Art. 1
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)
1.
A decorrere dall'anno di imposta 2014, in attuazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni: per i redditi fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
a)
per i redditi fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
b)
per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione dello 0,40 per cento;
c)
per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, maggiorazione dello 0,45 per cento;
d)
per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,50 per cento;
e)
per i redditi oltre 75.000,00 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.