Art. 1
(Modificazione alla
legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3
(Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), è inserito il seguente:
"
1-bis. Ciascuna unità di personale della dotazione organica di cui al comma 1, può essere ricoperta anche con due contratti a tempo parziale al cinquanta per cento dell'orario di lavoro. Dall'applicazione del primo periodo non può derivare una spesa superiore a quella risultante dall'impiego di una unità a tempo pieno.
".