Legge regionale 27 settembre 2013, n. 20
LEGGE REGIONALE n.20 del 27 settembre 2013
Date di vigenza
12/10/2013 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
27 settembre 2013
, n.
20
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
44 del
27/09/2013
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modificazione alla
legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3
(Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), è inserito il seguente:
"
1-bis. Ciascuna unità di personale della dotazione organica di cui al comma 1, può essere ricoperta anche con due contratti a tempo parziale al cinquanta per cento dell'orario di lavoro. Dall'applicazione del primo periodo non può derivare una spesa superiore a quella risultante dall'impiego di una unità a tempo pieno.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 27 settembre 2013
Marini