Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31


REGOLAMENTO REGIONALE n.9 del 14 aprile 2015

Date di vigenza

07/05/2015 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 14 aprile 2015 ,n. 9
Indicazioni tecniche in materia di telecomunicazioni ai sensi dell' articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 S.o. n. 1 del 22/04/2015

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento ai sensi dell' articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni) detta le indicazioni tecniche per gli interventi di cui all'articolo 9, commi 1 e 4 della l.r. 31/2013 medesima.

Art. 2

(Interventi riguardanti nuove opere stradali e altre opere civili)

1. Gli interventi riguardanti nuove opere stradali e altre opere civili, ai sensi dell' articolo 9, comma 1 della l.r. 31/2013 , devono prevedere le opere, le condutture e i manufatti idonei ad ospitare la rete a fibra ottica per telecomunicazioni, di seguito denominati infrastrutture di posa per telecomunicazioni, fin dalla fase progettuale.

2. Per interventi riguardanti nuove opere stradali si intende la realizzazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture stradali ad esclusione degli interventi relativi:

a) al solo rifacimento del manto stradale, inteso come tappetino di usura e binder;

b) a tratte di lunghezza inferiore a 100 metri in ambito urbano e a 500 metri in ambito extraurbano;

c) a tratte ove è documentata e verificata la disponibilità di infrastrutture di posa per telecomunicazioni di proprietà pubblica con capienza adeguata e comunque con condotti liberi di sezione utile complessiva non inferiore a 16 centimetri quadrati.

3. Le cause di esclusione di cui al comma 2 devono essere adeguatamente documentate nell'ambito del relativo progetto.

4. Per altre opere civili si intende la realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque e energia.

5. Nei progetti degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, al fine di valutare l'infrastruttura di posa per telecomunicazioni, devono essere indicati il tracciato, il numero, la dimensione e le caratteristiche dei condotti e il posizionamento, la dimensione e le caratteristiche dei pozzetti.

6. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di interesse pubblico da parte dell'organo competente o in sede di titolo abilitativo, per gli interventi di cui ai commi 2 e 4, è verificato il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto degli elementi tecnici di cui alle Parti I e II dell'Allegato Tecnico al presente regolamento.

Art. 3

(Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici)

1. Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici devono prevedere la posa in opera di condotti, anche verticali, per il cablaggio della rete a banda larga e la realizzazione di locali per le apparecchiature per telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, fin dalla fase progettuale.

2. Nei progetti degli interventi di cui al comma 1 , al fine di valutare l'infrastruttura di posa per telecomunicazioni, devono essere indicati il tracciato, il numero, la dimensione e le caratteristiche dei condotti e il posizionamento, la dimensione e le caratteristiche degli spazi tecnici.

3. Il progetto delle infrastrutture di posa per telecomunicazioni deve essere redatto e documentato da un professionista abilitato alla progettazione di reti di telecomunicazione.

4. Qualora l'intervento riguardi anche le aree perimetrali dell'edificio, le stesse devono essere dotate dei cavidotti necessari all'interconnessione con le reti geografiche di telecomunicazione e devono rispettare le indicazioni relative alle opere stradali di cui all' articolo 2 .

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto degli elementi tecnici di cui alla Parte III dell'Allegato Tecnico al presente regolamento.

Art. 4

(Norma finale)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, può apportare modifiche e integrazioni all'Allegato Tecnico al presente regolamento.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 14 aprile 2015

Marini


ALLEGATI:
Omissis