Art. 3
(Integrazione della
l.r. 8/2013
)
1.
Dopo l'
articolo 27 della l.r. 8/2013
è inserito il seguente:
"
Art. 27 bis (Integrazioni alla
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18
)
1. Dopo il
comma 9 dell'articolo 75 della legge regionale n. 18/2011
sono aggiunti i seguenti:
"9 bis. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'Agenzia Forestale regionale di cui all'articolo 18, sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro quattro milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'agenzia conseguenti alla realizzazione di interventi sul POR FESR 2007/2013 ovvero sul PSR 2007/2013 ammessi al cofinanziamento dell'Unione Europea e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.
9 ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9 bis è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro quattro milioni - in termini di competenza e di cassa - nella Parte Entrata, UPB 4.02.008 (N.I.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria" (cap. 2888 N.I.) e nella Parte Spesa, UPB 07.2.023 (N.I.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria" (cap. 7836 N.I.) del bilancio regionale di previsione 2013.
"
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.