Legge regionale 27 settembre 2013, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 27 settembre 2013

Date di vigenza

12/10/2013 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 settembre 2013 , n. 20
Ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 27/09/2013

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), è inserito il seguente:
 
" 1-bis. Ciascuna unità di personale della dotazione organica di cui al comma 1, può essere ricoperta anche con due contratti a tempo parziale al cinquanta per cento dell'orario di lavoro. Dall'applicazione del primo periodo non può derivare una spesa superiore a quella risultante dall'impiego di una unità a tempo pieno. ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 settembre 2013

Marini