Art. 91
(Norme transitorie e finali)
1.
Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono effettuati ai sensi della
legge regionale 9 luglio 2007, n. 23
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).
2.
Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al
comma 1
i procedimenti relativi alle professioni turistiche, ivi compresi gli esami di abilitazione, alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, nonché alle associazioni pro-loco, sono svolti dalla struttura regionale competente ai sensi del presente testo unico.
3.
Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla
l.r. 18/2011
, le funzioni conferite dall'
articolo 6
del presente testo unico sono esercitate, secondo la rispettiva competenza, dagli ATI ai sensi dell'
articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
(Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti " Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) e dai Comuni competenti per territorio.
4.
Le country house - residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della
l.r. 18/2006
, continuano ad esercitare l'attività in base ai criteri fissati dalla normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della stessa
l.r. 18/2006
.
5.
La Giunta regionale é autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e 0, allegate alla presente legge.
6.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.
7.
Laddove disposizioni di legge o regolamenti o atti amministrativi dispongano un rinvio a norme della
l.r. 18/2006
, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente testo unico.
Art. 93
(Abrogazione di norme)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a)
articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della
legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59
e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
);
b)
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 7
(Abrogazione della
L.R. 20 giugno 1996, n. 13
e della
L.R. 7 maggio 1997, n. 18
, recanti modificazioni ed integrazioni della
L.R. 12 settembre 1994, n. 33
, in materia di interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo);
c)
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18
(Legislazione turistica regionale);
d)
articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese);
e)
articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);
f)
Capo XIV (Ulteriore integrazione alla
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18
(Legislazione turistica regionale)),
articolo 129 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);
g)
"Funzioni in materia di turismo" di cui all'allegato A) della
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18
(Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);
h)
legge regionale 23 marzo 2012, n. 4
(Ulteriore integrazione della
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18
(Legislazione turistica regionale));
i)
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, commi 1 e 2 della
legge regionale 28 giugno 2012, n. 10
(Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria " Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18
(Legislazione turistica regionale) e della
legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1
(Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria " Sviluppumbria S.p.A.)).
2.
Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
legge regionale 19 luglio 1972, n. 7
(Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera);
b)
legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28
(Proroga per il biennio 1973/1974 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del
R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975
convertito in
legge 30 dicembre 1937, n. 2651
);
c)
legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10
(Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche);
d)
legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
(Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);
e)
legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12
(Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione);
f)
legge regionale 21 maggio 1974, n. 33
(Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);
g)
legge regionale 14 agosto 1974, n. 48
(Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla
legge 24 luglio 1936, n. 1692
);
h)
legge regionale 17 agosto 1974, n. 51
(Ristrutturazione dell'Azienda autonoma turismo di Orvieto);
i)
legge regionale 29 novembre 1974, n. 63
(Ristrutturazione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello);
l)
legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2
(Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976);
m)
legge regionale 26 maggio 1975, n. 35
(Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo);
n)
legge regionale 25 giugno 1976, n. 25
(Modifiche ed integrazioni della
legge regionale 21 maggio 1974, n. 33
, concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);
o)
legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13
(Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del ternano e dell'orvietano);
p)
legge regionale 11 marzo 1977, n. 14
(Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
q)
legge regionale 27 giugno 1977, n. 30
(Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla
legge 24 luglio 1936, n. 1692
);
r)
legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2
(Rifinanziamento
legge regionale 23 agosto 1977, n. 49
. Attività promozionale e pubblicitaria turistica);
s)
legge regionale 3 novembre 1978, n. 64
(Modifica dell'
art. 4, lettera c), della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
: «Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno»);
t)
legge regionale 9 marzo 1979, n. 10
(Proroga efficacia classificazione alberghiera);
u)
legge regionale 22 giugno 1979, n. 32
(Interventi per insediamenti turistici);
v)
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67
(Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
z)
legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69
(Costituzione dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del ternano);
aa)
legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71
(Organi delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: istituzione del comitato esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
);
bb)
legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73
(Rifinanziamento
art. 1, lettera b), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32
);
cc)
legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13
(Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);
dd)
articoli 10 e 11 della
legge regionale 8 giugno 1981, n. 33
(Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta);
ee)
legge regionale 12 agosto 1981, n. 54
(Rifinanziamento
L.R. n. 10/1973
e
L.R. n. 32/1979
);
ff)
legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81
(Interventi per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta);
gg)
legge regionale 2 aprile 1982, n. 13
(Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella Regione Umbria);
hh)
legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7
(Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
ed alla
legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71
);
ii)
legge regionale 11 maggio 1984, n. 28
(Modificazione della
legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
, così come modificata ed integrata dalla
L.R. n. 64/1978
, dalla
L.R. n. 71/1979
, dalla
L.R. n. 7/1984
. Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);
ll)
legge regionale 14 agosto 1986, n. 36
(Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici);
mm)
legge regionale 13 aprile 1987, n. 20
(Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 14 agosto 1986, n. 36
. Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici);
nn)
articoli 14 e 15 della
legge regionale 14 aprile 1987, n. 23
(Integrazioni e modificazioni alla
L.R. 8 giugno 1981, n. 33
. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta);
oo)
legge regionale 4 luglio 1988, n. 19
(Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
pp)
legge regionale 30 agosto 1988, n. 34
(Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla
legge regionale 15 novembre 1985, n. 42
recante: «Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo»);
qq)
legge regionale 14 novembre 1988, n. 43
(Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche);
rr)
legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4
(Norme per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico);
ss)
legge regionale 18 aprile 1989, n. 11
(Modificazione della
legge regionale 4 luglio 1988, n. 19
- Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
tt)
legge regionale 22 giugno 1989, n. 18
(Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre);
uu)
legge regionale 22 giugno 1989, n. 19
(Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi);
vv)
legge regionale 22 giugno 1989, n. 20
(Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo);
zz)
legge regionale 4 aprile 1990, n. 13
(Accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca);
aaa)
legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44
(Modificazioni della
legge regionale 14 novembre 1988, n. 43
: «Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche»);
bbb)
legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4
(Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri);
ccc)
legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3
(Proroga del termine di cui all'
art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 4
. Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri);
ddd)
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
(Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);
eee)
legge regionale 12 settembre 1994, n. 33
(Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
);
fff)
legge regionale 1° aprile 1996, n. 8
(Integrazione della
legge regionale 4 luglio 1988, n. 19
- Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
ggg)
legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32
(Interpretazione autentica del disposto del
comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33
, come aggiunto dalla
L.R. 7 maggio 1997, n. 18
- Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della
L.R. 14 marzo 1994, n. 8
);
hhh)
legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5
(Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);
iii)
legge regionale 5 marzo 1999, n. 4
(Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 22 giugno 1989, n. 20
- Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo);
lll)
legge regionale 5 marzo 1999, n. 5
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
L.R. 4 luglio 1988, n. 19
- Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
mmm)
legge regionale 5 marzo 1999, n. 6
(Modificazioni della
L.R. 22 giugno 1989, n. 19
- Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi);
nnn)
legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27
(Ulteriore modificazione della
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
- Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);
ooo)
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 12 settembre 1994, n. 33
- Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
);
ppp)
legge regionale 31 marzo 2000, n. 33
(Modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8
, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
L.R. 12 settembre 1994, n. 33
- Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della
L.R. 14 marzo 1994, n. 8
);
qqq)
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
- Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);
rrr)
legge regionale 19 novembre 2001, n. 29
(Disciplina dell'organizzazione turistica regionale);
sss)
legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5
- Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);
3.
Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:
a)
regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21
(Regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);
b)
regolamento regionale 1° marzo 1999, n. 2
(Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco);
c)
regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6
(Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali);
d)
regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11
(Modificazioni e integrazioni del Reg. 22 novembre 2002, n. 6 " Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali).
4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente testo unico.