2, art. 68 e art. 73, comma 4 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 1, lettera b),
L.R. 13/2013, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
- Materie
- Art. 117, comma 3
- Sviluppo economico e attività produttive
- Documenti
- Allegati