Art. 3
(Modificazione dell'
articolo 47 della l.r. 14/2010
)
1.
L'
articolo 47 della l.r. 14/2010
è sostituito dal seguente:
"
Art. 47
(Rinvio)
1. Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II.
2. Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.
".
Art. 5
(Decorrenza dell'efficacia)
1.
Gli articoli 46, 47 e 48 della
l.r. 14/2010
, come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, si applicano anche ai referendum consultivi di cui alla
sezione IV del Capo III della l.r. 14/2010
, avviati, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.