Legge regionale 12 luglio 2013, n. 13
Date di vigenza
01/08/2013 | entrata in vigore | mostra documento vigente dal 01/08/2013 |
06/04/2014 | modifica | mostra documento vigente dal 06/04/2014 |
01/04/2015 | modifica | mostra documento vigente dal 01/04/2015 |
09/04/2016 | modifica | mostra documento vigente dal 09/04/2016 |
13/07/2017 | abrogazione | mostra documento vigente dal 13/07/2017 |
Documento vigente
[1] - Abrogazione da: legge Regione Umbria 10 luglio 2017, n. 8 art. 59, comma 1, lett. a).
[7] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 4.
[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.
[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.
[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.
[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.
[12] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 4.
[13] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 4.
[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 3 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.
[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 3 legge Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5.
[16] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 6.
La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) -La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(3) -La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo
(4) -La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 giugno 2014, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.