CAPO I
COMMERCIO IN SEDE FISSA
Art. 18
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente testo unico si intendono:
a)
per decreto: il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
);
b)
per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
c)
per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
d)
per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita: la sola superficie destinata alle attività commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali ed altre attività;
e)
per superficie espositiva di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale non alimentare, separata e distinta dalla superficie di vendita e accessibile al pubblico solo se accompagnato da personale autorizzato, per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale superficie espositiva, fino alla percentuale del trenta per cento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, non viene considerata ai fini del calcolo della superficie di vendita;
f)
per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250,00 mq.;
g)
per medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla
lettera f)
, così classificati in relazione alla superficie di vendita utilizzata:
1)
M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni delle classi I e II;
2)
M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comuni delle classi I e II;
3)
M3 - medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1001 e 1500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei comuni delle classi I e II;
h)
per grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla
lettera g)
, così classificati in relazione alla superficie di vendita utilizzata:
1)
G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni delle classi I e II;
2)
G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3500 mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II
[ ... ]
[29]
;
i)
per forme integrate di commercio:
1)
centro commerciale naturale: aggregazione di operatori del commercio, dell'artigianato, del turismo e di servizi ubicati in ambiti territoriali omogenei anche individuati nel QSV, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni;
2)
attività di prossimità: l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località;
j)
per superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita configurata come centro commerciale: l'area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione di quelle destinate a pubblici esercizi, attività artigianali e altre attività di servizi
[ ... ]
[30]
;[31]
[ j-bis) ]
[32]
j-bis)
per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e il paesaggio, della sanità pubblica, della sicurezza stradale e della quiete pubblica, dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e archeologico, gli obiettivi di politica sociale, con particolare riferimento alla tutela della qualità della vita dei cittadini, e di politica culturale.
[33]
2.
Ai fini del presente testo unico e conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, si intende per commercio elettronico (o e-commerce) lo svolgimento di attività commerciali in digitale basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati per via elettronica. Il commercio elettronico, in particolare, comprende: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione on-line di contenuti e applicazioni digitali; effettuazione per via elettronica di transazioni; on-line sourcing; partecipazione ad appalti pubblici on-line ed al mercato elettronico della PA; fatturazione elettronica; reputazione on-line; indicizzazione nei motori di ricerca; impiego del cloud computing; il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguardante, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguardante, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva; il commercio elettronico tra imprese e PA (Business-to-Government) riguardante, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con le amministrazioni pubbliche.
3.
La Giunta regionale, con proprio atto, definisce requisiti, criteri e modalità per l'individuazione dei centri commerciali naturali di cui al
comma 1, lettera i), numero 1)
.
Art. 19
(Classificazione dei comuni)
1.
Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali, nonché di ogni altra disposizione contenuta nel presente testo unico che faccia riferimento a categorie dimensionali dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi:
-
Classe I - Comprendente i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
-
Classe II - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti;
-
Classe III - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;
-
Classe IV - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
2.
La classe di appartenenza dei comuni di cui al
comma 1
può essere individuata oltre che in relazione alla popolazione del singolo Comune anche con riferimento alla popolazione del bacino di utenza dell'area sovracomunale prevista dall'
articolo 26
.
3.
Ai comuni delle Classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all'
articolo 18, comma 1
, lettere g) e h); ai comuni delle Classi III e IV si applicano i limiti inferiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all'
articolo 18, comma 1
, lettere g) e h).
4.
Al fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici, anche mediante l'inserimento di attività di servizio alla popolazione residente e che fungano da elemento di richiamo e di propulsione per altre attività commerciali, nei comuni appartenenti alle classi III e IV trovano applicazione i limiti dimensionali superiori delle tipologie di esercizio, tra quelli previsti dall'
articolo 18, comma 1
, lettere g) e h).
5.
Ai fini del presente articolo la popolazione da considerare è quella registrata dal servizio anagrafico del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 19-bis
(Distretti del commercio)
1.
I Comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di un Distretto del commercio.
2.
Il Distretto del commercio è definito come un partenariato pubblico-privato che agisce all'interno di un ambito territoriale - caratterizzato da funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale - con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività commerciale e turistica, di sostenere la competitività delle imprese che vi operano, di rigenerare il tessuto urbano, di accrescere l'integrazione e la valorizzazione di tutte le risorse presenti, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, nonché l'offerta di prodotti del territorio a chilometro zero e a basso impatto ambientale.
3.
La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione del Distretto del commercio.
4.
La struttura regionale competente in materia di commercio, verificata la rispondenza delle proposte comunali alle finalità, ai criteri e alle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, riconosce il Distretto del commercio.
5.
I Distretti del commercio si distinguono in due tipologie:
a)
Distretto urbano del commercio: si tratta di una iniziativa di partenariato pubblico-privato che agisce su una porzione del territorio comunale o sull'intero territorio comunale;
b)
Distretto del commercio e dello sviluppo: si tratta di una iniziativa di partenariato pubblico-privato che agisce sul territorio di più comuni contigui.
6.
La costituzione di un Distretto avviene attraverso la stipula di un apposito accordo - denominato Accordo di partenariato - nella forma di protocollo di intesa, stipulato tra l'amministrazione comunale, o le amministrazioni comunali, almeno una fra le associazioni datoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale e dagli altri soggetti pubblici e privati individuati dall'atto di cui al
comma 3
. Nel protocollo d'intesa devono essere stabiliti:
a)
i soggetti aderenti;
b)
l'indicazione o la delimitazione dell'ambito distrettuale (allegando apposita cartografia con specifica perimetrazione dell'area) e la proposta di denominazione;
c)
un'analisi delle opportunità e delle problematiche del contesto economico e commerciale che caratterizzano l'area di riferimento;
d)
gli obiettivi da conseguire a medio termine (3 anni) e la strategia da adottare per migliorare l'attrattività commerciale e la competitività delle imprese per accrescere la vivibilità e la vitalità dell'area;
e)
la predisposizione di un Programma di sviluppo triennale con gli interventi e le azioni che il Distretto intende realizzare, incluso gli indicatori per misurare la performance dell'attività svolta;
f)
il ruolo e le responsabilità dei soggetti aderenti e le modalità adottate per la gestione operativa del Distretto (organi di gestione, responsabilità organizzative e modalità di coinvolgimento di altri soggetti);
g)
l'individuazione di un soggetto responsabile dell'avvio e dello sviluppo del Distretto (Cabina di regia) e di una figura manageriale per la gestione operativa (Manager del Distretto);
h)
le modalità di finanziamento delle attività del Distretto con gli impegni economici - finanziari assunti dai soggetti aderenti al Programma di sviluppo;
i)
le modalità di finanziamento dell'attività del Distretto che si intendono adottare per la sua sostenibilità nel tempo;
j)
la durata del protocollo d'intesa, comunque non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo e di modifica dello stesso.
7.
Nel caso in cui all'Accordo di partenariato partecipino più comuni, in esso si individua un comune capofila, che funge da referente amministrativo per la Regione.
8.
Le attività svolte dalla Regione per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[34]
Art. 20
(Settori merceologici)
[ 1. ]
[35]
[ 2. ]
[36]
2.
L'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
[37]
3.
Gli esercizi
[ ... ]
[38]
del settore non alimentare[39]
possono destinare, senza modificare la categoria di appartenenza, una parte della superficie di vendita, fino al tre per cento, e comunque non superiore a duecentocinquanta metri quadrati della superficie di vendita medesima, ai prodotti del settore alimentare strettamente funzionali al completamento dell'offerta, salvo quanto previsto al
comma 5
e fermo restando il rispetto delle norme dettate specificamente per il settore alimentare a livello europeo, statale e regionale, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e professionali.
4.
Nell'ipotesi di cui al
comma 3
, ai fini delle dotazioni territoriali e funzionali minime obbligatorie per gli insediamenti commerciali, la superficie di vendita destinata al settore alimentare è considerata separatamente da quella destinata al settore non alimentare. Alla superficie di vendita relativa a ciascun settore si applica il rispettivo parametro previsto dalla normativa regolamentare in materia.
[ 5. ]
[40]
5.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 24, all'interno degli esercizi le superfici attribuite ai singoli settori merceologici possono essere modificate entro i limiti della superficie di vendita totale autorizzata previa apposita segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, da presentare, ai sensi dell'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAPE del Comune competente per territorio.
[41]
6.
L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.
7.
Le vendite, al di fuori dei locali di produzione o di locali a questi immediatamente adiacenti, dei beni di produzione da parte di produttori devono rispettare le disposizioni previste dal presente testo unico in materia di autorizzazioni commerciali, vendite straordinarie, orari ed aperture.
Art. 21
(Negozi storici)
1.
La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.
2.
Le attività commerciali di cui al
comma 1
sono definite, agli effetti del presente testo unico, negozi storici.
3.
Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono riconosciuti dal Comune competente per territorio negozi storici, ai fini del presente testo unico
e nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
)
[42]
, qualora risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a)
svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;
b)
collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzi il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
c)
presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.
4.
La Giunta regionale, con norme regolamentari, specifica
, nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 52 del d.lgs. 42/2004
,
[43]
i requisiti e definisce le modalità e le procedure del riconoscimento di cui al
comma 3
.
Art. 22
(Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita inferiori M1)
1.
[ ... ]
[44]
Salvo quanto previsto all'
articolo 22-bis
, l'apertura
[45]
, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e di una media struttura di vendita inferiore M1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, da presentare, ai sensi dell'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAPE del Comune competente per territorio.
2.
II Comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA di cui al
comma 1
con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.
3.
L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
4.
Alla SCIA deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree in cui si esercita l'attività di vendita, ivi comprese le superfici diverse da quelle di vendita.
5.
Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione assistito e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio su un'area non superiore a 50 mq..
Art. 22 bis
(Aree tutelate)
1.
L'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all'
articolo 22
è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera j-bis)
, alla programmazione comunale di cui all'
articolo 11
, nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
d.lgs. 42/2004
[47]
.
2.
Ai sensi dell'
articolo 14 del D.Lgs. 59/2010
e secondo quanto previsto all'
articolo 2, comma 2-bis
, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di cui al
comma 1
sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le modalità previste all'
articolo 23, comma 1
.
3.
Il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 2
, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione[48]
.
[ 4. ]
[49]
4.
Nell'ambito della programmazione di cui all'
articolo 11
i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al
comma 1
a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico e disturbo della quiete pubblica, nonché a tutelare l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.
[50]
4 bis.
(4)
Nelle aree da sottoporre a tutela di cui al
comma 1
ed esclusivamente per la tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera j-bis)
, i comuni, inoltre, possono stabilire, per le attività commerciali, eventuali limiti di orario e cautele da adottare per il contenimento delle emissioni rumorose, nonché limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche e la vendita di bevande contenute nei contenitori di vetro.
[51]
[46]
Art. 23
(Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita intermedie M2)
1.
Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita inferiori M1 di cui al
comma 1 dell'articolo 22
, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera g)
e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso.
2.
Il Comune sulla base di quanto previsto all'
articolo 9
definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1
, previa concertazione. L'individuazione dei criteri è effettuata sulla base di una analisi preliminare delle caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio e nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 31, comma 2 del d.l. 201/2011
e dal regolamento regionale di cui all'
articolo 10, comma 5
.
Art. 24
(Commercio al dettaglio nelle medie strutture superiori M3 e nelle grandi strutture di vendita)
1.
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una grande struttura di vendita o di una media struttura superiore di tipologia M3 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.[52]
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3 è presentata dall'interessato al Comune territorialmente competente mediante il SUAPE. Alla domanda è allegato il progetto preliminare con la documentazione relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della valutazione. II Comune può disciplinare l'integrazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia e alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.
2.
Il Comune, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invita l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata entro quindici giorni dalla regolarizzazione alla Regione.
3.
Decorso il termine di cui al
comma 2
senza che l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto la domanda è archiviata.
4.
La domanda è esaminata da una conferenza di servizi, ai sensi della
l. 241/1990
, a cui partecipano un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune e, a titolo consultivo, il rappresentante dell'impresa interessata.
5.
La conferenza di servizi di cui al
comma 4
è indetta dal Comune competente per territorio entro trenta giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione di cui al
comma 2
e deve concludersi non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di indizione.
6.
Della data di indizione della conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell'ordine del giorno, a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza.
7.
Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, sono invitati a partecipare a titolo consultivo rappresentanti dei comuni facenti parti del bacino di utenza, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.
8.
La conferenza di servizi tiene conto delle disposizioni dettate dagli atti di cui agli articoli 10 e 11.
9.
La conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l'impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell'iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza anche in base ad un analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza, redatto dal proponente, i cui contenuti costituiscono elemento qualificante della valutazione.
10.
La conferenza di servizi adotta la determinazione conclusiva a maggioranza dei componenti sulla base della valutazione di cui ai commi 8 e 9.
11.
Il Comune procedente, nel caso di determinazione positiva della conferenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. Decorso inutilmente il termine, trenta giorni dalla adozione della determinazione positiva di cui al periodo precedente senza che il Comune abbia rilasciato l'autorizzazione, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso.
12.
L'autorizzazione di cui al
comma 1
decade nel caso di mancato avvio dell'attività entro due anni dalla scadenza del permesso di costruire.
13.
La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali di una media struttura superiore M3 o di una grande struttura sono soggette a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'
articolo 22
.
14.
Le disposizioni dettate dal presente articolo non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo
[ ... ]
[53]
72, comma 7 e dall'
articolo 74, comma 1, della l.r. 1/2015
.
[54]
.
Art. 25
(Procedimento di variante ai sensi dell'
[ ... ]
[55]
32, comma 6, della
l.r. 1/2015
[56]
)
1.
Per l'istruttoria della domanda di cui all'
articolo 24
non è necessaria la preliminare conformità urbanistica in presenza di procedimento di variante avviato mediante il SUAPE, qualora sull'avvio del procedimento si sia espresso favorevolmente il Consiglio comunale del Comune competente.
2.
L'esito positivo della conferenza di cui all'
articolo 24
relativo al rilascio dell'autorizzazione è pregiudiziale per l'adozione della relativa variante.
3.
La conferenza di cui all'
articolo 24
, in caso di variante urbanistica, è svolta ai sensi di quanto previsto dall'
[ ... ]
[57]
32, comma 6, della
l.r. 1/2015
[58]
e in applicazione dell' articolo
[ ... ]
[59]
113 della
l.r. 1/2015
.
[60]
.
Art. 26
(Ripartizione del territorio regionale)
1.
Ai fini del presente testo unico e secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 3, lettera b) del decreto, il territorio della Regione Umbria è suddiviso in aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza e costituite dal territorio del comune dove è ubicata l'attività commerciale e dal territorio dei comuni confinanti.
Art. 29
(Centri commerciali)
1.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell'
articolo 18, comma 1
, lettere g) e h). La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 22, 23 e 24, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.
2.
Nell'ipotesi in cui la somma delle superfici di vendita presenti in un centro commerciale corrisponda ad una media o grande struttura, deve essere attivato il procedimento relativo alla apertura della media o grande struttura di vendita corrispondente. Gli esercizi all'interno della media o grande struttura di vendita che costituisce un centro commerciale, non sono trasferibili al di fuori del centro commerciale, configurandosi questo ultimo come una struttura unitaria.
3.
Per apertura di un centro commerciale, ai sensi dei commi 1 e 2, si intende l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, nonché l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall'
articolo 18, comma 1
, lettere g) ed h).
4.
La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un centro commerciale è soggetta a SCIA da presentare secondo le modalità di cui all'
articolo 22
.
5.
Nell'ipotesi di cui al
comma 3
, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.
6.
I pubblici esercizi che, pur inseriti nel medesimo centro commerciale, sono dotati di accesso autonomo al pubblico, possono prevedere un diverso orario di apertura.
Art. 30
(Vendita all'ingrosso)
1.
L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, avviene secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
2.
Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita, ai fini della classificazione dell'esercizio commerciale, è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate per il commercio al dettaglio.
Art. 30-bis
(Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)
1.
L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2.
E' esercizio specializzato nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita l'esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l'attività di vendita dei seguenti prodotti e dei relativi complementi:
a)
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;
b)
legnami;
c)
combustibili;
d)
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;
e)
materiali per l'edilizia e ferramenta;
f)
materiali termoidraulici;
g)
attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;
h)
mobili.
3.
Al fine di determinare il regime abilitativo applicabile all'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva o prevalente di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata come di seguito:
a)
nella misura di un ottavo della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, qualora la stessa non superi le dimensioni di una media struttura superiore M3;
b)
nella misura di due terzi della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, per la parte eccedente il limite di cui al precedente punto a);
c)
la restante superficie utile è considerata ai fini urbanistici quale magazzino o deposito.
4.
L'attività di vendita di merci ingombranti e a consegna eventualmente differita è considerata prevalente quando almeno l'ottanta per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia.
5.
In caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l'attività esercitata non riguarda più in modo prevalente la vendita delle merci di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie strutture e alle grandi strutture di vendita di cui alla presente legge, anche sotto forma di centri commerciali, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.
6.
Le disposizioni di cui al
comma 3
non sono cumulabili con quelle di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera e)
.
7.
Le disposizioni dettate dal
comma 3
, salvo per i soli casi di ampliamento e trasferimento, non trovano applicazione nei confronti delle attività di vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente articolo.
[63]
Art. 31
(Vendite straordinarie e promozionali)
1.
Le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:
a)
le vendite di liquidazione;
b)
le vendite promozionali;
c)
le vendite di fine stagione o saldi.
2.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate nei casi di:
a)
cessazione dell'attività commerciale;
b)
cessione d'azienda;
c)
trasferimento in altri locali;
d)
trasformazione o rinnovo locali. Il titolare dell'attività che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al SUAPE del Comune competente, esclusivamente per via telematica, almeno 5 giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando il motivo e la durata della stessa comunque non superiore alle sei settimane nei casi di cui alle lettere c) e d) e alle tredici settimane nei casi delle lettere a) e b).
3.
Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati.
4.
Le vendite di cui al presente articolo sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
5.
Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta:
a)
del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o promozionale o di fine stagione;
b)
del nuovo prezzo;
[ c) ]
[64]
c)
dello sconto praticato o del ribasso effettuato, espresso in percentuale; lo sconto praticato o il ribasso effettuato può anche essere espresso sia numericamente che in percentuale.
[65]
6.
Le vendite di liquidazione e promozionali possono essere effettuate durante tutto il periodo dell'anno.
7.
I periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti dalla Giunta regionale secondo quanto statuito in sede di Conferenza delle Regioni.
Art. 32
(Pubblicità degli orari e dei prezzi)
1.
Tutte le attività di vendita al dettaglio, comprese la vendita al pubblico di propri prodotti da parte di artigiani ed industriali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura.
2.
L'orario scelto viene esposto garantendone adeguata conoscenza al consumatore, mediante apposito cartello o altro mezzo equipollente.
3.
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Art. 33
(Sanzioni)
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'
articolo 31
, commi 2, 4, 5 e 7 è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro.
1-bis.
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro.
[66]
[ 1-ter. ]
[67]
1-ter.
La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al
comma 1-bis
, nonché la violazione delle prescrizioni di esercizio stabilite dal Comune ai sensi dell'
articolo 22-bis, comma 4-bis
, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.
[68]
2.
La mancata esposizione degli orari scelti e praticati, ivi compreso il mancato rispetto degli stessi, o la mancata esposizione dei prezzi secondo le modalità di cui all'
articolo 32
, commi 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro. All'applicazione della sanzione segue l'immediato adeguamento della esposizione e pubblicità degli orari e dei prezzi.
3.
Il Comune dispone la chiusura di un esercizio commerciale, nel caso in cui:
a)
non sussistono i requisiti morali oppure, ove richiesti, i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'
articolo 71 del d.lgs. 59/2010
;
b)
venga accertata da parte della autorità competente la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari;
c)
il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salva motivata proroga del periodo di sospensione per comprovata necessità;
d)
non sono osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;
e)
vengono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico.
4.
La reiterazione delle violazioni di cui al
comma 3, lettera e)
si verifica nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
5.
Nei casi di particolare gravità non ricomprese nelle fattispecie di cui al
comma 3
, il sindaco può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
6.
L'attività di vendita oggetto di SCIA o autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all'
articolo 29, comma 3
, senza l'autorizzazione di cui all'
articolo 29, comma 5
.
7.
Qualora il soggetto nei cui confronti è stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.
7-bis.
L'autorizzazione all'apertura è dichiarata decaduta quando:
a)
il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M2 entro un anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità anche connessa alla scadenza di eventuali titoli edilizi;
b)
il titolare non inizi l'attività di una media struttura di vendita di tipologia M3 o di una grande struttura di vendita, entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 24 comma 12
;
c)
l'attività è sospesa, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
[69]
7-ter.
Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di una media struttura di tipo M1 nel caso di sospensione dell'attività, da parte del titolare della stessa, per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
[70]
8.
I provvedimenti di sospensione temporanea delle attività, di revoca e di chiusura dell'esercizio di cui al presente articolo, sono adottati dal Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.
9.
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla
l. 689/1981
e alla
l.r. 15/1983
.
CAPO II
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 34
(Ambito di applicazione)
1.
Con il presente testo unico la Regione disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del
d.lgs. 114/1998
, con particolare riferimento
[ ... ]
[71]
all'articolo 28, commi 8, 12, 13 e 14, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 852/2004
sull'igiene dei prodotti alimentari.
[72]
2.
Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti in Umbria su aree pubbliche, nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, agli imprenditori agricoli di cui al
d.lgs. 228/2001
.
Art. 35
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente Capo, si intendono per:
a)
decreto: il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
);
b)
commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
c)
aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
d)
mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità o, eventualmente, l'area privata espressamente autorizzata dal Comune stesso, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
e)
mercato ordinario: quello in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
f)
mercato specializzato: quello in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
g)
mercato stagionale: quello di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
h)
mercato straordinario: quello che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
i)
mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico: quello che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
j)
mercatini degli hobbisti: i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità o, eventualmente, su aree private espressamente autorizzate a tal fine dal Comune medesimo;
k)
mercato riservato agli imprenditori agricoli: mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'
articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'
articolo 4 del d.lgs. 228/2001
, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;
l)
posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
m)
posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
n)
fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
o)
fiera specializzata: la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
p)
mercato o fiera del commercio equo e solidale: quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro degli operatori del COMES (Commercio equo e solidale) di cui all'
articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3
(Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) o nel registro dei Gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla
legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1
(Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);
[ q) ]
[73]
q)
fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta ed organizzata dai comuni, anche al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
[74]
r)
spunta in un mercato o in una fiera: l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
s)
presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
t)
presenze di spunta in un mercato o in una fiera: il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.
Art. 36
(Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)
1.
I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
a)
permanenti, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
b)
stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi l'anno.
2.
I comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure dei posteggi istituiti fuori mercato.
3.
Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.
4.
I comuni possono istituire mercati e fiere specializzate nella vendita di prodotti dell'antiquariato, anticherie ed usato, anche con la partecipazione di soggetti diversi dagli operatori su aree pubbliche e appartenenti alle categorie degli operatori al dettaglio in sede fissa, degli artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui all'
articolo 10 della l.r. 4/2013
o dei soggetti autorizzati all'esercizio dei mestieri girovaghi, nonché dei collezionisti e hobbysti, nell'ambito del quaranta per cento dei posteggi previsti.
Art. 37
(Commercio su aree pubbliche)
1.
L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o di capitali secondo le seguenti tipologie:
a)
su posteggi dati in concessione;
b)
in forma itinerante.
2.
L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune
nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 52, comma 1-ter del d.lgs. 42/2004
,
[75]
e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal comune.
Art. 38
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)
1.
L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a SCIA, se effettuato in forma itinerante.
[ 2. ]
[76]
3.
È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui all'
articolo 42
da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione e sia in possesso, durante le attività di vendita, di apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, nonché dell'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'INPS.
4.
L'esercizio del commercio disciplinato dal presente testo unico nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
5.
Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui al presente testo unico.
Art. 39
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)
1.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'
articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010
. La Giunta regionale, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, correlati alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito.
2.
L'autorizzazione di cui al
comma 1
abilita anche:
a)
all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
b)
alla partecipazione alle fiere.
3.
Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso purché gli operatori effettuino la relativa comunicazione al Comune sede del posteggio, il quale nei trenta giorni successivi provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni indicando il periodo di durata dello scambio.
Art. 40
(Concessione di posteggio)
1.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino ufficiale telematico della Regione, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2.
Salvo quanto previsto al
comma 2-bis
,
[77]
la concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a sette anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.
2-bis.
Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'
articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010
la concessione di posteggio nelle fiere promozionali di cui all'
articolo 35, comma 1, lettera q)
ha durata pari a quella della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune.
[78]
3.
Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'
articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010
, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a settanta, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o a cento, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori. Salvo diversa determinazione da parte del Comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.
4.
Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al
comma 1
nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa di cui all'
articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010
nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.
5.
Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, nelle fiere e nei mercati, il Comune tiene conto dei criteri di cui al
comma 4
.
6.
La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
7.
Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
8.
Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.
9.
Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del Comune adottata nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'
articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010
.
10.
Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:
a)
per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'
articolo 8 della l. 580/1993
, che esercitano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, ai sensi dell'
articolo 4 del d.lgs. 228/2001
;
b)
per i soggetti disagiati di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per le associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente.
11.
Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla
lettera a) del comma 10
sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.
Art. 41
(Subingresso nelle autorizzazioni su posto fisso)
1.
Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di cui all'
articolo 39
, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione al Comune sede del posteggio, del subingresso, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.
2.
La comunicazione di cui al
comma 1
, deve intervenire entro un anno dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.
3.
Nel caso di trasferimento per causa di morte la comunicazione di cui al
comma 1
è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4.
In tutti i casi di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese, salvo diversa previsione comunale adottata nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa di cui all'
articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010
.
5.
Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i medesimi giorni.
6.
Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
7.
Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'
articolo 40, comma 10, lettera b)
l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.
8.
Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.
Art. 42
(Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)
1.
L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.
2.
L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'
articolo 71
, commi 6 e 6-bis del
d.lgs. 59/2010
e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.
3.
La SCIA di cui al
comma 1
abilita anche:
a)
all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b)
all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c)
alla partecipazione alle fiere.
4.
Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori di lavoro. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5.
L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad
[ ... ]
[79]
a due ore[80]
, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
[ ... ]
[81]
6.
Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto all'
articolo 41
, commi 2, 3, 4 e 7.
Art. 43
(Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)
1.
Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
2.
L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
3.
L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
Art. 44
(Hobbisti)
1.
Ai fini del presente testo unico, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'
articolo 35, comma 1
, lettere i) e j), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui agli articoli 39 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010
. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nei provvedimenti di cui all'
articolo 51
può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.
2.
Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'
articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010
.
3.
Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
4.
Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al
comma 1
prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.
5.
Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al
comma 2
possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio umbro. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.
6.
La mancanza del tesserino di cui al
comma 2
o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse.
7.
In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1500,00.
8.
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla
l. 689/1981
e alla
l.r. 15/1983
.
Art. 45
(Obbligo di regolarità contributiva)
1.
Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'
articolo 1, comma 1176 della l. 296/2006
.
2.
La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.
3.
I titolari delle imprese esercenti il commercio su area pubblica, nei casi di cui al
comma 1
, ovvero dietro richiesta dell'incaricato del Comune competente, sede del posto assegnato o da assegnare in quanto vacante, presentano apposita dichiarazione con la quale forniscono i propri dati ai fini della identificazione dell'impresa e della verifica della propria situazione di regolarità contributiva. Entro trenta giorni dall'accertamento della regolarità contributiva il Comune ne dà comunicazione all'interessato.
4.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis del decreto, stabilisce,
[ ... ]
[82]
con proprio atto[83]
, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative
[ ... ]
[84]
e ANCI Umbria,[85]
, procedure e modalità per la verifica della regolarità contributiva.
[ 5. ]
[86]
Art. 46
(Regolarizzazione e decadenza)
1.
Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato la comunicazione di cui all'
articolo 45, comma 3
entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione.
2.
Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al
comma 1
.
3.
L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al
comma 1
ovvero nei casi di reiterata mancata presentazione della dichiarazione di cui all'
articolo 45, comma 3
.
Art. 47
(Decadenza, sospensione delle autorizzazioni e confisca)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 46, comma 3
, l'autorizzazione è dichiarata decaduta:
a)
nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'
articolo 71 del d.lgs. 59/2010
;
b)
nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c)
nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 71 del d.lgs. 59/2010
, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4,
lettera b)
e 30, comma 1 del decreto;
c-bis)
nel caso di cessione della gestione dell'attività commerciale, corrispoc-bis)ndente all'autorizzazione di cui all'
articolo 39
, per effetto di contratto di subaffitto;
[87]
d)
qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'
articolo 39
non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.
2.
Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al
comma 1
, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
3.
L'autorizzazione è sospesa, fino a venti giorni consecutivi, dal Comune, nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto.
4.
I comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto.
5.
Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.
Art. 48
(Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)
1.
I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale.
2.
I comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.
3.
Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto:
a)
delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
b)
dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
c)
delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
d)
delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
e)
delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;
f)
delle esigenze di natura igienico - sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;
g)
della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici, a 32 mq.;
h)
della necessità di utilizzare, per i nuovi mercati, aree depolverizzate;
i)
della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.
4.
I comuni possono istituire fiere o mercati specializzati nel rispetto di quanto previsto al
comma 3
e solo previa indagine di mercato circa la capacità del presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, a sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate.
Art. 49
(Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)
1.
La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:
a)
caduta sistematica della domanda;
b)
numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;
c)
motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2.
Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'
articolo 40
, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui al medesimo
articolo 40
.
3.
I comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:
a)
le sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
b)
i trasferimenti di fiere mercati;
c)
le variazioni di data di svolgimento.
4.
La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'
articolo 48, comma 3
, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.
5.
Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con apposito bando, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'
articolo 40
, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo
articolo 40
.
6.
Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i comuni possono stipulare convenzioni con la Regione, le Pro-loco, le istituzioni pubbliche, i consorzi o le cooperative di operatori su aree pubbliche, le Associazioni di categoria, anche prevedendo l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, con esclusione dell'affidamento dei compiti inerenti la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.
6-bis.
I comuni possono procedere all'affidamento di cui al
comma 6
anche in favore di imprese specializzate nella realizzazione e gestione di fiere e mercati, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici).
[88]
6-ter.
La scelta fra le modalità di affidamento di cui ai commi 6 e 6-bis è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati.
[89]
7.
Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi, in sede di nuova istituzione o di ampliamento dei posteggi, debbono prevedersi almeno due posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.
Art. 50
(Trasferimento dei mercati)
1.
Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
2.
Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:
a)
motivi di pubblico interesse;
b)
cause di forza maggiore;
c)
limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3.
Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:
a)
anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
b)
anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;
c)
dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
4.
Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al
comma 3
.
Art. 51
(Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)
1.
I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:
a)
alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;
b)
alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;
c)
alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;
d)
alla definizione di eventuali priorità integrative;
e)
alle eventuali determinazioni di cui all'
articolo 40
;
f)
alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale e imprenditori agricoli di cui al
d.lgs. 228/2001
;
g)
alla determinazione delle aree o dei periodi o di aree e periodi in cui concedere posteggi alle associazioni sportive, di volontariato o pro-loco per l'esercizio delle attività commerciali o di raccolta fondi in conformità alle leggi che le regolano;
h)
alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
i)
alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali
, nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 52 del d.lgs. 42/2004
,
[90]
l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
j)
alle norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 15 del decreto, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;
k)
alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;
l)
alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;
m)
alla definizione dei criteri di computo delle presenze;
n)
al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
o)
alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'articolo 28, comma 17 del decreto.
2.
I Comuni stabiliscono:
a)
la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
b)
le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
c)
le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
d)
le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto.
3.
L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai comuni solo in aree previamente determinate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.
Art. 53
(Assegnazione temporanea di posteggi)
1.
L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune, tenendo conto dei criteri di cui all'
articolo 40
, e, salvo diversa determinazione del Comune stesso, indipendentemente dai prodotti trattati.
2.
L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'
articolo 40, comma 10, lettera b)
avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.
3.
Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e da altre strutture fisse.
4.
L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, alla data di inizio della fiera, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, salvo diversa disposizione del Comune, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a)
inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che, pur avendo inoltrato regolare istanza di partecipazione, non sono risultati aggiudicatari di posteggi;
b)
inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'
articolo 40
.
Art. 54
(Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
1.
La Giunta regionale predispone
[ ... ]
[93]
nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione[94]
il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.
2.
I comuni inseriscono e aggiornano
[ ... ]
[95]
i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.
Art. 55
(Computo delle presenze)
1.
Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.
2.
Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni deve indicare nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze con quale autorizzazione intende partecipare.
Art. 56
(Aree private messe a disposizione)
1.
Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.
2.
Nell'ipotesi di cessione gratuita di cui al
comma 1
, qualora il cedente richieda una o più concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di cui all'
articolo 39
, a favore proprio o di terzi, non si fa luogo alla procedura di cui all'
articolo 40
.
3.
Il Comune prima di accogliere la richiesta verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui al presente testo unico.
Art. 57
(Sanzioni)
1.
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.500,00, oltre all'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione di cui all'
articolo 39
ovvero fuori territorio, nonché chiunque eserciti l'attività di commercio in forma itinerante in assenza della abilitazione di cui all'
articolo 42
.
2.
Sono ricompresi nell'ipotesi prevista al
comma 1
l'esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di cui all'
articolo 39
, rilasciata dal Comune di altra Regione, l'occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l'esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all'
articolo 38, comma 3
e la violazione di quanto disposto dall'
articolo 42, comma 5
.
3.
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato.
4.
In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Costituiscono ipotesi di particolare gravità:
a)
l'attività di vendita abusiva effettuata con l'uso di furgoni, camion e simili;
b)
l'attività di vendita abusiva che interessa rilevanti quantitativi di merci o di prodotti agricoli, nei casi di violazione dei limiti di cui al
d.lgs. 228/2001
per la vendita da parte di produttori.
[ 5. ]
[96]
6.
È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 la violazione delle disposizioni del presente testo unico in materia di comunicazioni e, in particolare:
a)
l'inizio da parte del subentrante dell'attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni previste all'
articolo 41
, commi 1 e 3;
b)
l'omessa comunicazione al Comune da parte del titolare di autorizzazione di cambio di residenza nel termine di trenta giorni previsto all'
articolo 41, comma 6
;
c)
il rifiuto di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o altro titolo necessario al legittimo esercizio.
7.
È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 del decreto per le ipotesi ivi previste, compresa l'assenza di requisiti soggettivi e la vendita abusiva porta a porta, di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto stesso.
8.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.
9.
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla
l. 689/1981
e alla
l.r. 15/1983
.