Legge regionale 27 settembre 2013, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 27 settembre 2013

Date di vigenza

28/09/2013 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013 , n. 19
Ulteriore modificazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e abrogazione di leggi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 27/09/2013

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all' articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) dopo la parola: " territorio " sono aggiunte le seguenti: " e materie correlate ".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 8/2011 , dopo le parole: " Corte Costituzionale " sono aggiunte le seguenti: " , nonchè per l'adeguamento ai principi generali dettati dalla normativa statale ed europea ".

Art. 2

(Modificazioni alla l.r. 8/2011 )

1. L'Allegato A) della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

Allegato A) : Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1)
 

               
Testo unico  Termine iniziale
 
per la redazione  
Termine finale per la presentazione
 
al Consiglio regionale  
Artigianato  01/03/2012  30/09/2012 
Turismo  01/06/2012  31/12/2012 
Commercio  01/01/2013  30/06/2013 
Governo del territorio
 
e materie correlate  
01/06/2013  31/12/2013 
Agricoltura  01/01/2014  30/06/2014  
Sanità e servizi sociali  01/10/2013  31/03/2014 

Art. 3

(Abrogazione di norme)

1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali elencate nell'Allegato A) che forma parte integrante della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'Allegato A) abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'Allegato A) alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 ("Abrogazione delle leggi") delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile .

4. L' articolo 34-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), come aggiunto dall' articolo 52 della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12 (Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali), è abrogato.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 settembre 2013

Marini


ALLEGATI:
Allegato A -
Allegato A)                     
Legge regionale  15 gennaio 1973, n. 6  Norme per la composizione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità. 
Legge regionale  26 gennaio 1974, n. 8  Interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonché all'avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria. 
Legge regionale  25 febbraio 1976, n. 11  Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all'ingrosso di alimenti e bevande. 
Legge regionale  16 marzo 1976, n. 13   Norme per la predisposizione dei bilanci degli Enti ospedalieri e criteri di riparto del fondo ospedaliero regionale. 
Legge regionale  10 aprile 1978, n. 16  Determinazioni dei funzionari competenti ad effettuare gli accertamenti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria alla produzione, manipolazione e commercio di alimenti e bevande. Modifica all' art. 3 della legge regionale 25 febbraio 1976, n. 11 .  
Legge regionale  16 aprile 1984, n. 21  Programma triennale per la immunoprofilassi di infezioni virali non soggette ad obbligo di vaccinazione. 
Legge regionale  13 agosto 1984, n. 37  Interventi straordinari finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della lotta nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali. 
Legge regionale  27 ottobre 2004, n. 19   Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità. 
Legge regionale  13 dicembre 2004, n. 27  Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche.