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Legge regionale 24 luglio 2013, n. 14


Legge regionale n.14 del 24 luglio 2013

Date di vigenza

27/07/2013 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Legge regionale 24 luglio 2013 , n. 14
Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 26/07/2013

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accensione dell'anticipazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall' articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , nelle misure previste dai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013 .

2. La Regione trasferisce agli enti del servizio sanitario regionale le somme derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 1 , da destinare, in via esclusiva, al pagamento dei debiti previsti dai piani di pagamento di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013 .

3. La Giunta regionale provvede con proprio atto a disciplinare gli adempimenti necessari in attuazione del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013 .

Art. 2

Rimborso dell'anticipazione.

1. Al rimborso delle anticipazioni di cui all' articolo 1 la Regione provvede con oneri a carico del proprio bilancio, alle condizioni previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013 .

2. Il pagamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità è garantito dalla Regione mediante l'utilizzo di apposite unità previsionali di base e di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, per l'intera durata del rimborso stesso.

3. Le spese per il rimborso delle anticipazioni di liquidità, sia per il rimborso della parte capitale che della quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Art. 3

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 e con riferimento al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013 , vengono istituite nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, le seguenti unità previsionali di base al fine di iscrivere l'anticipazione di liquidità, nella parte entrata, e i relativi trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, nella parte spesa, con i relativi stanziamenti in termini di competenza e di cassa:
 

   
Entrata - Bilancio 2013 - In aumento   
       
upb/cap    denominazione    importo   
5.02.001  Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie  17.222.000,00 
3218
 
(N.I.)  
 
Anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul
 
"Fondo Anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 "
 
( Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 , convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 )  
17.222.000,00 
   
Spesa - Bilancio 2013 - In aumento   
       
upb/cap    denominazione    importo   
12.2.003  Programmi regionali del settore sanitario  17.222.000,00 
7206 (N.I.)    Trasferimenti in capitale agli enti del servizio sanitario regionale a valere sul
 
"Fondo Anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 "
 
( Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 , convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 ).  
17.222.000,00 

2. La Giunta regionale - per l'iscrizione dell'anticipazione di liquidità, nella parte entrata del bilancio regionale e per l'iscrizione dei relativi trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, nella parte spesa del bilancio, di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dai commi 3 e 4 dell' articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 convertito dalla legge n. 64 del 2013 - è autorizzata ad apportare le conseguenti ulteriori variazioni al bilancio di competenza e di cassa.

3. Per il finanziamento degli oneri relativi al rimborso delle anticipazioni, di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2014 e di euro 2.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con imputazione nella Upb 15.1.001 per la quota interessi e nella Upb 15.3.003 per la quota capitale. Alla relativa copertura si fa fronte, per l'esercizio 2014, quanto a euro 700.000,00 con riduzione dello stanziamento della Upb 15.1.003-cap. 6080 e quanto ad euro 300.000,00, con riduzione della Upb 15.3.002- cap. 9790; per l'esercizio 2015, quanto a euro 1.400.000,00 con riduzione dello stanziamento della Upb 15.1.003- cap. 6080 e quanto ad euro 600.000,00 con riduzione della Upb 15.3.002-cap.9790:
 

   
Spesa - Bilancio 2014 - In diminuzione   
           
upb/cap    denominazione    importo   
15.1.003  Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione  700.000,00 
6080  Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi,
 
(spese obbligatorie)  
700.000,00 
15.3.002  Quota capitale per ammortamento mutui a carico della Regione   300.000,00 
9790  Rate ammortamento di mutui passivi (spese obbligatorie)  300.000,00 
   
Spesa - Bilancio 2014 - In aumento   
           
upb/cap    denominazione    importo   
15.1.001  Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie  700.000,00 
661
 
(N.l.)  
 
Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere
 
sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 "
 
( Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 , convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 ).
 
- Spese obbligatorie.  
700.000,00 
15.3.003  Restituzione anticipazione di cassa ed altre operazioni creditizie  300.000,00 
9717
 
(N.l.)  
 
Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere
 
sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 "
 
( Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 , convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 ).
 
- Spese obbligatorie.  
300.000,00 
   
Spesa - Bilancio 2015 - In diminuzione   
           
upb/cap    denominazione    importo   
15.1.003  Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione   1.400.000,00 
6080  Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi,
 
(spese obbligatorie)  
1.400.000,00 
15.3.002  Quota capitale per ammortamento mutui a carico della Regione  600.000,00 
9790  Rate ammortamento di mutui passivi (spese obbligatorie).  600.000,00 
   
Spesa - Bilancio 2015 - In aumento   
           
upb/cap    denominazione    importo   
15.1.001  Anticipazioni di cassa ed altre operazioni creditizie   1.400.000,00 
661
 
(N.I.)  
 
Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul
 
"Fondo Anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 "
 
( Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 , convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 ).
 
- Spese obbligatorie.  
1.400.000,00 
15.3.003  Restituzione anticipazione dì cassa ed altre operazioni creditizie  600.000,00 
9717
 
(N.I.)  
 
Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul
 
"Fondo Anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 "
 
( Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 , convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 ).
 
- Spese obbligatorie.  
600.000,00  

4. A decorrere dall'esercizio 2016, la Regione provvede alla copertura degli oneri per il rimborso delle anticipazioni e degli interessi, derivanti dall'attuazione della presente legge, con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 dalla legge regionale n. 13 del 2000 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 luglio 2013

Marini